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Comunicati Stampa - 14 ottobre 2005
Insegnanti più qualificati e più giovani nella nuova scuola.
Certezza del posto di lavoro agli aspiranti docenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in attuazione della legge 53/2003 che disciplina l'accesso alla professione di docente
Cambia la formazione iniziale dei docenti delle scuole italiane, in linea con le normative europee che richiedono per la professione di insegnante una formazione specifica di livello universitario. Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via definitiva, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Letizia Moratti, lo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, in attuazione della legge 53/2003.

Il decreto prevede una formazione di pari dignità per i docenti di tutti gli ordini e gradi di scuola. I percorsi di formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo si svolgeranno presso le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, rispettivamente nei corsi di laurea magistrale e in appositi corsi accademici di secondo livello.

Avremo insegnanti più qualificati e più giovani, e, attraverso la programmazione delle ammissioni alle Università, che vale anche come autorizzazione a bandire i concorsi, verrà data loro certezza del posto di lavoro, mentre nel sistema precedente si era creata una situazione caratterizzata da aspiranti insegnanti anche non laureati e in numero sovradimensionato. La nuova disciplina consentirà progressivamente di risolvere il problema del precariato nelle scuole, perché a regime sarà possibile insegnare solo con il livello più alto della formazione universitaria. Per quanto riguarda il precariato storico viene conservato il reclutamento dalle graduatorie permanenti dei precari storici per il 50% dei posti da coprire, così come previsto dalla disciplina attuale. Il restante 50% dei posti verrà coperto per concorso, al quale saranno ammessi esclusivamente coloro che avranno conseguito i nuovi titoli abilitanti.

L'inizio dei nuovi corsi è previsto dall'anno accademico 2006-2007, per cui i primi abilitati potranno essere assegnati alle scuole dall'anno scolastico 2008-2009.

Ma ecco, in sintesi, altri punti qualificanti della nuova normativa.

I nuovi percorsi sono programmati dalle Università nella loro autonomia in conformità a criteri definiti con decreto del Ministro, assicurando l'approfondimento disciplinare, i contenuti pedagogico-professionali e periodi di tirocinio nelle scuole, oltre ad eventuali stage all'estero.

I nuovi percorsi formativi sono a numero programmato e sono ripartiti tra le Università di ciascuna Regione in misura pari al numero dei posti che si prevede di coprire per concorso nelle scuole statali della Regione stessa, più una percentuale del 30% per le esigenze complessive del sistema di istruzione. Ai corsi si accede previa selezione, dopo, aver conseguito la laurea di primo livello o il diploma accademico di primo livello.

Un ruolo essenziale nella formazione dei docenti hanno i Centri di ateneo o di interateneo, che verranno realizzati con compiti di organizzazione del tutorato, svolgimento delle prove d'accesso, coordinamento delle lezioni teoriche con i laboratori e i tirocini, raccordo con le scuole e con le altre istituzioni formative del territorio. Tale raccordo verrà assicurato anche da professori della scuola, comandati presso i Centri con compiti di supervisione e coordinamento dei tirocini. I Centri realizzeranno specifiche intese con le scuole o con reti di scuole, con le associazioni professionali e disciplinari, gli Irre, l'Indire e l'Invalsi per assicurare una migliore integrazione e sinergia tra i contenuti teorici curati dalle Università e la riflessione sulla pratica professionale svolta nelle scuole.

Alla fine del corso, contestualmente al conseguimento della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello, è previsto un esame di Stato con valore abilitante.

La programmazione dei posti avviene a cadenza triennale in base a stime previsionali che tengono conto del numero dei posti di insegnamento, del numero degli alunni, anche disabili e del turn-over del personale docente. Il Ministero ripartisce poi anno per anno tra le università funzionanti nelle singole Regioni un numero di posti pari a quelli che si prevede di coprire nelle scuole della Regione maggiorato del 30%. La programmazione avviene per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che vale anche come autorizzazione a bandire i successivi concorsi.

Gli abilitati sono assegnati alle scuole della Regione, tenendo conto delle esigenze delle stesse scuole, per svolgere un periodo di applicazione della durata di un anno tramite un apposito contratto di inserimento formativo al lavoro, con assunzione di responsabilità di insegnamento sotto la supervisione di un tutor e svolgimento di attività formative connesse all'esperienza didattica, coordinate dal Centro di ateneo, sulla base delle indicazioni del tutor.

Al termine dell'anno di applicazione ed in seguito a valutazione positiva espressa dal comitato per la valutazione del servizio, i docenti potranno essere ammessi al concorso per l'assunzione nelle scuole, già autorizzato in sede di programmazione.