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Ufficio Stampa
Scuola Milano, Ministero avvia procedimento di revoca parità a partire da anno scolastico 2008/2009 (anno cui fa riferimento circolare Milano)

Resta irrisolto contrasto con disposizioni di legge su bambini figli di immigrati irregolari che resta “illegittimo atto discriminatorio”.

Procedimento sarà interrotto in caso di adeguamenti richiesti
Roma, 21 gennaio 2008
Pur prendendo atto della determinazione del Comune di Milano a modificare il contenuto della circolare sulle iscrizioni alle scuole dell’infanzia nella parte relativa agli anticipi di età, ma rimanendo inalterata la parte in cui condiziona il diritto a produrre la domanda di iscrizione alla presentazione del permesso di soggiorno entro il 29 febbraio 2008, resta irrisolto “il contrasto con principi internazionali, comunitari e disposizioni legislative e regolamentari, nonché con gli stessi articoli 2, 10 e 34 della Costituzione”. E’ quanto si legge nella nota inviata dal direttore scolastico regionale per la Lombardia al Comune di Milano.

La nota elenca poi i principi di derivazione internazionale e comunitaria recepiti dal nostro ordinamento sui quali permane il contrasto: la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che, all’art. 26, afferma che “ogni individuo ha diritto all’istruzione”; la convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, che all’articolo 28, fa riferimento alla tutela del pieno esercizio del diritto alla educazione; la recentissima risoluzione 16 gennaio u.s. n. 2007/2093-IN, con la quale il Parlamento Europeo, al punto 33, ha riaffermato che “il diritto all’istruzione ed alla formazione è un diritto sociale fondamentale e invita tutti gli Stati membri e i Paesi candidati a garantire tale diritto a prescindere dall’origine sociale ed etnica e dalla situazione fisica o giuridica del bambino o dei suoi genitori.”

Questi principi sono stati recepiti dal nostro ordinamento in particolare:
  • il T.U. della disciplina sull’immigrazione, (D.P.R. 27.5.1998 n. 286) - non modificata per la parte di esame dalla c.d. legge Bossi-Fini (L. 30.7.2002 n. 189) - , all’art. 38, comma1, prevede espressamente che ai minori stranieri presenti sul territorio “si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica”.
  • il regolamento attuativo (D.P.R. 31.8.1999 n. 39), all’art. 45 dispone che “ i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani “.
  • la circolare del Ministero 1.3.2006 n. 24, ribadisce il diritto di tutti all’accesso all’istruzione, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.
  • la legge 10 marzo 2000 n. 62 (norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione), all’articolo 1, dopo aver ribadito al comma 1 che il “sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali”, al comma 2 prevede che si definiscono “scuole paritarie … le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli Enti Locali che, a partire dalla scuola dell’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione…”, tra i quali rientrano i principi costituzionali, legislativi e regolamentari sopra ricordati. Si sottolinea, infine, che tra le condizioni per il riconoscimento e la permanenza della parità, oltre alla già menzionata corrispondenza agli ordinamenti vigenti, l’articolo 1, comma 4, lettera d), della legge n. 62 indica espressamente “l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta”.
  • la legge 28 marzo 2003 n. 53, all’articolo 2, comma 1, lettera d), prevede che la scuola dell’infanzia costituisce articolazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sussistendo pertanto, un vero e proprio diritto alla domanda di iscrizione a tali scuole, anche da parte dei minori privi del permesso di soggiorno.
“E’ pertanto incontrovertibile – si legge nella nota - che costituisce illegittimo atto discriminatorio e violativo dell’ordinamento, fare riferimento in via generale alla situazione della mancanza del permesso di soggiorno per negare la possibilità di presentare la domanda di iscrizione a chi ne faccia richiesta” o anche solo per stabilire la sua priorità rispetto alla generalità degli altri aspiranti. Gli eventuali criteri di priorità e di selezione “non possono dunque riferirsi a tali situazioni di fatto e di diritto, come invece disposto con la circolare”.

Per questi motivi il Direttore scolastico regionale per la Lombardia, Annamaria Dominici, in coerenza con l’indirizzo del ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni, ha avviato il procedimento di revoca della parità a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009 (anno cui fa riferimento la circolare del Comune) per le scuole dell’infanzia del Comune di Milano. Il procedimento verrà ovviamente interrotto se l’Amministrazione, anche sulla base degli ulteriori elementi contenuti nella nota di oggi, provvederà ad adeguare la circolare n. 20/2007 al rispetto della normativa vigente.




aggiornato: 02/03/2010
 
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