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Via libera del Consiglio dei Ministri al Disegno di legge
per il riordino dello stato giuridico dei docenti

Idoneità nazionale per i professori universitari
Più qualità e più flessibilità

(Roma, 16 gennaio 2004) Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, un disegno di legge-delega per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari. La bozza del provvedimento, che ora passa all'esame del Parlamento, prevede importanti innovazioni per il reclutamento dei docenti e dei ricercatori nonché per il loro trattamento giuridico ed economico, superando l'attuale localismo e introducendo più flessibilità nel sistema e un maggiore impegno dei professori, nell'interesse degli studenti.

Obiettivi del riordino sono:

  • incentivare l'impegno dei docenti, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, nell'interesse di un migliore servizio agli studenti e di un miglioramento della qualità della ricerca;

  • dare più flessibilità al sistema liberalizzandolo e affidando completamente alle università il reclutamento delle giovani leve di ricercatori;

  • assicurare trasparenza e omogeneità nazionale nella scelta dei professori universitari, superando l'attuale sistema localistico.


Ecco, in sintesi, i punti qualificanti della proposta del Ministro Moratti.

RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI

Vengono assicurati maggiore flessibilità e rigore di valutazione al sistema mediante:

  • l'introduzione di una idoneità scientifica distinta per fascia degli associati e degli ordinari, valutata da commissioni costituite a livello nazionale per ciascun settore scientifico disciplinare;

  • l'indizione da parte del Miur, annualmente, delle procedure per il conseguimento delle idoneità scientifiche;

  • la durata dell'idoneità scientifica nazionale, non superiore a cinque anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che non conseguono l'idoneità;

  • la copertura dei posti vacanti per le chiamate, sulla base di procedure adottate da ciascuna Università, di soggetti in possesso della relativa idoneità scientifica, mediante contratto a termine non superiore a tre anni, rinnovabile una sola volta;

  • la possibilità di trasformazione del contratto a termine, anche prima della scadenza, in contratto a tempo indeterminato previa valutazione del docente in base a modalità e criteri definiti dalle Università;

  • la copertura di una percentuale non superiore al 6% dei posti di prima e seconda fascia mediante la nomina in ruolo di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, di chiara fama;

  • la stipula, da parte delle università, di contratti a tempo determinato per non più di tre anni continuativi per l'insegnamento nei corsi di studio con soggetti in possesso di qualificazione scientifica adeguata alle funzioni da svolgere;

  • la realizzazione di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni e altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione, con oneri finanziari a carico dei medesimi, di posti di professore di prima fascia da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni.

CONTRATTI DI RICERCA

Il Disegno di legge prevede:

  • la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con possessori di laurea specialistica, ovvero con studiosi in possesso di qualificazione scientifica adeguata. I contratti hanno durata quinquennale e possono essere rinnovati una sola volta;

  • la definizione da parte degli Atenei di autonome procedure di valutazione comparativa dei candidati, nel rispetto di principi e criteri di trasparenza e di pubblicità delle procedure;

  • l'individuazione del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione quale requisito preferenziale per la stipula dei contratti;

  • la possibilità per i contrattisti di far valere il titolo nei concorsi per il pubblico impiego;

  • la conservazione da parte degli attuali ricercatori universitari dei diritti acquisiti di stato giuridico e trattamento economico.

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Viene ridisegnato il tema dei diritti e dei doveri dei docenti universitari, attualmente legato alle disposizioni dei primi anni Ottanta. In particolare, ferma restando la differenziazione delle due fasce docenti, viene stabilito che:

  • i professori universitari espletano le attività scientifiche per 350 ore l'anno, di cui 120 di attività didattica frontale;

  • viene assicurato ai professori un trattamento di base pari a quello dell'attuale docente a tempo pieno;

  • i professori possono stipulare con l'Ateneo appositi contratti integrativi di quello di base per lo svolgimento di ulteriori attività;

  • viene abrogata la distinzione tra tempo pieno e tempo definito;

  • il rapporto di lavoro dei docenti è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza esterna, previa comunicazione all'università, fatto salvo l'obbligo di non concorrenza e di non recare danno all'Ateneo.