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DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE


Decreto Ministeriale n. 261/98

Roma, 8 giugno 1998


OGGETTO: Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 nelle materie di competenza della Direzione Generale per l'istruzione media non statale. Concessione di contributi alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate. Modifica del D.M. 10 luglio 1991, n. 196.


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 453 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e il bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000;

VISTO il D. M. 27 dicembre 1997 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, avente ad oggetto "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998", da cui si desume che sul cap. 3672 lo stanziamento è di L. 10.022.000.000;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;

CONSIDERATO che, per quanto concerne le competenze della Direzione Generale per l'istruzione media non statale, sono suscettibili di concessione di contributi le scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate di I e II grado, nei limiti degli stanziamenti disponibili;

VISTO il D.M. 10 luglio 1991, n. 196, emanato, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento alla concessione di contributi per il funzionamento di scuole magistrali convenzionate e di scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate;

RITENUTO opportuno modificare il predetto D.M. 10 luglio 1991, n. 196, allo scopo di definire in via generale i criteri e le modalità per la concessione a qualsiasi titolo di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie non statali di I e II grado, qualunque sia la fonte di provenienza dei fondi;

 

D E C R E T A


Per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate di I e II grado, la Direzione Generale per l'istruzione media non statale procederà secondo i seguenti criteri e modalità:

Art. 1) Criteri di erogazione

1. La concessione di contributi a scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate verrà effettuata allo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla elevazione dei livelli di qualità ed efficacia delle attività formative, in coerenza anche con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.

2. Per l'accesso a qualunque forma di contributo sono necessari i seguenti requisiti preliminari:

1) tutte le classi del corso di studi, dalla prima a quella terminale, debbono funzionare con un numero di alunni frequentanti non inferiore a 10 in ciascuna classe;

2) gli alunni delle classi successive alla prima debbono nel complesso provenire in prevalenza dalla classe precedente della scuola stessa o da non promozione quali alunni interni nel decorso anno scolastico.

3. Possono essere oggetto di contributo:

1) per le sole spese organizzative (docenze, materiale didattico, etc.), fino a un massimo di L. 20.000.000, le attività di aggiornamento rivolte ai presidi delle scuole non statali sui seguenti temi: sperimentazione ed innovazione; nuove tecnologie didattiche; autonomia didattica;

2) i progetti di sviluppo delle tecnologie didattiche che prevedano la creazione di postazioni multimediali per gli insegnanti, fino a un massimo di L. 11.500.000, di cui L. 9.500.000 per acquisto di hardware e software di base e L. 2.000.000 per le spese di gestione; si richiamano al riguardo, a titolo orientativo, i criteri metodologico-didattici contenuti nella Circolare Ministeriale n. 282 del 24-4-1997 (procedure per il progetto I a).

4. Possono, inoltre, essere oggetto di contributo semprechè le iniziative si qualifichino motivatamente per la loro particolare valenza formativa a favore degli alunni della scuola:

1) i progetti incentrati sull'integrazione tra scuola, lavoro e formazione professionale ed educazione permanente;

2) i progetti di sperimentazione, già avviati o da avviare, di particolare complessità e rilevanza sotto il profilo del processo formativo degli allievi, ivi compresi l'introduzione di una seconda lingua comunitaria nella scuola media e i progetti finalizzati all'attuazione dell'autonomia scolastica;

3) i progetti curriculari ed extracurriculari (quali anche gli "Interventi didattici educativi ed integrativi") di valenza formativa e sociale, specie se aventi riguardo all'operatività nelle zone territoriali socio-economiche depresse e all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico (ivi compresa, ad esempio, l'integrazione scolastica degli alunni handicappati e degli alunni extracomunitari);

4) i progetti di particolare rilevanza ai fini dell'occupazione per una formazione qualificata e flessibile nel rapporto con il mondo del lavoro, finalizzati al recupero socio-educativo.

5. Per i progetti suindicati di cui al precedente comma 4, punti 1), 2), 3) e 4) il contributo erogabile:

1) a ciascuna scuola media non potrà essere d'importo superiore a:

- L. 10.000.000 nel caso di scuola con un solo corso di studi completo per classi costituite con il numero minimo di 10 alunni già indicato;

- L. 20.000.000 nel caso di scuola con due corsi di studio completi per classi come sopra costituite;

- L. 30.000.000 nel caso di scuola con più di 2 corsi completi per classi come sopra costituite;

2) a ciascuna scuola secondaria superiore non potrà essere d'importo superiore a:

- L. 20.000.000 nel caso di scuola con un solo corso di studi completo per classi costituite con il numero minimo di 10 alunni già indicato;

- L. 30.000.000 nel caso di scuola con due corsi di studio completi per classi come sopra costituite;

- L. 40.000.000 nel caso di scuola con più di due corsi completi per classi come sopra costituite.

 

6. I contributi potranno essere erogati solo per progetti presentati al Ministero con un documentato preventivo di spesa non superiore ai limiti suindicati; in caso di scostamento in aumento, le richieste saranno respinte.

Art 2) Modalità di erogazione

1. I contributi verranno concessi ai soggetti gestori previa apposita istanza, con la quale dovrà essere inviato il piano di attività programmate, sottoscritto anche dal preside, con indicazione - opportunamente motivata - delle spese preventivate, nonchè una relazione illustrativa, a firma del preside, in merito alle iniziative che si intendono promuovere, al ruolo della scuola stessa nel territorio e all'impianto per classi costituite, numero di alunni per classe e relativa provenienza (interna o esterna alla scuola).

2. Detta relazione del preside, attinente al piano di attività programmata ai fini del finanziamento statale, dev'essere dettagliata quanto a motivazioni comprovanti l'osservanza dei suindicati criteri per l'erogazione del contributo, con richiamo anche alle deliberazioni assunte sotto il profilo didattico dai consigli di classe e dal collegio dei docenti nell'assolvimento delle relative incombenze istituzionali.

3. Le richieste di contributo dovranno pervenire al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per l'istruzione media non statale entro il31 luglio 1998, per il corrente anno finanziario 1998. Per gli anni finanziari successivi il termine è stabilito al 28 febbraio. Una copia dell'istanza sarà dal gestore inviata pure al Provveditore agli Studi, il quale farà pervenire al Ministero le proprie osservazioni non oltre 40 giorni dalla ricezione dell'istanza stessa, con un parere sulla concessione del contributo richiesto.

4. Qualora gli stanziamenti di bilancio - comunque da considerare in modo unitario ed integrato, per assicurarne la massima produttività - non siano sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento, sarà data la preferenza alle scuole con maggior numero di alunni frequentanti corsi di studio completi dalla classe I a quella terminale, quali desumibili dalla scheda informativa inviata all'Amministrazione scolastica, assicurando, comunque, alle scuole medie unostanziamento di norma non inferiore al 40% della disponibilità complessiva.

5. In ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, il gestore e il preside dovranno fare pervenire alla Direzione Generale per l'istruzione media non statale per il tramite del Provveditorato agli Studi, a firma congiunta, un apposito rendiconto, nei tempi che saranno stabiliti con il provvedimento concessivo.

6. Il Provveditore agli Studi trasmetterà alla Direzione Generale per l'istruzione media non statale le proprie valutazioni sul rendiconto presentato, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 60 giorni dalla relativa ricezione, con potestà anche di disporre un'apposita verifica ispettiva se ritenuta opportuna.

7. Il contributo sarà concesso al gestore nel limite di un terzo a titolo di acconto e il residuo a saldo solo dopo pervenuto il rendiconto e averne verificato la regolarità nel raffronto fra iniziativa realizzata e gli obiettivi suindicati all'art 1, sotto la voce "Criteri di erogazione".

8. La mancata presentazione del rendiconto o l'insufficienza dei dati forniti in ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato costituiscono motivo ostativo alla concessione di ulteriori contributi anche negli anni finanziari successivi.

9. Nel caso di riscontrate irregolarità nell'attuazione delle iniziative oggetto del finanziamento ministeriale, saranno dall'Amministrazione adottati i provvedimenti conseguenziali, ivi compresi quelli assumibili in applicazione dell'art. 359 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa di avere effetto il D.M. 10 luglio 1991, n. 196 nella parte relativa a "Scuole medie legalmente riconosciute e pareggiate".

11. Per la concessione di contributi alle scuole magistrali mediante la convenzione prevista dall'art. 137 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297,continua ad applicarsi esclusivamente il D.M. 10 luglio 1991, n. 196. Per la erogazione invece di contributi non previsti per convenzione trova applicazione il presente decreto.

 

12. Il presente decreto non si applica alle scuole della Valle d'Aosta, delle province di Trento e Bolzano e della Regione Sicilia, poichè, essendo le competenze in materia di dette scuole secondarie non statali istituzionalmente proprie dei predetti enti, non possono essere destinatarie di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

 

Il presente decreto è sottoposto al controllo di legge.


IL MINISTRO

CT/pg/755


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