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Direttiva n. 226

Roma, 13 maggio 1998


VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della scuola, sottoscritto in data 4 agosto 1995 ed in particolare l’art. 28, comma 3, che prevede l’emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e l’aggiornamento per ciascun anno finanziario sulla base della contrattazione decentrata a livello nazionale;
VISTOil contratto decentrato nazionale del 1° febbraio 1996, concernente le linee di indirizzo dell’attività di formazione destinata a tutto il personale scolastico per gli anni 1996/97;
VISTOil contratto collettivo decentrato di amministrazione n.1/97, del 10 giugno 1997, che, in particolare, all’art. 6 disciplina la formazione del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici;
VISTA la direttiva del 29 gennaio 1997, n. 70;
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 453 relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998\2000 e il decreto del Ministro del Tesoro del 27.12.97 contenente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario ‘98 e in particolare la tabella 7, relativa al Ministero della Pubblica Istruzione che indica per le attività di formazione una diversa ripartizione delle somme afferenti alla formazione e all’aggiornamento del personale della scuola individuando presso le singole Direzioni Generali e Servizi i centri di responsabilità e istituendo nuovi capitoli di spesa;
VISTA la direttiva sull’azione amministrativa e la gestione del 28 maggio 1997, n.331;
VISTO il decreto ministeriale del 26 gennaio 1998, n. 31, che conferma gli obiettivi fissati nella predetta direttiva;

VISTO l’art. 21, comma 16, lettera d), della legge 15.3 1997, n.59, relativo alla formazione dei capi d’istituto;
CONSIDERATA la priorità che riveste l’attività di formazione come diritto/dovere di tutto il personale e come elemento strutturale della professionalità e della progressione di carriera;
CONSIDERATO che è in fase di avvio la trattativa per la definizione del nuovo contratto collettivo nazionale del personale della scuola per il quadriennio 1998/2001;
CONSIDERATO che a norma dell’art.4, comma 5 ultimo periodo, del vigente CCNL scuola, il contratto decentrato nazionale del 1° febbraio 1996 citato, conserva efficacia fino alla stipula del successivo;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali del comparto il giorno 6 aprile 1998

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

ART. 1

  1. Le linee di indirizzo per l’attività di formazione destinata a tutto il personale scolastico e al personale amministrativo degli Uffici centrali e periferici per l’anno 1998 individuano i seguenti obiettivi prioritari:

  • sviluppo delle competenze professionali degli insegnanti, del personale ATA e dei dirigenti per l’avvio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative;

  • riconversione professionale del personale della scuola nel quadro di una gestione ottimale delle risorse e della valorizzazione delle competenze;

  • formazione dei dirigenti scolastici in funzione delle specifiche competenze e responsabilità nel contesto del decentramento amministrativo e dell’autonomia delle scuole;

  • formazione dei responsabili amministrativi in relazione alle attività da svolgere in attuazione del decentramento amministrativo;

  • potenziamento dei processi di apprendimento e dell’offerta formativa con particolare riferimento a:



  • rinnovamento metodologico-didattico anche in relazione alle innovazioni curricolari, (insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare) alla flessibilità organizzativa (modularità, orario scolastico, arricchimento dell’offerta formativa, ecc.) ed ai risultati delle analisi condotte sugli apprendimenti disciplinari (con particolare riguardo alle discipline matematico-scientifiche ed alla nuova scansione dei programmi di storia);
  • orientamento scolastico e suo raccordo con l’orientamento professionale;
  • formazione alla convivenza democratica, alla comprensione interculturale, alla cittadinanza attiva (diritti umani, pari opportunità, ecc.);
  • promozione dell’educazione degli adulti e dell’educazione permanente;
  • anno di formazione.
  • formazione delle figure sensibili previste dai decreti legislativi n.626/94 e n.242/96 (responsabili per la prevenzione incendi e per il primo soccorso);
  • riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici secondo le linee di indirizzo di cui all’art. 12 della legge 15 marzo 1997, n.59;
  • formazione dei dirigenti in servizio negli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica in funzione delle competenze tecniche e organizzaztive necessarie a supportare il decentramento amministrativo e l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

ART. 2

  1. La Direzione Generale del Personale con apposito provvedimento ripartisce tra gli Uffici scolastici provinciali, secondo l’allegato Prospetto, le risorse finanziarie disponibili sul capitolo 1105 del bilancio di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, tab. 7, di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 27 dicembre 1997 per la realizzazione dei piani provinciali di formazione.

ART. 3

  1. Gli Uffici sottoindicati, sentite le OO.SS. del comparto, provvederanno con la disponibilità dei rispettivi capitoli di competenza e sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel contratto decentrato nazionale del 24.10.1997, alla copertura delle spese per i corsi di riconversione professionale (art.473 del decreto legislativo n. 297\1994) e di riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici (art.12 della legge 15 marzo 1997, n.59): Direzione Generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale, Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica, Direzione Generale dell'Istruzione Professionale e Ispettorato per l'Istruzione Artistica, Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi.

  2. Tutte le Direzioni Generali interessate provvederanno con la disponibilità dei rispettivi capitoli di competenza, alla copertura delle spese per l’impostazione e realizzazione del progetto di formazione dei capi di istituto nel quadro della dirigenza scolastica, in attuazione dell’art.21 della citata legge n.59/97.

  3. Il coordinamento delle relative attività è affidato alla Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° Grado.

  4. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi anche in relazione agli obiettivi prioritari indicati dall’art.1, agli uffici sottoelencati è affidato il compito del coordinamento delle iniziative relative alle seguenti tematiche:

  • orientamento:

Ispettorato per l’Educazione Fisica e Sportiva;

  • autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche ed educative:

D.G. Istruzione secondaria di I Grado;

  • anno di formazione

Ufficio Studi e Programmazione

  • raccordo con il sistema produttivo con riferimento anche agli obiettivi del protocollo di intesa con la Confindustria:

D.G. Istruzione Professionale;

  • rinnovamento delle impostazioni metodologico-didattiche relative all'insegnamento della storia contemporanea anche con riferimento al tema dei diritti umani:

D.G. Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale;

  • educazione audiovisiva, musicale, teatrale e sportiva, intese sia come aree disciplinari che come forme di comunicazione del nostro tempo e di partecipazione studentesca:


Ispettorato Educazione fisica e Sportiva;

  • interventi formativi cofinanziati dall'Unione Europea (copertura della quota nazionale):

D.G. Istruzione Professionale;

  • riqualificazione professionale del personale amministrativo in servizio negli Uffici centrali e periferici:

Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi.

ART. 4



  1. Nell’elaborare e predisporre le linee generali dei diversi progetti di formazione e dei singoli piani provinciali, gli uffici centrali e quelli periferici si atterranno a criteri di efficacia, economicità, semplificazione e trasparenza con l’obiettivo di accrescere la qualità degli interventi nel rispetto di alcuni specifici criteri funzionali e organizzativi.

  2. La funzionalità delle iniziative va assicurata attraverso:

    • la progettazione degli interventi sulla base di un’analisi puntuale dei bisogni e della domanda formativa;

    • la scelta dei modelli di formazione in ragione della loro funzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, anche nella prospettiva di un’azione pluriennale;
    • la riflessione sulle esperienze come momento formativo essenziale;

    • l’adozione di una prospettiva rivolta allo sviluppo professionale continuo;

    • la pertinenza degli interventi alla luce delle conoscenze teoriche e professionali più avanzate;

    • la promozione di metodologie attive (ricerca azione);

    • la valorizzazione dell’autoformazione e delle forme che danno rilievo alle strategie individuali di miglioramento professionale;

    • il raccordo, quando possibile, tra l’intervento formale e forme di consulenza e di assistenza tecnica nel quadro di un sistema integrato di servizi professionali agli insegnanti ed ai dirigenti scolastici;

    • l’individuazione di scuole che fungano da centri di documentazione per la raccolta e la circolazione dei materiali prodotti, nonchè come sedi di realizzazione delle attività di formazione, comprese quelle relative al personale amministrativo in servizio negli uffici centrali e periferici.

  3. Dal punto di vista organizzativo la priorità va data alle iniziative che assicurino un maggior valore aggiunto; in particolare a quelle azioni che, nella prospettiva di autonomia delle scuole:

    • valorizzino le esperienze innovative e professionali realizzate nelle singole scuole;

    • si basino sulla cooperazione tra le scuole, anche con opportuni consorzi territoriali per la formazione, in grado di assicurare canali permanenti di comunicazione professionale tra gli insegnanti;

    • impieghino in modo funzionale nuove tecnologie o valorizzino in funzione formativa le risorse esistenti anche nel campo della comunicazione (archivi multimediali, trasmissioni via satellite).

ART.5


  1. Nella progettazione e nella definizione dei piani provinciali, i Provveditori agli Studi, anche attraverso l’utilizzazione del referente provinciale per l’aggiornamento, in servizio presso l’ufficio, adotteranno, sulla base degli esiti della contrattazione provinciale, le soluzioni (commissioni provinciali, programmazione concertata...) che si sono rivelate più efficaci per il coordinamento delle iniziative.



ART. 6

  1. Nella prospettiva del rinnovamento metodologico e didattico attraverso l’introduzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, accanto agli interventi rivolti a diffondere opportunità di alfabetizzazione tecnologica tra gli insegnanti, sono da promuovere e sostenere iniziative, anche di tipo sperimentale, di formazione basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie.

ART. 7

  1. Allo scopo di creare un sistema di formazione, diversificato in relazione ai bisogni formativi e articolato per tipologie di intervento, nella predisposizione dei progetti nazionali e dei piani provinciali si opererà con la consulenza e l’assistenza di qualificate istituzioni scientifiche e culturali. In questa prospettiva:

    • si farà ricorso alle Università e/o a consorzi di Università soprattutto con riferimento alle strutture impegnate nella formazione iniziale degli insegnanti;

    • si svilupperà la collaborazione con gli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi;

    • saranno coinvolte le associazioni professionali e disciplinari delle Università e della scuola;
    • si realizzerà uno stretto raccordo con i programmi di azione dell’Unione Europea utilizzando i fondi destinati a obiettivi formativi assicurando la copertura della quota nazionale;

  2. Particolare rilievo assume in questo contesto la piena e funzionale attuazione delle convenzioni intervenute con Università, Istituzioni culturali, Amministrazioni, Enti e Associazioni, a cui gli Uffici presteranno la massima attenzione.

  3. Le scuole e le reti o consorzi di scuole si avvarranno anche della consulenza e dell’assistenza degli ispettori tecnici.

ART.8

  1. La piena efficacia del miglioramento dell’offerta di formazione lungo le linee indicate richiede una particolare attenzione al coinvolgimento degli insegnanti. Nella prospettiva di una gestione autonoma della scuola che può avvalersi di criteri di flessibilità organizzativa, la formazione è una strategia rilevante per accrescere e migliorare le opportunità di apprendimento per gli studenti.

  2. I Provveditori agli Studi ed i Capi d’Istituto, nell’ambito delle rispettive funzioni istituzionali e nelle sedi di programmazione e progettazione, previste dalla normativa vigente, debbono promuovere ed assicurare, in un’ottica di integrazione delle opportunità formative disponibili, le condizioni per garantire al personale scolastico in servizio la partecipazione alle attività di formazione, ivi comprese quelle da svolgersi all’estero in attuazione dei programmi comunitari, in considerazione del rilievo che tali attività assumono per la qualità ed efficacia del servizio scolastico, nonché ai fini della progressione di carriera.

  3. Il piano delle attività di formazione, programmato e deliberato dal collegio dei docenti, deve garantire, prevedendo modi e forme di accesso, la partecipazione alle predette attività, che costituisce priorità da assicurare, secondo le indicazioni contenute nell’art.28 del CCNL, salvo ragioni eccezionali e motivate.

ART. 9

1. Di particolare importanza è il fatto che la verifica di impatto diventi un momento essenziale dell’azione formativa.

2. A questo fine all’interno delle singole iniziative di formazione vanno previsti momenti di verifica scegliendo le forme più rispondenti alle caratteristiche dell’azione formativa, dalla rilevazione dei livelli di soddisfazione dei partecipanti ad analisi più attente della ricaduta sull’insegnamento.

3. A livello regionale i sovrintendenti scolastici affidano alle segreterie tecniche degli ispettori il compito di redigere, nell’ambito della relazione annuale sullo stato del servizio scolastico, una specifica analisi dell’azione di formazione in servizio.

4. Ciascun ufficio centrale predispone apposite iniziative di monitoraggio delle attività formative e di verifica della loro efficacia e del loro impatto.

ART.10

  1. Al fine di porre le premesse per la progettazione delle attività per l’anno 1999 finalizzata ad anticipare le esigenze indotte dai cambiamenti in corso ed a costituire una rete di servizi professionali per gli insegnanti, il Ministero procederà nel corrente anno:

  • ad una ricognizione della domanda e dei bisogni formativi attraverso l’adozione di tecniche quantitative ed il ricorso ad approcci qualitativi con la collaborazione dei Sistema informativo/EDS, del Servizio Statistico e del servizio ispettivo.

  • ad un’analisi delle potenzialità di offerta formativa esistenti e degli sviluppi possibili nonché alla definizione degli standard di riferimento (metodi, organizzazione, risorse professionali, valutazione) per l’intera area della formazione in servizio.

ART. 11

  1. La presente direttiva conserva efficacia fino all’emanazione delle nuove disposizioni applicative del CCNL scuola per il quadriennio 1998/2001.



* * *

A norma della legge 14 gennaio 1994, n.20, la presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell’Ufficio Centrale per il bilancio.


IL MINISTRO

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