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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione

Decreto n. 64 del 28 luglio 2004

Art. 2
Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto

  1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto:

    • Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento.


    • Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341. Sono, altresì, inseriti in tale fascia coloro che hanno ottenuto il riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.
      La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.
      La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola elementare ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola elementare e nella graduatoria di personale educativo.
      Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.


    • Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
    I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:

    1. Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia (già scuola materna):
      • Diploma di scuola magistrale
      • Diploma di istituto magistrale

    2. Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):
      • Diploma di istituto magistrale

    3. Cattedre di scuola secondaria di I grado:
      • Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree equiparate, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al successivo art. 10

    4. Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
      • Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, e lauree equiparate, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
      • La laurea in scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).

    5. Posti di personale educativo:
      • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria.

    6. Posti di sostegno:
      • Si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 12.

  2. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.


  3. Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data del 31 agosto 2004.
  4. Art. 12
    Insegnamento di sostegno e nelle scuole speciali

    1. Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, e di cui al D.M. 20 febbraio 2002 possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni. I medesimi aspiranti, se forniti del titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle discipline impartite nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione nelle corrispondenti graduatorie speciali.
      Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere presentate, con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di insegnamento.
    2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
    3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
      In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale, che figuri in graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno, previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella annessa, come allegato A, al Regolamento.
    4. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
    5. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
    6. Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo di accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento dell'elenco di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato l'elenco di sostegno relativo alla scuola elementare.
    7. Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di elenchi di altre scuole viciniori.
    8. IL MINISTRO
      f.to Letizia Moratti

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