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Comunicati Stampa - 17 novembre 2005
L'insegnamento della religione cattolica non è obbligatorio
La risposta del Ministero al documento della Cgil sul II ciclo


In riferimento al comunicato stampa sul decreto legislativo del II ciclo a firma del segretario generale della Federazione dei lavoratori della conoscenza Cgil, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca precisa quanto segue:

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - Non è vero che "ciò che è facoltativo diventa obbligatorio". Nulla è cambiato, infatti, per quanto riguarda l'insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative. L'insegnamento della religione cattolica diventa, però, obbligatorio nel momento in cui lo studente abbia operato la scelta in tale direzione, come accadeva prima della riforma.
La mancata fruizione dell'insegnamento della religione, come nel passato, non viene considerata assenza dalle lezioni per coloro che non intendono avvalersene. Il tetto del 25% di assenze del monte ore obbligatorio annuale, in questo caso, prescinde pertanto dalla quota prevista sia per la religione sia, in caso di esonero, per le scienze motorie e sportive.

IL NUOVO OBBLIGO SCOLASTICO - Il decreto legislativo sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione garantisce in maniera piena l'obbligo di ogni giovane di seguire un percorso d'istruzione o d'istruzione/formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica. Ne è prova il fatto che l'inosservanza di tale obbligo è sanzionata con le stesse misure previgenti. Il diritto-dovere amplia la portata dell'obbligo scolastico (che tra l'altro, in base alla legge n. 30/1999, si limitava ad un anno di mera frequenza senza avere carattere di terminalità, né sul piano dell'offerta formativa, né su quello degli esiti) perché si concretizza non solo in un adempimento non derogabile, ma anche nel diritto della persona di concorrere in maniera attiva e partecipata alla propria istruzione e formazione. Restano fuori dal diritto-dovere la scuola dell'infanzia, che non è scuola dell'obbligo, e l'ultimo anno dei licei che costituisce un anno finalizzato al prosieguo degli studi superiori.
In effetti, le scuole (in particolare quelle che gestiscono anche percorsi formativi) e le istituzioni formative hanno saputo trarre buon profitto dalle nuove disposizioni sul diritto-dovere, atteso che ben 122.000 giovani sono rientrati nel sistema dell'istruzione e formazione.
L'apprendistato, istituto previsto dalla legge n. 30 sul mercato del lavoro, è richiamato dalla legge n. 53/2003 come opportunità aggiuntiva. L'apprendistato per il fatto di cominciare a quindici anni non determina alcun vuoto, considerato che è esclusa la possibilità di intraprendere percorsi regolari e che trova la sua logica nell'ambito dell'avviamento al lavoro.
Non è vero che nelle scuole regna una grande confusione tra corsi tradizionali, percorsi dell'obbligo formativo e percorsi sperimentali triennali, atteso che è chiara la distinzione tra i corsi tradizionali e i corsi sperimentali triennali e che l'obbligo formativo è stato assorbito dal diritto-dovere.

ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ - L'articolo 2 comma 5 del decreto legislativo prevede in maniera esplita ed inequivocabile che tutti i percorsi dei licei, e non solo il liceo classico, si concludano con un esame di Stato che costituisce titolo necessario per l'accesso all'università.
Le abrogazioni previste all'articolo 31 dello stesso decreto legislativo non incidono nel periodo transitorio sull'attuale disciplina degli accessi all'università.

TABELLA SBAGLIATA - Per quanto riguarda la tabella del liceo artistico, per il solo indirizzo di architettura, design, ambiente, effettivamente nei primi due anni mancano, per un errore tipografico, 33 ore all'insegnamento del laboratorio artistico. Si sta provvedendo alla relativa rettifica.