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Direzione Generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione VIII


CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE, MEDIANTE RITENUTA SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA AI FINI DELLA RESTITUZIONE DEI PRESTITI EROGATI.


Tra

Il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi (C.F. 80185250588), d'ora in avanti denominata Ministero

e

l'Associazione Nazionale "Giuseppe Kirner" (C.F.80441080589) con sede in Via Ippolito Nievo n.35 - 00153 Roma, d'ora in avanti denominata Associazione .
L'anno millenovecentonovantanove addì ventisette del mese di dicembre, in Roma presso la sede della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi del Ministero della Pubblica Istruzione, avanti a me Ufficiale Rogante Dott. Angelo Fabiani, delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero della Pubblica Istruzione, in virtù del D.M. del 4.12.1987 registrato alla Corte dei Conti il 2.1.1988 reg.3 P.I. fg.145 e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art.48 della legge notarile 16 febbraio 1913,n.89, sono comparsi:
il Dott. Michele Paradisi nato a Pantelleria (TP) il 9.04.1941 - C.F. PRDMHL41D09G315C domiciliato per l'ufficio in Roma, Viale Trastevere n.76/a, munito di poteri, in rappresentanza del Ministero

e

il Prof. Mongelli Domenico Antonio nato a Conversano (BA) il 10.02.1935 e domiciliato per l'ufficio a Roma Via Ippolito Nievo 35 C.F. MNGDNC35B10C975Y in rappresentanza dell'Associazione.
I comparenti, della cui identità personale io ufficiale rogante sono certo,

viste

le circolari n.46 (prot.n.164511), n.63 (prot.n.193711) e n.29 (prot.n.124962), rispettivamente dell'8 agosto 1995, del 16 ottobre 1996 e dell'11 marzo 1998 con le quali sono state emanate istruzioni in ordine alla possibilità per i dipendenti pubblici di contrarre prestiti da estinguersi mediante l'uso della delegazione.

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

Il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amministrativi - si impegna ad operare le ritenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione degli assegni, sulle competenze mensili dei Capi d'Istituto, del personale docente e A.T.A. iscritti all'Associazione Nazionale "G. Kirner", alla quale abbiano rilasciato apposita delegazione, in misura non superiore ai limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180 e successive modificazioni. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art.16 dello stesso T.U. n.180/1950 e/o altre delegazioni non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Art. 2

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295 o di ritenute di ufficio per morosità ex artt.60, 61 e 62 del T.U. n.180/1950 o altre analoghe disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

Art. 3

Il Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amministrativi - si impegna ad effettuare ovvero a far effettuare dalle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro i versamenti delle quote ritenute mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al c/c bancario n.22511 (coordinate bancarie 5390-032201) dell'Associazione Nazionale "G. Kirner" presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Filiale di Roma Via Uffici del Vicario n.45, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

Art. 4

L'Associazione Nazionale "G. Kirner" si impegna, quale corrispettivo per l'attività prestata dal Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale del Personale e degli AA.GG. e Amministrativi - a sostenere l'onere annuo corrispondente al numero di deleghe esistenti al momento della stipula della presente convenzione. Per ogni delega l'onere annuo è pari al doppio dell'importo applicato dall'Ente Poste per ogni operazione di versamento in c/c postale (attualmente £.1.200 x 12 mensilità x 2) per l'anno in cui la delega viene attivata. Per gli anni successivi, qualora il numero globale delle deleghe superi il numero di 100, l'onere viene ridotto a £.1.000 x 12 mensilità (£.12.000 annue), fermo restando il maggiore importo (£.28.800 annue) per le nuove deleghe attivate in corso d'anno.

Art. 5

L'Associazione Nazionale "G. Kirner", all'atto della stipula della presente convenzione, produce attestazione di versamento di £.2.880.000, eseguito, a titolo di acconto, relativamente a n.100 deleghe per l'anno 2000.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'Associazione "G. Kirner" provvede al versamento delle somme dovute per l'anno di riferimento, comprensive anche di quanto eventualmente dovuto, a titolo di conguaglio, per il maggior numero di deleghe attivate nell'anno precedente.

Art. 6

I versamenti dell'onere posto a carico dell'Associazione debbono essere eseguiti sul c/c postale n.11283017 "dedicato" intestato alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, con l'indicazione della specifica causale di versamento apposta a tergo del bollettino di versamento, per essere introitati in conto entrate eventuali e diverse del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Capo X - Cap.lo 2368.

Art. 7

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse per cessazione dal servizio. In caso di passaggio della partita di spesa fissa ad ordinatore secondario di pagamento, la ritenuta e il versamento verranno proseguite dalla Direzione provinciale del Tesoro competente. Si prevede, altresì, la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti, da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, senza ripetizione di ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

Art. 8

La presente convenzione entra in vigore dal 1° gennaio 2000 e si intende valida fino al 31 dicembre 2001, con esclusione di rinnovo tacito.

Art. 9

Sono a carico dell'Associazione le spese di registro, bollo, dattiloscrittura e copia.

Art.10

La presente convenzione, mentre è impegnativa per l'Associazione Nazionale "Giuseppe Kirner" fin dal momento della sottoscrizione, lo sarà invece per il Ministero della Pubblica Istruzione dopo intervenuta la necessaria approvazione con Decreto Ministeriale regolarmente assoggettato a registrazione presso gli organi di controllo.
Richiesto, io Dott. Angelo Fabiani, nella mia qualità di Ufficiale Rogante del Ministero della Pubblica Istruzione, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura a voce chiara e intellegibile alle Parti contraenti, le quali prima di sottoscrivere anche in margine a ciascun foglio hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà. Il presente atto consta di n.6 fogli di carta resa legale con cinque facciate interamente scritte e ventiquattro righe nella presente facciata, esclusa le sottoscrizioni.

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