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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio


Decreto n. 98

Roma, 18 settembre 2002



VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente l'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
VISTO l'articolo 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n.144, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 n. 5117/MR del 25 gennaio 2002, registrata dalla Corte dei Conti il 10 aprile 2002, reg. 1, fg. 244;
VISTA la Direttiva n. 53 del 15 maggio 2002, registrata alla Corte dei Conti l'11 giugno 2002, reg. 3, pg. 220, recante "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1977, n. 440;
CONSIDERATO che il punto 1, lett. a) della Direttiva n. 53/2002 reca, tra le priorità di intervento, "le iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione assicurata dalle scuole riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e attualmente impegnate nella realizzazione dell'autonomia";
CONSIDERATO che, nell'ambito dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi, il punto 4 lettera aa) della Direttiva n. 53/2002 destina l'importo di 6.197.482 euro "alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione";
CONSIDERATO che, nel quadro del sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, il servizio pubblico svolto da queste ultime deve essere garantito da una valida e aggiornata funzione di direzione, in particolare sul complesso delle riforme del sistema scolastico;
CONSIDERATA, quindi, l'opportunità di riservare, nell'ambito della disponibilità della somma di 6.197.482 euro destinata alle scuole paritarie, la somma di 1.032.913 euro alla formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie;
RAVVISATA la necessità di integrare, sulla base delle procedure valutative di cui al D.M. 166 del 23 novembre 2001, il finanziamento dei progetti di formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie, già valutati positivamente, per una spesa corrispondente a 500.963 euro;
CONSIDERATO che la rimanente disponibilità dello stanziamento, pari a 531.950 euro deve essere destinata a nuovi progetti di formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie e che, in applicazione dell''art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, occore predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;
VISTO il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione";
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

DECRETA


Art. 1

Nell'ambito degli interventi prioritari previsti dalla Direttiva ministeriale n. 53/2002, tesi a comprendere le scuole paritarie nel sistema scolastico nazionale anche per la formulazione di progetti in applicazione della legge 440/1997, viene destinata la somma di 1.032.913 euro alla specifica formazione del personale preposto alla direzione delle scuole paritarie, di cui 500.963 euro per integrare il finanziamento dei progetti approvati ai sensi del D.M. 166/01 in presenza del realizzarsi delle condizioni ivi previste.

Art.2

La somma di 531.950 euro sarà ripartita tra le scuole paritarie che, operando in rete, propongono progetti di formazione del personale preposto alla direzione delle scuole stesse, secondo le procedure del presente decreto, che si dovranno attuare nell'anno scolastico 2002/2003.

Art. 3

I progetti di formazione, avendo riguardo al complesso delle riforme in atto nel sistema dell'istruzione, debbono comprendere moduli di formazione a distanza, di formazione in presenza e di formazione in situazione e debbono concludersi con la certificazione delle competenze acquisite dai partecipanti rilasciata dai soggetti incaricati della realizzazione delle attività di formazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4

La progettazione e lo svolgimento del corso debbono essere conferiti ad Università o ad Enti di formazione specializzati, questi ultimi solo se compresi tra gli Enti accreditati o qualificati di cui al D.M. 177 del 10.7.2000 (Modalità di accreditamento e di qualificazione dei soggetti che offrono formazione).

Art. 5

Ogni progetto di formazione può comprendere uno o più corsi ed ogni corso deve rivolgersi ad un numero compreso tra i 20 e i 30 responsabili di direzione.

Art. 6

Le attività di formazione dei corsi debbono corrispondere ad esigenze di formazione di base e ad esigenze di formazione differenziata per cicli scolastici. I contenuti e la struttura dei corsi, la cui durata non può essere inferiore a 250 ore e superiore a 300 ore, devono conformarsi, di massima, allo schema tecnico allegato al presente decreto.

Art. 7

  1. La concessione dei contributi alle reti di scuole paritarie ha lo scopo di sostenere e valorizzare gli interventi mirati alla formazione dei responsabili di direzione, in coerenza con i processi innovativi in atto nel sistema scolastico nazionale.

  2. Gli interventi di formazione devono essere proposti da una scuola paritaria che assume la responsabilità di una o più reti, ciascuna delle quali sarà formata da almeno 20 e non più di 30 scuole che intendono formare i rispettivi responsabili di direzione.

  3. Il contributo è concesso alla scuola capofila in funzione delle ore totali previste dal progetto di formazione, del numero dei responsabili di direzione partecipanti al corso, nei limiti delle spese preventivate e di £ 60.000.000 per ogni corso rapportato a 300 ore.

  4. le spese possono comprendere l'uso di strutture e di attrezzature per lo svolgimento del corso, il compenso per la progettazione, la direzione e la segreteria del corso, il compenso per le attività di docenza e tutoraggio, le spese di viaggio e di soggiorno per i docenti e i tutors, le spese generali nel limite del 10% della somma complessiva preventivata, gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi.

  5. Gli Uffici Scolastici Regionali, ciascuno nell'ambito del territorio sede dei corsi, procedono ad effettuare, anche mediante dirigenti con funzioni tecniche, verifiche di regolarità e di efficacia dei corsi. Nel caso di esito negativo delle verifiche e previa contestazione, il contributo può essere revocato facendo salve le spese sostenute e documentate.

  6. Il contributo assentito viene erogato dal Ministero, tramite l'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, a favore della scuola capofila in due rate uguali: la prima all'approvazione del progetto, la seconda, all'approvazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, del rendiconto finale delle spese firmato dal gestore della scuola capofila e della relazione finale firmata dal direttore del corso, sulla scorta del rapporto di verifica di cui al precedente comma 5.

  7. Il rendiconto finale delle spese di ogni corso deve certificare:

    • le spese sostenute e documentabili per acquisti, locazioni, utilizzazioni di beni, ecc.

    • i compensi corrisposti per la progettazione, direzione e segreteria del corso

    • i compensi per le docenze e il tutoraggio, unitamente all'indicazione delle ore di prestazione dell'attività

    • le spese di viaggio e soggiorno dei docenti e dei tutors

    • le ore di presenza nelle fasi residenziali e di lavoro nelle fasi di FAD e di autoformazione dei partecipanti ai corsi

    • le spese generali.

Art. 8

  1. La richiesta di contributo, da inviare alla Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio, nel termine fissato da apposita circolare, deve essere proposta dal soggetto gestore della scuola paritaria che assume la responsabilità della gestione del corso, unitamente ai documenti di cui al successivo comma 2.

  2. La richiesta di contributo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

    • progetto dettagliato e preventivo di spesa per ogni corso di formazione;

    • dichiarazione da cui risultino gli estremi del Decreto di attribuzione della parità e che, per tutte le scuole partecipanti alla rete, permangono le condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento;

    • dichiarazione individuale di impegno dei responsabili di direzione delle scuole della rete di partecipazione all'intero svolgimento del corso;

    • prospetto da cui risulti il numero totale delle sezioni o classi e degli alunni delle scuole partecipanti alla rete;

    • atto di impegno tra Agenzia di formazione ed Ente gestore della scuola capofila dal quale risultino le reciproche responsabilità nella progettazione, organizzazione, gestione e valutazione del corso.



Art 9

  1. I progetti ritenuti ammissibili saranno graduati sulla base di una valutazione qualitativa del progetto presentato, provvedendo ad attribuire un punteggio complessivo formato dalla somma dei valori attribuiti dal Gruppo Tecnico del MIUR a ciascuno degli indicatori specificati nell'allegato tecnico.

  2. I progetti graduati secondo i criteri di cui al comma 1 saranno ammessi al finanziamento in proporzione, per ogni regione, al numero complessivo dei progetti finanziabili con la disponibilità determinata ai sensi dell'art.2.

  3. A parità di punteggio si adotterà , quale criterio residuale, la graduazione dei medesimi progetti sulla base del più alto coefficiente nel rapporto alunni/classe o sezione complessivamente coinvolti nella rete delle scuole partecipanti al progetto e, successivamente, sulla base del maggior numero di alunni.




IL MINISTRO
F.to Moratti



 
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