Direttiva Ministeriale n. 254

Roma, 21 luglio 1995

Carta dei servizi scolastici



Art. 1

1. Ai sensi dellart.2 del D.P.C.M.7 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. n.138 del 15 giugno 1995, le istituzioni scolastiche adottano, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, una Carta dei servizi scolastici sulla base dei principi indicati nello schema generale di riferimento recepito nel decreto medesimo, nonché della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n.43 del 22 febbraio 1994.

2. La Carta dei servizi scolastici è adottata dal consiglio di circolo o di istituto, che a tal fine acquisisce preventivamente il parere del collegio dei docenti. Quest'ultimo ha carattere vincolante per gli aspetti pedagogico-didattici.

3. Nelle materie oggetto di specifica disciplina sia nel regolamento di circolo o di istituto sia nella Carta dei servizi scolastici, le istituzioni scolastiche adeguano i propri regolamenti interni di circolo o di istituto, di cui allart.6, lettera a, del D.P.R. 31 maggio 1974 n.416, ai principi ed alle disposizioni contenuti nella Carta di istituto.

4. La Carta dei servizi scolastici, adottata dalle singole istituzioni scolastiche, è adeguatamente pubblicizzata, anche mediante affissione all'albo dell'istituto, presso il personale della scuola, i genitori e gli alunni. Copia di essa è inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, per la successiva valutazione degli standard di qualità indicati nelle singole Carte di istituto e per il previsto monitoraggio circa le modalità di attuazione delle stesse. Altra copia della Carta in argomento è inviata anche al Provveditore agli Studi, al Sovrintendente scolastico regionale, che la porterà a conoscenza della Segreteria regionale degli ispettori tecnici, e al Distretto scolastico competenti.

5. Le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute, pareggiate o parificate adottano la Carta dei servizi sulla base del predetto schema generale di riferimento tenendo conto dell'esigenza di eventuali adattamenti.


Art. 2

1. I Capi di istituto promuovono apposite riunioni con genitori, studenti, docenti, personale A.T.A. e associazioni dell'utenza del servizio, con l'eventuale partecipazione gratuita anche di esperti, al fine di favorire la piena collaborazione fra tutte le componenti delle singole istituzioni scolastiche per la migliore riuscita dell'iniziativa.

2. I Provveditori agli Studi promuovono, con la presenza degli Ispettori operanti nell'ambito territoriale, specifici incontri dei Capi d'istituto, a livello distrettuale, intesi a favorire il più ampio scambio di esperienze nella fase di avvio dell'iniziativa e a definire soluzioni concordate per i problemi eventualmente emersi nell'attuazione delle singole Carte di istituto.

3. Nell'ambito dei programmi di attività e dei conseguenti piani di lavoro predisposti per gli ispettori tecnici operanti a livello regionale devono essere previsti specifici interventi di assistenza alle scuole, volti a promuovere la necessaria informazione sulle disposizioni contenute nello schema di riferimento della Carta dei servizi scolastici, a fornire eventuali orientamenti applicativi, sulla base delle indicazioni a tal fine elaborate dalle Segreterie centrali e regionali degli Ispettori, a rilevare periodicamente le concrete modalità di attuazione delle singole Carte di istituto e i problemi eventualmente emersi. Le modalità di attuazione delle singole Carte dei servizi scolastici, le difficoltà eventualmente rilevate, le eventuali proposte utili al miglior perseguimento degli obiettivi in esse previsti, costituiscono oggetto di uno specifico capitolo della relazione predisposta annualmente dal corpo ispettivo sull'andamento generale dell'attività e dei servizi scolastici, ai sensi dellart.4, comma 5, del D.P.R. 31 maggio 1974 n.417.

4. Le Direzioni Generali, Ispettorati e Servizio Scuola Materna, i Provveditori agli Studi, i Sovrintendenti Scolastici Regionali, la Segreteria tecnica centrale e le Segreterie tecniche regionali degli Ispettori, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, promuovono le condizioni necessarie per la piena attuazione dei principi e delle disposizioni contenuti nel citato schema generale di riferimento della Carta dei servizi scolastici, recepiti nelle singole Carte dei servizi predisposte da ciascuna istituzione scolastica. Per i medesimi fini possono altresì essere promosse apposite conferenze di servizio o stipulati specifici accordi, ai sensi degli artt.14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.241 con gli enti locali cointeressati nell'erogazione del servizio scolastico.