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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



Ordinanza Ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999

(prot. n. D1/3495)


Versione registrata alla Corte dei Conti


Indizione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n.124, di una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, gli insegnanti tecnico pratici, gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative.


VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n.39 e successive integrazioni, concernente testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedra e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.354 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124 , in particolare l'art. 2, comma 4;

O R D I N A


Art. 1
Indizione sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento o di idoneità.


1. E' indetta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n.124, una sessione riservata di esami, preceduta dalla frequenza di un corso, finalizzata, rispettivamente, al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero dell'idoneità che dà titolo agli insegnanti di scuola elementare, agli insegnanti tecnico pratici, agli insegnanti di arte applicata e al personale educativo delle istituzioni educative ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo n. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.124 (1).

2. La sessione riservata per la scuola elementare prevede la possibilità di conseguire, a domanda, anche l'idoneità specifica per l'insegnamento di una delle lingue straniere previste dal D.M. 28.6.1991 (francese, inglese, spagnolo e tedesco) nella scuola elementare.

3. Per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, la sessione riservata di esami è indetta:

  1. per ciascuno degli ambiti disciplinari n. 1, 2, 3, 4 e 5 di cui al D.M. n. 354/1998, considerato che, a norma del vigente ordinamento, il possesso dell'abilitazione per una delle classi compresa nell'ambito disciplinare comporta il possesso anche dell'altra abilitazione (per l'ambito disciplinare n. 5, limitatamente alle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo e tedesco) (2);

  2. per l'ambito disciplinare 6, di cui al D.M. n. 354/1998;

  3. per ciascuna delle restanti classi di abilitazione di cui alla tabella A annessa al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998 (comprese le classi aggregate negli ambiti disciplinari n. 7, 8 e 9 e le classi relative alle lingue straniere albanese, russo e serbo-croato);

  4. per ciascuna delle restanti classi di concorso di cui alla tabella C (comprese le classi aggregate negli ambiti disciplinari dal n.10 al n.20) e alla tabella D, annesse al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998.

4. Dopo l'istituzione della classe di concorso in cui sarà compreso l'insegnamento di strumento musicale impartito nei corsi ad indirizzo musicale, autorizzati in via sperimentale nella scuola media, sarà indetta con apposita ordinanza la sessione riservata di esami di abilitazione cui saranno ammessi i docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art.11, comma 9 della legge n.124/1999.

5. I corsi di cui al precedente comma 1, della durata massima di 120 ore, sono finalizzati all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle attività comprese nelle classi di concorso o relative al posto di insegnamento, ovvero, per il personale educativo, al posto di servizio.

Note

(1) Per le province di Trento e Bolzano, la competenza a indire gli esami della sessione riservata per la scuola materna, scuola elementare e per le scuole e gli istituti di istruzione secondaria è demandata, ai sensi della vigente normativa, ai rispettivi Sovrintendenti Scolastici.

(2) Secondo il vigente ordinamento, il docente già abilitato per una delle classi compresa negli ambiti disciplinari 1,2,3,4 e 5 è considerato abilitato per l'altra classe aggregata (per l'ambito disciplinare 5, limitatamente a ciascuna lingua straniera).



Art. 2
Requisiti di ammissione

1. Alla sessione riservata di cui al precedente art. 1, finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, dell'idoneità all'insegnamento tecnico pratico e di arte applicata, nonché dell'idoneità al servizio di istitutore, sono ammessi i candidati, privi della prescritta abilitazione o idoneità, in possesso, rispettivamente, dei requisiti previsti dalle sotto indicate lettere A, B, C e D:

  1. per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale; per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare, possesso del diploma di istituto magistrale;

    • prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole materne statali o non statali autorizzate o nelle scuole elementari statali o non statali parificate, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane statali o legalmente riconosciute all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, col possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e il 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.124, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995; i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare sono validi ai fini dell'ammissione anche se interamente resi nell'uno o nell'altro tipo di scuola o relativi ad insegnamenti o ad attività di sostegno.

      Ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utili, possono essere cumulati anche i servizi eventualmente resi nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle istituzioni educative, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla successiva lettera B o D.

  2. per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria o dell'idoneità all'insegnamento tecnico pratico o di arte applicata:

    • possesso del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di abilitazione o di concorso richiesta ai sensi del D. M. 30 gennaio 1998, n.39 e del D.M. 10 agosto 1998, n.354 e successive integrazioni e modificazioni;

    • prestazione di servizio di effettivo insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o nelle scuole od istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane statali o legalmente riconosciute all'estero, relativo a classi di concorso, col possesso del prescritto titolo di studio, per il periodo indicato alla precedente lettera A. A tal fine è considerato valido il servizio prestato nelle esercitazioni di tirocinio nelle scuole magistrali e negli istituti magistrali. I servizi prestati nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, anche se relativi ad insegnamenti di sostegno, e nelle scuole ed istituti non statali pareggiati o legalmente riconosciuti sono validi, ai fini dell'ammissione, anche se interamente resi nell'uno o nell'altro grado di scuola, nonché per la partecipazione a corsi relativi a classi di abilitazione o di concorso diverse da quelle nelle quali sia stato maturato il requisito del servizio.



    Ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utili, possono essere cumulati anche i servizi eventualmente resi nella scuola materna e nella scuola elementare o nelle istituzioni educative, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla precedente lettera A o alla successiva lettera D.

    B.1 Per le classi di abilitazione 4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/A, 42/A, 43/A, 50/A, 57/A, 60/A, con il possesso delle altre condizioni precedentemente indicate, sono ammessi anche i candidati, sprovvisti di titolo di studio considerato valido ai sensi dell'ordinamento vigente, purché già inclusi in corrispondente graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato (art.5, comma 5, D.M. 39/1998 e art.3, comma 7, D.M. n.354/1998).

    B.2 Relativamente alle classi di concorso di cui al precedente punto B.1, con il possesso delle altre condizioni precedentemente indicate, sono ammessi anche i candidati privi del prescritto titolo di studio ed in possesso di abilitazione all'insegnamento per classe di concorso del pregresso ordinamento non più ritenuta corrispondente con una delle medesime classi (art.5 comma 2 del D.M. 39/1998).

    B.3 Limitatamente all'ambito disciplinare 6, con il possesso delle altre condizioni precedentemente indicate, sono ammessi, i docenti privi del titolo di studio richiesto, in possesso di abilitazione per la classe 75/A, ovvero inseriti nella graduatoria provinciale permanente degli aspiranti a contratto a tempo determinato per la medesima classe 75/A (art.2, D.M. n.487/1998 e art.3, comma 7, D.M. n. 354/1998).

    B.4 Limitatamente alle classi di concorso 55/A e 56/A, sono ammessi anche i docenti privi del titolo di studio, ma in possesso del titolo professionale, rispettivamente, di brevetto di pilota civile di prima e seconda classe e di capitano di lungo corso (patente), purché abbiano prestato servizio di insegnamento per almeno 360 giorni nel periodo sopraindicato, per indisponibilità di aspiranti in possesso del titolo richiesto.

  3. Con il possesso delle condizioni di cui alla precedente lettere A o B relativamente al requisito del titolo di accesso e della cumulabilità del servizio, sono ammessi anche i candidati in possesso del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 e successive modificazioni, che abbiano prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado per attività di sostegno, ovvero servizio di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, per almeno 360 giorni nel periodo indicato alla precedente lettera A. In tal caso le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza.

  4. Per il conseguimento dell'idoneità al servizio di istitutore delle istituzioni educative:

    • possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà universitaria;

    • prestazione di servizio effettivo nelle istituzioni educative per posto corrispondente a posto di ruolo, col possesso del prescritto titolo di studio, per almeno 360 giorni nel periodo indicato alla precedente lettera A. I servizi prestati nelle istituzioni educative normali e nei convitti per sordomuti sono validi ai fini dell'ammissione anche se interamente resi nell'uno o nell'altro tipo di istituzione.



    Quanto previsto alla precedente lettera C è applicabile anche al personale educativo che abbia prestato servizio nei convitti per sordomuti. In tal caso le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità educative in relazione agli alunni portatori di handicap.

    Ai fini del raggiungimento dei 360 giorni di servizio utili, possono essere cumulati anche i servizi eventualmente resi nella scuola materna, nella scuola elementare e nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, purché prestati, rispettivamente, alle condizioni di cui alla precedente lettera A o B.

    2. Ai fini del computo dei 360 giorni di cui al precedente comma sono utili solo i periodi di effettivo insegnamento, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L. di comparto prestati durante il periodo di attività didattica ed educativa delle scuole previsto dal calendario scolastico, ivi compresa la partecipazione a scrutini ed esami. Per il personale educativo, sono validi solo i servizi effettivamente prestati, nonché i periodi ad essi equiparati per legge o per disposizioni del C.C.N.L. di comparto.

    3. Il servizio di insegnamento all'estero è utile se prestato nelle istituzioni scolastiche italiane statali, ivi comprese le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n.153, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento. Il servizio nelle scuole italiane legalmente riconosciute funzionanti all'estero deve essere certificato secondo le modalità previste dal successivo articolo 4, comma 17. E' utile, altresì, il servizio di insegnamento prestato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana. In questo caso il certificato di servizio dovrà essere redatto dalla competente autorità consolare d'intesa con il competente Provveditore agli studi di Trieste o Gorizia e dovrà contenere le esplicite indicazioni dell'autorizzazione alla nomina da parte della apposita commissione presieduta dal Consulente pedagogico per le scuole italiane, del tipo di rapporto di lavoro instaurato e, per il servizio prestato nelle scuole secondarie, ove necessario, la classe di concorso cui è riconducibile l'insegnamento prestato.

    4. I servizi prestati nell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell'ammissione alla sessione riservata in quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso.


    Art. 3
    Istituzione dei corsi


    1. I corsi, di regola a carattere subprovinciale o provinciale, sono istituiti dai Provveditori agli studi, tenendo conto che il numero di docenti da ammettere a ciascun corso non può essere, salvo particolari esigenze di carattere logistico e/o organizzativo che giustifichino deroghe, superiore a 50 e inferiore a 30.

    2 - Nel caso che gli aspiranti al corso siano in servizio in sedi disagiate (piccole isole o comuni di montagna), il numero minimo di partecipanti può essere ulteriormente ridotto sino a 10 ed il corso sarà organizzato tenendo presenti, ove possibile le esigenze dei partecipanti.

    3. Sono istituiti corsi distinti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e dell'idoneità nella scuola elementare.

    4. - Per l'istruzione secondaria sono istituiti corsi non per singole classi di concorso, bensì per ciascuno dei raggruppamenti organizzativo - funzionali in cui vengono comprese le classi di concorso di cui al vigente ordinamento e gli ambiti disciplinari da 1 a 6 (All n.1), strutturati secondo le disposizioni di cui al successivo art.7, comma 3. Il competente Provveditore agli studi potrà, comunque, procedere ad aggregazioni diverse in relazione al numero delle domande di partecipazione pervenute, alle classi di abilitazione richieste e alla disponibilità di docenti da nominare nei corsi medesimi, ai sensi del successivo articolo 8 e alle particolari esigenze di carattere logistico - organizzativo. Per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento tecnico pratico o di arte applicata, ciascun Provveditore agli studi provvederà direttamente, sulla base dei medesimi dati, ad aggregare nei raggruppamenti organizzativo - funzionali ritenuti più idonei le classi di concorso, comprese nelle tabelle C e D di cui al vigente ordinamento, pure elencate nell'allegato 1.

    5. Quando il numero dei candidati da iscrivere ad un corso sia inferiore a 20, essi saranno assegnati a corso di livello interprovinciale o regionale. A tal fine, nell'ambito di apposita conferenza di servizio convocata dal Provveditore agli studi avente sede nel capoluogo di regione viene scelto l'Ufficio scolastico provinciale cui è affidata l'istituzione del corso. Analogamente si procede qualora le domande di partecipazione riguardino classi di abilitazione o di concorso relative ad insegnamenti non presenti nella provincia.

    6. Qualora il numero degli iscritti sia ancora insufficiente anche per l'istituzione di un corso interprovinciale o regionale, ciascun Provveditore scolastico comunica i dati al competente Ufficio del Ministero (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Div. I o Direzione generale istruzione elementare o Servizio per la scuola materna o, per il personale educativo, Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, Div. V), che tenendo conto della provenienza degli ammessi, sceglie l'Ufficio scolastico provinciale cui affidare l'istituzione del corso interregionale. In tal caso le lezioni dovranno essere programmate in periodi ed orari che possano garantire, per quanto possibile, la frequenza dei candidati in servizio. A tal fine potranno essere utilizzati tutti i periodi di sospensione delle attività didattiche.
    Per il personale in servizio o comunque residente all'estero, sulla base della documentazione pervenuta da parte dei competenti Provveditori agli studi e tenute presenti le particolari esigenze dei candidati, saranno organizzati corsi intensivi anche a livello nazionale. Le modalità organizzative di detti corsi saranno regolamentate con apposita circolare ministeriale.

    7. L'assegnazione ai corsi è disposta, curando, ove possibile, che vengano assegnati allo stesso corso coloro che partecipano per il conseguimento della medesima abilitazione o idoneità e tenendo conto della dislocazione della sede di servizio o della residenza degli interessati.

    8. In ogni caso, prima dell'istituzione dei corsi, ciascun Provveditore agli studi fornirà puntuale informazione alle OO. SS., ai sensi dell'art. 7 del CCNL del comparto Scuola, sul piano complessivo provinciale dei corsi da attivare.


    Art. 4
    Domanda di ammissione

    1. La domanda di ammissione alla sessione riservata, a pena di esclusione, deve essere presentata per il conseguimento di una sola abilitazione all'insegnamento o di una sola idoneità di cui il candidato sia sprovvisto, ivi compresi gli insegnanti che hanno svolto attività di sostegno di cui al precedente art. 2, punto C, ad eccezione delle abilitazioni comprese negli ambiti disciplinari 1,2,3,4, 5 e 6, di cui al D.M. n. 354/1998, per le quali è prevista la partecipazione per entrambe le classi comprese nell'ambito. In quest'ultimo caso il candidato dovrà indicare l'ambito disciplinare cui intende partecipare, nonché le classi di concorso ivi comprese. Per l'ambito disciplinare n. 5 la partecipazione è consentita per il conseguimento delle abilitazioni all'insegnamento per una sola lingua straniera.

    2. I candidati che chiedono di partecipare alla sessione riservata per il conseguimento dell'idoneità per la scuola elementare, possono chiedere di essere sottoposti anche all'accertamento della conoscenza di una delle lingue straniere previste dal D.M. 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo e tedesco), ai fini del conseguimento anche dell'idoneità specifica per l'insegnamento di tali lingue nella scuola elementare.

    3. I candidati già in possesso dell'abilitazione o di idoneità possono chiedere di usufruire di una riduzione della frequenza del corso, secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.

    4. Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, secondo i moduli allegati, predisposti, rispettivamente, per la partecipazione a corsi di scuola materna (all. n.2), di scuola elementare (all. n.3), di scuola secondaria (all. n.4) e per istitutore nelle istituzioni educative (all. n.5), datate e sottoscritte dagli interessati, dovranno essere indirizzate al competente Provveditore agli studi, individuato ai sensi dei successivi commi 5, 6, 7 e 9.
    Il modulo di domanda deve essere compilato dal candidato negli spazi appositamente riservati. Nelle domande di ammissione relative alla scuola secondaria, il candidato, se partecipa per ambito disciplinare, deve indicare il codice meccanografico dell'ambito prescelto, la denominazione delle classi comprese nell'ambito e i relativi codici meccanografici, se partecipa per singola classe, deve specificare il codice relativo alla classe stessa. I codici degli ambiti e delle singole classi sono indicati nell'allegato 1, che ai sensi del precedente art.3 individua raggruppamenti organizzativo-funzionali delle classi di abilitazione e concorso.
    I moduli, ove non disponibili o non reperibili, potranno essere riprodotti in fotocopia o copia, purché non dissimile da quello tipo.

    5. Tenuto conto che a norma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n.124 la partecipazione ai corsi non comporta l'esonero dal servizio, le istanze del personale in servizio nelle scuole statali ovvero iscritto nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze nelle scuole statali o nelle istituzioni educative devono essere indirizzate al competente Provveditore agli Studi.

    6. Il personale in servizio presso scuole non statali deve inviare la domanda di ammissione al Provveditore agli studi della provincia nella quale è situata l'istituzione scolastica.

    7. Il restante personale interessato deve inviare la domanda di ammissione al Provveditore agli studi di residenza.

    8. Nel caso di particolari situazioni od esigenze debitamente documentate o autocertificate, il candidato può chiedere, al Provveditore agli studi di competenza, di trasmettere l'istanza di partecipazione al corso ad altro Provveditore agli studi prescelto dal candidato stesso. In tal caso, il competente Provveditore agli studi, previa valutazione delle motivazioni addotte, può accogliere la richiesta pervenuta ed inviare tempestivamente l'istanza e la documentazione al Provveditore agli studi prescelto dall'interessato.

    9. I candidati residenti o comunque in servizio all'estero possono scegliere a quale Provveditore agli studi indirizzare la domanda di ammissione.

    10. Le domande devono contenere tutte le indicazioni relative alla identità dell'aspirante (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), al corso richiesto, al titolo di studio posseduto, con l'indicazione dei singoli esami superati qualora prescritti per l'ammissione, nonché alla posizione di avente titolo all'ammissione al corso. Deve essere dichiarata, altresì la residenza e, eventualmente, l'iscrizione nella graduatoria provinciale degli aspiranti a contratto di servizio a tempo determinato e, eventualmente, la sede di servizio.

    11. I candidati, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, devono, inoltre, essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea e dei diritti politici.

    12. Le domande devono essere datate e sottoscritte dall'interessato (la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione).

    13. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito: ogni variazione di recapito deve essere comunicata, mediante lettera raccomandata, direttamente alla autorità scolastica alla quale il candidato ha indirizzato la domanda di partecipazione.

    14. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

    15. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti prescritti nell'articolo 2.

    16. Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante il possesso del requisito dei 360 giorni di servizio, di cui al precedente art. 2, ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai servizi prestati. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 e dell'art.3, comma 1, del D.P.R. n.403/1998, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può essere resa e sottoscritta in presenza del funzionario o del dipendente addetto a ricevere l'istanza o in presenza di un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal Sindaco. E' data anche facoltà di presentare dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità del candidato medesimo, attestanti i servizi prestati; tali dichiarazioni dovranno essere regolarizzate mediante la produzione delle certificazioni di servizio o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla sessione riservata; in mancanza della regolarizzazione richiesta la dichiarazione non sarà presa in considerazione. La certificazione di servizio, per le scuole e gli istituti statali e le istituzioni educative, è rilasciata dal competente responsabile amministrativo, e per il servizio prestato all'estero, anche vidimato dalla competente autorità diplomatica o consolare.

    17. I certificati rilasciati da scuole ed istituti non statali comprovanti il servizio di insegnamento prestato e il tipo di rapporto di lavoro costituito, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione per la scuola materna, ovvero del decreto di riconoscimento o della convenzione relativa al funzionamento dell'istituto o della classe in cui il candidato ha insegnato per le scuole elementari e per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Detti certificati, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo. I certificati in questione, per servizi prestati nelle scuole ed istituti non statali, se rilasciati da autorità non statali, devono essere vidimati dal competente Provveditore agli studi qualora la domanda sia prodotta al Provveditore agli Studi di altra provincia, ovvero per il servizio prestato all'estero, dalla competente autorità diplomatica.

    18. Nella certificazione di servizio, ovvero nelle dichiarazioni sostitutive, deve essere indicata la durata del servizio e gli eventuali periodi di assenza con la specifica motivazione.

    19. Qualora le certificazioni debbano essere rilasciate dalla medesima Autorità Scolastica cui il candidato invia la domanda di ammissione al corso ovvero siano depositate presso lo stesso Ufficio, l'interessato può, in luogo della presentazione delle certificazioni, chiedere nella domanda l'applicazione, per tali certificazioni, della disposizione di cui all'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, relativa agli accertamenti d'ufficio. In tale caso il candidato dovrà indicare con precisione la situazione personale di cui chiede l'accertamento d'ufficio, ovvero la data di conseguimento ed ogni altro estremo necessario per l'individuazione del titolo.

    Art. 5
    Modalità e termini di presentazione delle domande

    1. La domanda di ammissione alla sessione riservata, redatta in carta semplice, e la relativa eventuale documentazione devono essere presentate agli uffici scolastici indicati al precedente art. 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Sul retro del plico deve essere apposta la seguente annotazione anche prestampata:"domanda di ammissione alla sessione riservata - Scuola materna o Scuola secondaria
    (classe di abilitazione: n°.........denominazione........... o Ambito disciplinare n.......),
    ovvero:
    "domanda di ammissione alla sessione riservata per il conseguimento dell'idoneità:
    - Scuola elementare o:
    - Insegnanti tecnico pratici o:
    - Insegnanti di arte applicata (classe di concorso:n°.........denominazione...........),
    ovvero:
    "domanda di ammissione alla sessione riservata per il conseguimento dell'idoneità al servizio di istitutore: - istituzioni educative.

    2. Domanda e documenti devono essere spediti per plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in quest'ultimo caso, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.

    3. Le domande e i documenti spediti a mezzo di plico raccomandato, si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2, terzo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077).

    4. Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario dell'ufficio ricevente apposto anche nella ricevuta di cui al precedente punto 2.

    5. Le domande di partecipazione dei candidati residenti o comunque in servizio all'estero saranno inoltrate direttamente dalla competente autorità diplomatica o consolare alla autorità scolastica prescelta dagli interessati. Copia della domanda di partecipazione corredata da copia del certificato di servizio sarà inviata dalla stessa autorità per conoscenza al Ministero degli Affari esteri - Direzione Generale relazioni culturali - Ufficio X. Detti candidati, fermo restando l'obbligo di presentare entro il termine prescritto dal precedente comma uno del presente articolo la domanda di ammissione, possono presentare la certificazione nell'ulteriore termine di giorni trenta.
    I Provveditori agli studi avranno cura di comunicare nel più breve tempo possibile alla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - div.I il numero delle domande pervenute dall'estero, distinte per ordine, grado di scuola ed eventualmente classe di concorso.

    Art. 6
    Inammissibilità della domanda, regolarizzazioni, esclusioni

    1. Non è ammessa:

    1. la domanda che sia stata presentata oltre i termini stabiliti dal precedente articolo 5, comma 1;

    2. la domanda priva della firma del candidato.

    2. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data immediata comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    3. Non è disposta l'esclusione nei confronti dei candidati che nelle domande di ammissione abbiano omesso una o più delle dichiarazioni prescritte, qualora dal contesto delle domande stesse o dalla documentazione prodotta possa desumersi sufficiente indicazione del possesso degli elementi o circostanze che avrebbero dovuto essere dichiarati nelle domande di partecipazione.

    4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande nelle quali le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 4 siano state eventualmente rese in maniera parziale o omesse, nonché la regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive relative a servizi prestati, rese non in conformità a quanto previsto dall'art 20 della legge 15/1968 o dall'art. 3 del D.P.R. n.403/1998; in tali casi la competente autorità scolastica concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto si procederà all'esclusione dell'aspirante dalla sessione riservata.

    5. E' ammessa, inoltre, la regolarizzazione dei certificati di servizio e/o dei documenti incompleti, ovvero prodotti in copia non autenticata, ovvero contenenti mere irregolarità formali; in tali casi la competente autorità scolastica assegna al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto le certificazioni e/o i documenti non regolarizzati non saranno presi in considerazione. Le dichiarazioni personali di cui all'art. 4, comma 16, ultimo periodo, qualora non regolarizzate entro i termini previsti non saranno prese in considerazione.

    6. E' ammessa la regolarizzazione dei certificati comprovanti il servizio prestato presso scuole non statali, privi della vidimazione provveditoriale; in tal caso la competente autorità scolastica concede al candidato un termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione; in mancanza dell'adempimento richiesto il certificato non sarà preso in considerazione.

    7. Sono esclusi dal corso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti:

    1. gli aspiranti privi del prescritto titolo di studio o che non rientrino, per il settore dell'istruzione secondaria, nei casi previsti dall'art.2, lettere B.1, B.2, B.3,

    2. gli aspiranti privi del requisito di servizio di cui al precedente art. 2;

    3. gli aspiranti che abbiano presentato domande per l'ammissione alla sessione riservata per il conseguimento della medesima abilitazione o idoneità indirizzate a diversi uffici scolastici provinciali, ovvero, che abbiano presentato domande per l'ammissione alla sessione riservata per il conseguimento di diverse abilitazioni o idoneità indirizzate allo stesso o ad altri uffici scolastici provinciali;

    8. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

    9. L'esclusione è disposta dal competente Provveditore agli studi con decreto motivato, del quale sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    10. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla medesima autorità scolastica.

    11. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo la conclusione del corso, la competente autorità scolastica dispone, con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al corso medesimo.

    12. Del provvedimento di decadenza sarà data integrale comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    Art. 7
    Contenuti, struttura, modalità di svolgimento dei corsi e durata

    1. Il coordinatore e i docenti, nominati dal Provveditore agli studi secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 8, elaborano il percorso formativo del corso e lo sottopongono, per l'approvazione, al competente Provveditore agli studi.

    2. I corsi destinati ai docenti di scuola materna e di scuola elementare sono strutturati sulla base di rispettivi moduli unici, finalizzati alla trattazione degli argomenti a contenuto generale riguardanti la didattica e la metodologia, nonché all'approfondimento di temi specifici, connessi con le attività educative e i "campi" di esperienze per la scuola materna e con gli insegnamenti previsti dai programmi della scuola elementare. Nei moduli in questione saranno inoltre previste anche attività di tirocinio in sezioni o classi e riferimenti alla conoscenza e all'uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica.

    3. I corsi di scuola secondaria di primo e secondo grado saranno strutturati per distinti moduli di cui uno, di base, destinato a tutti i corsisti, indipendentemente dalla eventuale classe di concorso o posto di insegnamento cui il corso è destinato, finalizzato all'approfondimento di tematiche generali connesse alle metodologie e alla didattica ed altro/altri destinati all'approfondimento di tali tematiche in connessione con le specifiche discipline o attività, comprendendovi anche attività di tirocinio in classe e puntuali riferimenti alla conoscenza e all'uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica. Gli argomenti dei moduli specifici sono scelti tra gli aspetti più qualificanti dei programmi di insegnamento relativi al posto o alla classe di abilitazione per cui il candidato partecipa.

    4. Nei moduli di cui ai commi precedenti saranno oggetto di approfondimento le tematiche riguardanti:

    • la individuazione degli elementi strutturali delle unità didattiche;

    • la organizzazione del gruppo classe in relazione a fasce di livello predeterminate;

    • la programmazione di interventi integrativi e di recupero;

    • la predisposizione di moduli didattici finalizzati alla integrazione scolastica di alunni portatori di handicap;

    • la individuazione di sussidi e strumenti, anche multimediali in connessione con le discipline e le attività di competenza;

    • la definizione di criteri e modalità di valutazione in riferimento agli obiettivi formativi.


    5. Per il personale educativo i corsi sono strutturati sulla base di un modulo unico finalizzato alla trattazione di argomenti a contenuto generale riguardanti l'attività educativa, nonché all'approfondimento di temi specifici connessi con tale attività, con riferimenti anche alla conoscenza e all'uso delle tecnologie informatiche e multimediali.
    Nel modulo saranno oggetto di approfondimento le tematiche riguardanti:

    • psicologia dell'età evolutiva e sociologia dell'educazione;

    • sviluppo della personalità nei suoi vari stadi e processi di socializzazione;

    • problemi educativi ed organizzativi finalizzati alla integrazione scolastica e sociale degli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali;

    • programmazione e organizzazione educativa ai fini dell'orientamento;

    • organizzazione del tempo libero per attività ludiche, sportive, di animazione culturale, teatrale, dei mass media;

    • educazione alla salute con particolare attenzione ad una corretta informazione e all'educazione sessuale ed alla prevenzione delle devianze e delle tossicodipendenze.


    6. I corsi per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ed i corsi per il servizio di istitutore nelle istituzioni educative avranno una durata complessiva di 90 ore. Un limitato numero delle ore previste, comunque non superiore al 10%, potrà essere destinato ad attività di autoformazione.

    7. Nei corsi per i candidati della scuola elementare sono previsti appositi moduli aggiuntivi per i docenti che hanno chiesto di essere sottoposti all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere; i moduli in parola avranno una durata non inferiore a 30 ore, delle quali non oltre la metà possono essere svolte con modalità di autoformazione.

    8. I corsi di scuola secondaria avranno una durata complessiva di 100 ore, con eccezione delle classi 49/A, 51/A e 52/A per le quali la durata prevista sarà, rispettivamente di 110 ore, 110 ore e 120 ore. Per gli ambiti disciplinari dall'1 al 6, il corso avrà la durata complessiva di 110 ore.

    9. Per la scuola secondaria, tutti i corsi dovranno prevedere un modulo di base di almeno 60 ore. Un limitato numero delle ore previste per ciascuno dei moduli, comunque non superiore al 10%, potrà essere destinato ad attività di autoformazione.

    10. Per quanto riguarda i moduli specifici delle classi di concorso degli insegnanti tecnico pratici e di arte applicata, considerata la specificità delle discipline e la distribuzione non omogenea sul territorio degli istituti dotati di attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività teorico-pratiche del corso, potranno essere svolti nelle sedi ritenute più idonee, individuate dal coordinatore e dai docenti del corso.

    11. Il coordinatore e i docenti del corso dovranno stabilire le modalità di verifica del livello di formazione raggiunto dai corsisti a metà del percorso programmato.

    12. I candidati già in possesso di abilitazione all'insegnamento per classi di concorso comprese nella tabella A di cui al D.M. n.39/1998, possono chiedere di usufruire di una riduzione della frequenza del corso pari al 50% delle ore previste per il modulo di base. Identica riduzione è concessa, a domanda nei corsi per il conseguimento dell'idoneità, rispettivamente, ai candidati già in possesso di idoneità per classi di concorso comprese nella tabella C o D.

    13. Per ognuna delle classi comprese negli ambiti disciplinari 1,2,3,4 e 5 di cui al D.M.n.354/1998, dovrà essere previsto, nel corso, un unico modulo specifico in cui verranno trattati gli argomenti più qualificanti delle due classi di abilitazione comprese negli ambiti. Il modulo specifico dell'ambito disciplinare 6 riguarderà, in particolare, gli argomenti più qualificanti della classe 76/A.

    14. Per i candidati che partecipano sulla base del servizio prestato su posto di sostegno, ferma restando che la partecipazione è finalizzata al conseguimento di una sola abilitazione o di idoneità (salvo il caso degli ambiti disciplinari) per le quali la procedura è indetta, è previsto un numero percentuale di ore dedicate all'approfondimento delle problematiche relative all'insegnamento o al servizio relativo agli alunni portatori di handicap, pari al 50% di quelle a disposizione per le attività previste per i corsi per la scuola elementare, per la scuola materna e per le istituzioni educative e al 50% di quelle a disposizione per le attività previste per il modulo di base della scuola secondaria.

    15. I corsi dovranno svolgersi in orario pomeridiano o serale, tenendo conto anche dell'esigenza dei corsisti in servizio. Le relative attività d'aula saranno, pertanto, programmate anche nei periodi di chiusura delle scuole e d'interruzione dell'attività didattica.

    16. I corsi saranno programmati per essere conclusi, di norma, entro il 31 dicembre 1999.

    ART. 8
    Nomina dei coordinatori, dei docenti dei corsi e delle commissioni per gli esami finali

    1. I Provveditori agli Studi scelgono i coordinatori di ciascun corso tra i docenti universitari o i direttori didattici e i presidi titolari nei rispettivi ordini di scuola. Nominano, altresì, i docenti dei corsi, provvedendovi con personale docente di provata capacità ed esperienza professionale, utilizzando, prioritariamente, gli elenchi degli aspiranti alla nomina nelle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e posti. Nei corsi per i candidati della scuola elementare sono nominati anche docenti esperti delle lingue straniere di cui al D.M. 28.6.1991, in relazione alle esigenze connesse con le richieste di accertamento delle competenze linguistiche espresse dai candidati.

    2. Il personale insegnante della scuola ed il personale educativo delle istituzioni educative sarà nominato nei corsi corrispondenti alla propria titolarità. In ciascun corso saranno nominati almeno due docenti. Nel caso di corsi istituiti per raggruppamenti del settore istruzione secondaria, oltre al docente del modulo di base, titolare di classe di concorso compresa nel raggruppamento, dovrà essere nominato, per le attività del modulo specifico, un docente per ogni classe di concorso per cui il corso viene attivato.

    3. La commissioni esaminatrice degli esami finali è composta dai docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno scelto, nell'ordine tra il personale ispettivo e tra i coordinatori di uno dei corsi attivati nella provincia, la cui nomina è delegata al competente Provveditore agli studi. Nelle commissioni di esame per i docenti di scuola elementare è assicurata la presenza dei docenti esperti di lingue straniere in relazione agli appositi moduli formativi di lingua straniera eventualmente svolti nei corsi. Per gli esami finali relativi a classi di concorso della scuola secondaria, la commissione è costituita dal docente del modulo di base e dal docente del modulo specifico.

    ART. 9
    Esami finali

    1. 1. I partecipanti ai corsi i quali abbiano fatto un numero di assenze dalle lezioni e dalle altre attività previste superiore al 20% delle ore complessivamente stabilite, saranno esclusi dall'ulteriore frequenza del corso e dagli esami finali. Deroghe saranno consentite nel limite del 40%, esclusivamente nei casi di corsi interprovinciali, regionali o interregionali, a favore di candidati che documentino obiettive, gravi difficoltà che abbiano ostacolato la regolare frequenza. Sono ammesse, nel medesimo limite massimo del 40%, assenze da parte del personale in servizio all'estero. Per i corsisti che si trovino in astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza o puerperio o in espletamento di servizio militare, il coordinatore e i docenti del corso potranno assegnare un numero di ore destinato all'autoformazione maggiore rispetto a quello previsto all'art.7, ammettendoli agli esami anche con un numero di assenze superiore al limite previsto. Non sono comunque computate le assenze dovute all'adempimento di obblighi di servizio debitamente documentati. Su proposta del corpo docente, l'esclusione sarà disposta dal Provveditore agli Studi.

    2. Gli esami della sessione riservata di abilitazione o di idoneità prevedono una prova scritta e una prova orale. La commissione dispone di 100 punti di cui 80 per la valutazione complessiva delle prove scritta e orale e 20 per il riconoscimento della professionalità acquisita in servizio.

    3. La prova scritta, unica anche nel caso degli ambiti disciplinari, consiste nella trattazione di un argomento scelto tra tre proposti dalla commissione.

    4. Gli argomenti proposti devono riguardare i temi dei programmi di insegnamento trattati durante il corso ed essere tali da consentire l'accertamento delle capacità didattiche del candidato in situazioni diverse, ivi comprese quelle relative alla organizzazione di attività integrative e di recupero.

    5. Nella trattazione dell'argomento il candidato deve dimostrare di possedere una adeguata conoscenza dei contenuti delle discipline o delle aree educative dell'insegnamento trattati durante il corso e saperne individuare le linee di sviluppo più appropriate e coerenti sul piano didattico-metodologico.

    6. Per il personale educativo gli argomenti devono riguardare la funzione educativa e le attività ad essa connesse, tenendo conto anche delle tematiche trattate durante il corso.

    7. L'elaborato deve pertanto contenere la esplicitazione dell'itinerario didattico seguito, le motivazioni delle scelte operate e la indicazione della classe cui si riferisce il percorso didattico ipotizzato.

    8. Al termine della prova scritta la commissione formula un motivato giudizio di ammissione o non ammissione alla successiva prova orale.

    9. La prova orale, che ha inizio con la discussione dell'elaborato, prosegue con la trattazione di argomenti attinenti ai programmi di insegnamento, ovvero relativi al posto di servizio, con particolare riferimento a quelli trattati durante il corso. Detti argomenti devono essere sviluppati in maniera da rendere possibile alla Commissione una compiuta valutazione delle esperienze professionali acquisite dal candidato nello svolgimento dell'attività docente o educativa e a seguito della frequenza del corso.

    10. Tra gli argomenti proposti per la prova orale devono essere inclusi quelli relativi alle tematiche non oggetto della prova scritta. Nel corso della prova orale la Commissione dovrà accertare:

    • il grado di versatilità didattica e culturale del candidato e la attitudine a cogliere le eventuali interconnessioni tra discipline affini;

    • la capacità di esplicitare e motivare le scelte metodologiche adottate, alla luce dei corrispettivi riferimenti epistemologici;

    • eventuali esperienze di utilizzazione delle tecnologie informatiche multimediali.


    11. Supera l'esame e consegue l'abilitazione o l'idoneità il candidato che nella valutazione complessiva delle due prove, scritta e orale, raggiunge il punteggio di 56/80.

    12. Per i candidati in possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento agli alunni portatori di handicap, che partecipano in virtù del servizio prestato per attività di sostegno, le prove sono volte ad accertare il possesso delle capacità didattiche relativamente all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap in connessione con le discipline di competenza.

    13. Per i candidati che partecipano per il conseguimento dell'idoneità relativa al personale educativo e sono in possesso del titolo di specializzazione di cui al D.P.R.n 970/1975 , le prove sono volte ad accertare anche il possesso delle capacità educative relativamente all'integrazione scolastica e sociale degli alunni portatori di handicap fisici e sensoriali.

    14. Le prove di esame per i candidati di scuola elementare che hanno partecipato alle attività di formazione nelle lingue straniere comprendono anche apposite prove integrative scritte ed orali, dirette ad accertare il possesso delle relative competenze per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare; l'accertamento dell'idoneità specifica a tale insegnamento, conseguita per effetto del superamento delle prove d'esame, costituisce per i candidati l'attestazione del possesso della competenza linguistica richiesta dal D.M. 28/6/91, ai fini della utilizzazione nell'attività d'insegnamento della lingua straniera prescelta. Il mancato superamento nell'ambito delle prove di esame dell'accertamento della competenza linguistica da parte del candidato non pregiudica la possibilità del conseguimento dell'attestato finale di idoneità per la scuola elementare; viceversa, il mancato superamento delle prove di esame per l'idoneità nella scuola elementare, non consente la possibilità di conseguire l'idoneità specifica per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. La commissione terrà conto, ai fini della determinazione del punteggio finale complessivo da attribuire ai candidati, anche del punteggio specifico relativo alle prove integrative di lingua straniera.

    15. Il punteggio finale sarà determinato dalla somma del punteggio conseguito nelle prove d'esame e da quello attribuito per gli anni d'insegnamento prestati nelle scuole od istituti statali nella medesima classe di concorso o posto di ruolo, o, per il personale educativo, nel medesimo posto di servizio, nella misura sotto indicata, fino ad un massimo di punti 20:

    • per ogni anno di insegnamento o servizio 1,8 punti;

    • per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino a un massimo di punti - 1,8) punti 0,3.

    Per i servizi prestati nelle scuole od istituti non statali nella medesima classe di concorso o posto di ruolo il punteggio è ridotto alla metà.

    16. Il versamento della tassa di ammissione agli esami di abilitazione, dovuta ai sensi della legge 2 agosto 1952 n. 1132, art. 3, fissata in lire 64.000 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 303 del 31. 12. 1990, dovrà essere effettuato solo dai candidati che saranno ammessi a sostenere gli esami finali dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

    17. Nel caso in cui il candidato ometta in tutto o in parte il versamento della tassa di concessione governativa prescritta per l'esame di abilitazione, il competente Ufficio scolastico assegnerà al candidato il termine perentorio di giorni dieci per la regolarizzazione presso il competente ufficio del registro, in mancanza della quale, nel termine fissato, procederà alla esclusione.

    ART. 10
    Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati e degli idonei

    1. A conclusione dei lavori la commissione esaminatrice degli esami finali compila l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per l'istruzione secondaria per classi di abilitazione, dei candidati che hanno superato la verifica finale e conseguita l'abilitazione o l'idoneità, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, del punteggio finale riportato nelle prove, nella valutazione del servizio e del punteggio complessivo conseguito.

    2. Detto elenco, a cura del coordinatore, è pubblicato all'albo dell'istituto scolastico sede del corso. Contestualmente sempre a cura del coordinatore, l'elenco degli abilitati o degli idonei viene inviato al competente Provveditore agli studi che ne cura l'affissione all'albo anche se il corso sia stato organizzato a carattere interprovinciale o regionale o interregionale. Unitamente a detto elenco, il coordinatore invierà una copia del processo verbale, redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, una copia della relazione riassuntiva finale. Nei dieci giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al Provveditore agli studi esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

    3. Il Provveditore agli studi, esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati o degli idonei.

    ART. 11
    Certificati di abilitazione e idoneità

    1. I certificati di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e di idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, per gli insegnanti tecnico pratici, per gli insegnanti di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative sono rilasciati dal Provveditore agli studi che ha istituito il corso.

    2. I certificati di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria sono rilasciati dai Sovrintendenti Scolastici competenti per territorio, sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente art.10, inviati dal competente Provveditore agli studi.

    3. Per ottenere il rilascio dei certificati di abilitazione o di idoneità gli interessati dovranno produrre apposita istanza secondo le vigenti disposizioni.

    Art. 12
    Accesso ai documenti amministrativi

    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e al D.P.R. n352/1992 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli uffici scolastici adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire, in relazione alla specificità e alle fasi della procedura abilitante, l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento adottato con decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60.

    2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 94 del 16 marzo 1994 relativamente alle disposizioni in materia di bollo.

    Art. 13
    Ricorsi

    1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione alla sessione riservata o l'esclusione dalla sessione riservata è ammesso, entro 30 giorni, ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

    2. Dal predetto organo il ricorso gerarchico deve essere inviato al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, div. I, ovvero - Direzione Generale dell'Istruzione Elementare, ovvero - Servizio per la Scuola Materna, ovvero Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale, div. I, a seconda che trattasi di esclusione dalla sessione riservata relativa alla scuola secondaria, alla scuola elementare o alla scuola materna o alle istituzioni educative - con la formulazione delle proprie deduzioni e corredato da tutti gli elementi utili per la decisione.
          Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, decorrono i termini di 60 giorni o 120 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi, rispettivamente al T.A.R. oppure al Presidente della Repubblica.

    3. I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla frequenza corso, alla partecipazione alle prove finali e vengono eventualmente iscritti con riserva nell'elenco degli abilitati o degli idonei.

    4. Avverso l'elenco degli abilitati o degli idonei approvato con decreto della competente Autorità scolastica, poiché trattasi di atto definitivo (art. 15, comma IV, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74), è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

    Art.14
    Trattamento dei dati personali

    1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31.12.1996, n.675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento della presente sessione riservata di esami.

    Art. 15
    Disposizioni particolari per le province di Gorizia e Trieste

    1. Ai sensi degli articoli 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Sovrintendente scolastico per il Friuli Venezia-Giulia, i Provveditori agli studi di Gorizia e Trieste, ciascuno per il territorio compreso nella circoscrizione del proprio ufficio e per il settore scolastico di competenza, ove esistente nella predetta circoscrizione territoriale, emaneranno immediatamente apposita ordinanza, applicando per quanto compatibili le norme contenute nella presente, per disciplinare la partecipazione alla sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte in lingua slovena, nonché dell'idoneità che dà titolo agli insegnanti di scuola elementare, agli insegnanti tecnico pratici e agli insegnanti di arte applicata ad essere inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo n. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'art. 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n.124.

    Art. 16
    Norme finali

    Tutti gli allegati alla presente ordinanza ne costituiscono parte integrante.
    La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


    Roma, 15 giugno 1999

    IL MINISTRO
    f.to Berlinguer

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