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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SECONDARIA I GRADO


Circolare Ministeriale n. 21

Prot. n.1300

Roma, 28 gennaio 1999



Oggetto: Corsi di formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - D.M. 5 agosto 1998.
Stipulazione delle convenzioni e costituzione del Comitato tecnico regionale: istruzioni operative.

1) PREMESSA

Il quadro generale di sviluppo del progetto di formazione dei capi d'istituto per il conferimento della qualifica dirigenziale, illustrato con la circolare n.461 del 25 novembre 1998, prevede, dopo l'espletamento della procedura di selezione e accreditamento delle Agenzie formative e una volta definite le operazioni di composizione dei corsi - a proposito delle quali si ribadisce che i capi d'istituto sono tenuti a frequentare i corsi di formazione della regione nel cui ambito è situata l'istituzione scolastica sede di servizio -, la realizzazione delle fasi relative alla stipulazione delle convenzioni per l'affidamento dei servizi di formazione e alla costituzione del Comitato tecnico regionale previsto, dall'art.7 del D.M. 5 agosto 1998.

Con la presente circolare, a completamento delle indicazioni illustrate nella citata C.M. 461/1998, si forniscono puntuali istruzioni operative circa la stipulazione delle convenzioni e le modalità di costituzione del Comitato tecnico regionale.

2) LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI

Tempi della stipulazione

I Sovrintendenti scolastici regionali, solo dopo aver ricevuto la comunicazione da parte di questa Direzione Generale dell'avvenuto positivo controllo della documentazione prevista dal punto 11.3 del disciplinare di gara, provvederanno alla convocazione delle Agenzie selezionate per l'affidamento dei servizi di formazione nelle rispettive Regioni. La convocazione avverrà tramite nota formale, trasmessa con Raccomandata A.R., presso la sede legale dell'Agenzia (nel caso di associazione temporanea d'impresa, presso la sede legale della società capogruppo), il cui contenuto sarà anticipato via telefax. La convocazione dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile, e si procederà alla stipulazione delle singole Convenzioni in momenti anche differenziati via via che perverranno a codeste Sovrintendenze le comunicazioni relative alla regolarità della documentazione.

Ufficiale rogante

La stipulazione deve avvenire alla presenza dell'Ufficiale rogante, ai sensi degli artt.16 R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e 95 e segg. R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Qualora presso la sede della Sovrintendenza non fosse in servizio un dipendente addetto a tale funzione, i Sovrintendenti scolastici regionali prenderanno gli opportuni contatti con il Provveditore agli Studi dello stesso capoluogo di Regione ovvero ancora, in caso di ulteriore esito negativo, con quello più vicino, al fine di concordare l'utilizzazione del funzionario preposto alla funzione di ufficiale rogante presso quel Provveditorato agli Studi.

Laddove nell'intero territorio regionale la funzione rogante non risultasse assolta da alcun dipendente, ovvero vi fossero oggettivi impedimenti, i Sovrintendenti lo faranno immediatamente presente a questa Direzione Generale per le necessarie valutazioni e determinazioni al riguardo.

Si ricorda inoltre che l'ufficiale rogante ha anche la funzione di autenticazione degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e di rilascio di copia degli stessi alla parte che ne faccia richiesta (art.95, ultimo comma, R.D. n° 827/24).

Pubblico ufficiale delegato alla rappresentanza dell'Amministrazione

Ai fini della stipulazione, i Sovrintendenti sono delegati alla rappresentanza dell'Amministrazione (art. 6 del D.M. 5 agosto 1998).
Tale funzione non è pertanto ulteriormente delegabile.

Schema generale di Convenzione

I Sovrintendenti utilizzeranno per l'affidamento dei servizi in questione alle Agenzie localizzate nel corrispondente territorio regionale lo schema generale di Convenzione predisposto da questa Direzione Generale e pubblicato sulla G.U. n° 2, II parte, del 4 gennaio 1999.

In considerazione della natura di convenzione-tipo dello schema generale in questione, destinato a regolare in modo giuridicamente uniforme l'intera serie di rapporti negoziali conseguenti alla procedura di gara di cui al bando 6 ottobre 1998 di questo Ministero, non è data nei singoli casi possibilità di modifica delle clausole predisposte.

Il testo convenzionale andrà invece opportunamente completato con i dati mancanti relativi alla identificazione dell'Agenzia affidataria -nel Preambolo e nella Premessa - e dei servizi oggetto dell'aggiudicazione a suo favore (art. 2 dello schema di convenzione). Per l' esatta identificazione dei servizi di formazione da erogare in concreto da parte di ogni Agenzia, i Sovrintendenti provvederanno ad allegare ad ognuna delle convenzioni, sin dall'atto della stipulazione, il progetto generale di formazione presentato in sede di gara dalla stessa Agenzia (Allegato B della convenzione).

Si richiama a tal proposito l'attenzione sulla corretta e puntuale identificazione di tutti gli allegati alla convenzione - espressamente richiamati nel testo della convenzione stessa - che contribuiscono a specificare le prestazioni oggetto delle obbligazioni contrattualmente assunte.

Ulteriore clausola che richiede integrazione in sede di stipulazione è quella relativa alle "garanzie" (art. 14 dello schema), nella quale va indicato quale forma di garanzia è in concreto offerta dall'Agenzia (cauzione, fideiussione bancaria o fideiussione assicurativa) unitamente agli estremi della relativa polizza tratti dal certificato presentato dall'Agenzia al fine della stipulazione della Convenzione.

Spese e oneri fiscali

Con riferimento alle spese anche fiscali connesse alla stipulazione contrattuale, si richiama l'attenzione sulla disciplina legislativa vigente in materia, cui si conforma la relativa clausola convenzionale (art. 19).

Dispone al riguardo l'art 16 bis del R.D. 2240/23 (nel testo introdotto dalla L.27 dicembre 1975, n.790) che :

"Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le altre inerenti ai contratti sono a carico dei contraenti con l'amministrazione dello Stato.

Sono altresì a carico di detti contraenti le spese di registrazione dei contratti, in conformità del disposto dell'art.55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 634, sull'imposta di registro.

Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate sulla base di apposite tariffe predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il Tesoro. [...]

Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato [...]. La causale di versamento dovrà indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo, la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale rogante e ove occorra dal funzionario che stipula il contratto, all'atto della stipulazione del medesimo. L'attestato di pagamento di cui al comma precedente deve essere consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.

In caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al primo comma è aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza del termine fissato dal precedente quarto comma fino alla data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.

In caso di mancato versamento ovvero di mancata consegna dell'attestato di versamento, l'amministrazione trattiene la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata di cui al precedente quarto comma".


Ai fini del più razionale ed efficiente svolgimento delle descritte operazioni, i Sovrintendenti, con riferimento alle copie ed all'imposta di bollo, inviteranno le Agenzie, con la stessa nota di convocazione alla stipulazione, a presentarsi con:

- tre fotocopie semplici o informi della convenzione e dei relativi allegati;

- un numero di marche da bollo tale da assolvere l'onere dell'imposta di bollo con riferimento necessariamente a due delle tre copie predette, ovvero a tutte e tre, nell'ipotesi in cui anche l'Agenzia voglia disporre di un originale autenticato, ai sensi dell'art.95, ultimo comma, del R.D. 827/24.

Sempre con riferimento all' imposta di bollo, si fa presente che ad essa sono assoggettati il contratto, nella misura di Lit. 20.000 per ciascun foglio, composto di quattro facciate, ovvero ogni 100 righe, e gli allegati nella stessa misura e secondo le stesse modalità.

Gli atti non in regola con le disposizioni sul bollo devono essere trasmessi al competente ufficio finanziario per la regolarizzazione, ma devono comunque essere accettati e posti a base degli atti per i quali servono.

Riguardo alle spese di copia, e solo per l'ipotesi in cui l'Agenzia non provvedesse direttamente alla predisposizione delle copie necessarie, si fa presente che il Decreto del Ministro del Tesoro di approvazione delle relative tariffe predisposte dal Provveditorato Generale dello Stato, è pubblicato sulla G.U. del 19.8.1980, n. 226.

In relazione all' imposta di registro, è necessario che i Sovrintendenti comunichino alle Agenzie, all'atto della stipulazione delle Convenzioni, gli estremi identificativi del conto corrente intestato alla tesoreria provinciale dello Stato sul quale le stesse opereranno i versamenti dovuti ai sensi e per gli effetti del quarto comma della disposizione richiamata.

Al riguardo si specifica che al contratto in esame deve essere ritenuta applicabile l'imposta di registro nella misura fissa di L.250.000, cui vanno aggiunte L.7.000 per i diritti.

Adempimenti a carico del funzionario delegato

Avvenuta la stipulazione di ciascuna Convenzione, si richiama l'attenzione sul rispetto degli incombenti previsti dal successivo art. 16 ter del R.D. n. 2240 del 1923 - nel testo sempre introdotto dalla L.27 dicembre 1975, n.790- il quale prevede che il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16 bis, sopra integralmente riportato, è eseguito dal funzionario delegato, sulla base di ordini di accreditamento emessi a suo favore sul capitolo appositamente costituito nello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

I Sovrintendenti faranno pertanto luogo ai pagamenti predetti, mediante le assegnazioni che questo Ministero, Direzione Generale degli Affari Amministrativi e del Personale, sta procedendo ad accreditare sui conti correnti delle singole Sovrintendenze.

Tale pagamento deve avvenire nel rispetto dei termini previsti dalla normativa fiscale ed, in particolare, di quello per richiedere la registrazione ed assolvere il connesso onere d'imposta (venti giorni dalla formazione dell'atto ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Il momento della formazione dell'atto deve ritenersi coincidere nel caso con la approvazione della convenzione e più specificamente con quello di conoscenza da parte dei Sovrintendenti dell'avvenuta approvazione del contratto da parte di questo Ministero.

Si ricorda comunque che, relativamente ai pagamenti di cui all'art. 16 ter in questione, restano fermi gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni sull'imposta di registro a carico del pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.

Approvazione delle Convenzioni

Dopo la stipulazione di ciascuna Convenzione, i Sovrintendenti trasmetteranno immediatamente a questo Ministero per la prevista approvazione (artt.19 R.D. n. 2240 del 1923 e 107 del R.D. n. 827 del 1924 cui si conforma l'art. 20 della Convenzione) il singolo testo convenzionale, unitamente a tutti gli allegati.

La celerità della trasmissione è essenziale per consentire il tempestivo espletamento dell'attività di controllo e i successivi predetti adempimenti fiscali, al fine di garantire il sollecito inizio delle attività formative.

Si fa sin da ora presente che, ferma restando la vincolatività degli obblighi convenzionali per la sola Agenzia e non anche per l'Amministrazione durante la pendenza della fase di controllo predetta, all'atto della stipulazione delle Convenzioni codeste Sovrintendenze informeranno le Agenzie circa la composizione dei corsi nelle singole sedi, consegnando altresì l'elenco nominativo dei capi d'istituto corredato dei relativi curricoli professionali.

3) IL COMITATO TECNICO REGIONALE: FUNZIONI E COMPOSIZIONE

Il D.M. 5.8.1998 ha previsto, nella fase di affidamento delle attività di formazione alle Agenzie selezionate, lo svolgimento di un'attività consultiva da prestarsi alle Sovrintendenze scolastiche regionali da parte di Comitati tecnici regionali.

Le funzioni del Comitato

La funzione di consulenza del Comitato tecnico regionale, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 7, riguarda le verifiche in ordine:

- alla coerenza dei progetti esecutivi, presentati dall'Agenzie in adempimento dell'art. 2 della convenzione, con i rispettivi progetti generali presentati in sede di gara; - alla congruità economica della previsione di spesa per gli oneri di missione (viaggio, vitto e alloggio) da corrispondere ai partecipanti aventi diritto in base alla normativa vigente in materia.

L'attività di consulenza viene inoltre richiesta per il riesame dei progetti riformulati a seguito di eventuale esito negativo della verifica (art. 6, commi 8 e 9, D.M. 5/8/98).

La composizione

Lo svolgimento dell'attività di consulenza del Comitato tecnico regionale, per poter essere efficacemente espletata richiede la presenza all'interno del Comitato medesimo di competenze elevate e diversificate: all'indispensabile approfondita conoscenza della scuola nella molteplicità dei suoi aspetti, si devono accompagnare competenze giuridiche, amministrative e di valutazione dei progetti formativi sia sotto il profilo curricolare e metodologico sia sotto quello logistico-strutturale.

L'art. 7 del D.M. 5/8/98 stabilisce che "il Comitato tecnico è composto da cinque membri interni ed esterni all'Amministrazione scolastica con elevate competenze tecniche e amministrative, di cui almeno uno esperto di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni".

Le competenze così definite, funzionali alle descritte esigenze devono essere prioritariamente ricercate all'interno dell'Amministrazione nell'ambito del personale in servizio, in connessione con le funzioni istituzionali attribuite. Il ricorso a professionalità estranee all'Amministrazione, infatti, è legittimo secondo il disposto dell'art. 7, ultimo comma, del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29 solo laddove alle concrete esigenze da soddisfare non sia possibile far fronte con tale personale.

In concreta applicazione di detti principi, dunque, tenuto altresì conto della dimensione regionale dello svolgimento dei corsi e della loro conseguente gestione amministrativa, la composizione di ciascun Comitato tecnico regionale è così determinata:

- il Sovrintendente scolastico regionale, con funzioni di Presidente;
- un Provveditore agli studi della regione;
- un Ispettore tecnico della regione;
- un Docente universitario, membro del direttivo I.R.R.S.A.E della regione;
- un esperto di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni.

La composizione così individuata valorizza sia le competenze amministrative presenti nel territorio della regione (Sovrintendente Scolastico e Provveditore agli Studi) sia quelle più propriamente tecniche (Ispettore tecnico) sia ancora quelle orientate più specificatamente alle problematiche della formazione ed aggiornamento in ambito scolastico (IRRSAE).

A tale ultimo riguardo, va notato che la delimitazione ad una delle componenti del Consiglio Direttivo degli IRRSAE (ex art. 289, lett. d) D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297) è orientata ad assicurare la presenza nei Comitati di specifiche competenze nel campo delle scienze dell'educazione, ritenute necessarie nell'attuazione del compito in relazione alla funzione che il dirigente scolastico è chiamato a svolgere, nonchè ai concreti contenuti della formazione come delineati dal Titolo I dell'allegato tecnico al D.M. 5.8.1998.

Si ritiene, pertanto, di potere così limitare il ricorso a professionalità esterne all'amministrazione, pur nell'ambito della facoltà ammessa dal richiamato secondo comma dell'art. 7 del D.M. 5.8.1998, con esclusivo riferimento al componente da ultimo indicato.

Su proposta del Sovrintendente Scolastico Regionale, da formularsi entro il 6 febbraio 1999, il Direttore Generale dell'Istruzione Secondaria di I Grado del Ministero della Pubblica Istruzione provvederà a nominare, con proprio decreto, i componenti del Comitato.

Nel formulare la proposta il Sovrintendente avrà cura di individuare, nell'ambito delle categorie più sopra elencate, le risorse meglio rispondenti ai profili di competenza e di professionalità necessari allo svolgimento delle attività di consulenza previste e di verificare l'inesistenza in concreto delle cause di incompatibilità individuate nell'art. 7, comma 3, del D.M. 5/8/98.

Con riferimento all'individuazione del componente che dovrà apportare nel Comitato la richiesta esperienza di processi di formazione e di intervento nelle organizzazioni, il Sovrintendente motiverà l'individuazione della proposta in ragione della provata competenza e professionalità dell'esperto suggerito, corredandola del curriculum professionale, che dovrà, pertanto, essere trasmesso entro il 6 febbraio 1999 alla scrivente Direzione Generale.

Il descritto procedimento è imposto dalla necessità di contemperare l'esigenza di coinvolgimento e partecipazione delle SS.LL., al fine di meglio fruire delle professionalità operanti sul territorio regionale, con quella del doveroso rispetto del già richiamato precetto legislativo posto dall'ultimo comma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 29 del 1993.

Tale disposizione, infatti, nella lettura congiunta degli ulteriori artt. 3 e 20 dello stesso D. Lgs. 29, fa afferire alla competenza e responsabilità del dirigente preposto alla struttura individuata in concreto quale responsabile degli aspetti di gestione organizzativa e finanziaria dei programmi da attuare , le designazioni anche degli esperti esterni, designazioni che si connotano quali specifici atti gestori strumentali e funzionali a tale attuazione.
Si precisa sin da ora che, tenuto conto della natura dell'incarico e dell'impegno che prevedibilmente verrà richiesto in connessione con le funzioni da espletare, viene ritenuto congruo un compenso complessivo per la collaborazione di £. 3.000.000 lorde.

Il compenso spetterà unicamente all'esperto esterno all'Amministrazione e, se pubblico dipendente, deve essere previamente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 29 del 1993.

Ai componenti appartenenti ai ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione, nonché al membro del Consiglio Direttivo dell' IRRSAE non compete alcun compenso, trattandosi di prestazione di attività rientrante nelle funzioni e compiti istituzionali.

Ai membri del Comitato, compreso l'esperto esterno, compete il trattamento economico di missione regolato dalle leggi 18.12.1973, n. 836 e 26.7.1978, n. 417 e successive modificazioni.

I compensi e le indennità predette saranno corrisposti dal Sovrintendente scolastico regionale utilizzando i fondi che saranno messi a disposizione per la realizzazione del progetto di formazione.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

I criteri e le procedure per la presentazione, la verifica e l'approvazione dei progetti esecutivi, nonché le istruzioni per la fase di esecuzione contrattuale saranno oggetto di ulteriore comunicazione.


IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Rubinacci

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