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Il Consiglio dei Ministri approva due decreti in attuazione della riforma

Tutti a scuola fino a 18 anni

Aumenta di tre anni (da nove a dodici) l'obbligo scolastico
Tutti dovranno conseguire un diploma o una qualifica

Alternanza scuola-lavoro: le scuole potranno stipulare convenzioni con enti, compresi quelli di ricerca, mondo del volontariato, imprese per favorire l'apprendimento di conoscenze utili all'inserimento nel mondo lavorativo

(Roma, 21 maggio 2004) Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via preliminare, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, altri due decreti legislativi sulla riforma della scuola, in attuazione della legge-delega 53/2003: quello riguardante l'innalzamento dell'obbligatorietà scolastica fino ai 18 anni e il decreto sull'alternanza scuola-lavoro.

Il decreto sul diritto all'istruzione e alla formazione obbligatoria per tutti fino a 18 anni, in particolare, costituisce una tappa storica nel processo educativo del Paese dopo l'innalzamento dell'età dell'obbligo a 14 anni, stabilito nel 1962, e a 15 in seguito alla riforma Berlinguer.

Il provvedimento, predisposto in attuazione della delega al Governo conferita dall'articolo 1, commi 1 e 2 e dall'articolo 7 della legge n. 53/2003, disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di ciascuna persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, per il raggiungimento del pieno successo formativo.

La legge n. 53/2003 prevede, infatti, che sia assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione (scuola primaria + scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei + istruzione e formazione professionale).

I punti cardine del decreto

  • Diritto/dovere all'istruzione per dodici anni, o almeno fino al conseguimento di una qualifica entro il 18° anno di età. L'innalzamento dagli attuali nove a dodici anni sarà graduale. Già dal prossimo anno scolastico 2004-2005 partirà il primo innalzamento della scolarità obbligatoria di un anno;
  • responsabilità dei genitori o di "coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci" per l'adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori;
  • vigilanza dei Comuni sull'adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a scuola fino ai 18 anni;
  • raccolta dei dati da parte dell'Anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Anagrafe evidenzierà l'elenco nominativo degli eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo da assistere gli alunni e le famiglie perché i ragazzi che hanno lasciato la scuola possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno successo formativo;
  • servizi di orientamento delle scuole secondarie di primo grado sulla base dei percorsi personalizzati di ciascun allievo, con il coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni scolastiche;
  • sanzioni ai genitori inadempienti, come previsto dalle norme attualmente in vigore;
  • pari valori di credito alla frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo (licei, istruzione/formazione professionale, alternanza scuola-lavoro, apprendistato);
  • passaggi assistiti e assicurati tra i sistemi formativi e possibilità di cambio di indirizzo all'interno del sistema dei licei e dell'istruzione e formazione professionale;
  • monitoraggio congiunto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sull'attuazione del decreto con conseguente relazione triennale al Parlamento;
  • esenzione da qualsiasi tassa di frequenza per le scuole statali. Già dal prossimo anno scolastico 2005 partirà la gratuità dalle tasse per i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione/formazione professionale realizzati a norma dell'Accordo-quadro della Conferenza unificata del 19 giugno 2003. La gratuità verrà estesa gradualmente a tutti i 12 anni della scolarità obbligatoria.
Alternanza scuola-lavoro

Il Consiglio dei Ministri, come abbiamo detto, ha approvato in via preliminare anche il decreto legislativo che disciplina la possibilità, per gli studenti cha abbiano compiuto il 15° anno di età, di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro.

Questo percorso formativo viene attuato sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica e formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, di sperimentare le proprie vocazioni e attitudini ai fini di una scelta più consapevole rispetto ai percorsi successivi. Questo strumento, che estende e mette a sistema le migliori esperienze già acquisite dalle scuole (terza area dell'istruzione professionale, iniziative sperimentali nell'istruzione tecnica), consentirà ai ragazzi di acquisire, oltre alle conoscenze di base, anche le competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Ecco i punti qualificanti del decreto legislativo:

  • riconoscimento dell'alternanza scuola-lavoro quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo per gli studenti compresi tra il 15° ed il 18° anno di età;
  • stipula di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche-formative e le camere di commercio, gli enti pubblici e privati, compresi gli enti di ricerca, le imprese e il mondo del volontariato;
  • istituzione di un Comitato nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di alternanza scuola-lavoro;
  • organizzazione didattica volta ad alternare periodi di formazione in aula a periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, anche esternamente al calendario delle lezioni;
  • sistema tutoriale costituito dal tutor formativo interno all'istituzione scolastica e dal tutor formativo esterno alla scuola, designato dai soggetti che ospitano gli studenti per periodi di esperienza pratica;
  • riconoscimento dei crediti per il periodo di alternanza scuola-lavoro anche in base alle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno;
  • l'istituzione scolastica potrà rilasciare una certificazione supplementare che attesti le competenze acquisite dallo studente per il proseguimento dei percorsi formativi e per il successivo inquadramento nel mondo del lavoro;
  • possibilità di realizzare percorsi in alternanza nel sistema dei licei e nel sistema di istruzione e formazione professionale;
  • nelle more dell'emanazione dei decreti delegati del secondo ciclo, le regioni e le province autonome possono attuare eventuali sperimentazioni in alternanza scuola-lavoro nell'ambito del sistema della formazione professionale.

Allegato
Evoluzione del sistema scolastico italiano dalla Legge Casati (1859) al D. Lgs. attuativo della legge 53 (2004)