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Approvato dal Consiglio dei Ministri lo schema di disegno di legge
Università: via libera alla riforma del CUN

(Roma, 29 aprile 2004) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, ha approvato oggi uno schema di disegno di legge per il riordino del CUN, Consiglio universitario nazionale. La bozza di provvedimento è stata predisposta in considerazione dell'esigenza di procedere ad una riforma organica del CUN emersa dal dibattito parlamentare in occasione dell'approvazione della norma legislativa che ha prorogato il CUN nella sua composizione fino al 30 aprile 2004. Peraltro dallo stesso CUN, per iniziativa del suo Presidente, è stata fatta più volte presente la necessità di procedere a sostanziali modifiche miranti a razionalizzare il sistema attraverso una revisione dell'ordinamento vigente.

L'attuale assetto del CUN, che è stato delineato dalla legge 127/1997, ha ridefinito il ruolo del collegio in correlazione al processo autonomistico delle università sviluppatosi con la legislazione intervenuta a partire dalla legge 168/1989, che aveva riconosciuto alle università l'autonomia statutaria, finanziaria e contabile in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione.

Rispetto al modello delineato dalla legge 127/1997 lo schema di disegno di legge introduce le seguenti innovazioni principali:

  1. configurazione del CUN quale organo elettivo di rappresentanza dell'intero sistema universitario con compiti specificatamente tecnico-scientifici, mentre la CRUI, Conferenza dei rettori delle università italiane, resta l'organo di rappresentanza degli atenei;
  2. conferma della composizione numerica del CUN con tre rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo e un rappresentante della Conferenza permanente dei Direttori amministrativi: novità, quest'ultima, che garantisce la presenza in seno al collegio di tutte le componenti universitarie, non solo sul piano della ricerca, della didattica e dell'utenza studentesca, ma anche dell'organizzazione e della gestione;
  3. diversificazione, in prima applicazione, della durata del mandato di metà dei componenti il collegio (sei anni anziché quattro) in modo da assicurare la continuità dell'attività del CUN;
  4. cessazione del mandato prima della scadenza del singolo componente, con conseguente immediata sostituzione, qualora lo stesso perda o modifichi lo stato di docenza o categoria rappresentata, in modo da garantire che i ricercatori siano rappresentati dai ricercatori, gli associati dagli associati e gli ordinari dagli ordinari;
  5. raccordo e interazione con gli altri organi universitari attraverso la partecipazione alle adunanze del CUN, senza diritto di voto, dei Presidenti del CNVSU, Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, e del CNSU, Consiglio nazionale studenti universitari, eccetera. Inoltre è previsto che il CUN possa arricchire la propria base di conoscenze acquisendo il parere dell'Accademia dei Lincei, del CNR e di altri enti di ricerca;
  6. reintroduzione, tra le competenze del CUN, dell'espressione di pareri obbligatori sugli atti delle commissioni giudicatrici nelle procedure per il reclutamento di professori e ricercatori;
  7. revisione della composizione della Corte di disciplina (costituita da tre professori ordinari, uno associato, un ricercatore e altrettanti supplenti) e, allo scopo di assicurarne l'indipendenza, la nomina di un Presidente distinto dal Presidente del CUN, eletto tra i professori ordinari componenti della Corte. Rilevante è anche l'adozione del principio del contraddittorio cui deve ispirarsi il procedimento disciplinare.