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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio V


Prot. n.2341

Roma, 30 agosto 2002


Oggetto: Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo: D.P.C.M. 5 agosto 1999, n.320, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 4 luglio 2000, n.226 - Ripartizione finanziamenti tra Regioni e Province Autonome di Bolzano e Trento: trasmissione D.D. 30 agosto 2002.


Facendo seguito alla precorsa corrispondenza in materia si trasmette l'unito D.D. 30 agosto 2002, con il quale è stata disposta la ripartizione, per il corrente anno, dei finanziamenti diretti a favorire la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli studenti meno abbienti, rispettivamente, delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori. Si evidenzia, al riguardo, che le tabelle A e A1 ad esso allegate - comprensive anche delle Province autonome di Bolzano e Trento - sostituiscono integralmente quelle unite alla ministeriale prot. n.1805 del 2 luglio 2002.


IL DIRIGENTE
Mario di Costanzo




D.D. 30 agosto 2002

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modiche;
VISTO il D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed in particolare l'articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti, rispettivamente delle scuole dell'obbligo o secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;
VISTE le leggi 23 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno confermato tale importo, rispettivamente, anche per gli anni 2000 e 2001;
VISTO il D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448;
CONSIDERATO che, in particolare, l'articolo 3 del citato D.P.C.M. 5 agosto 1999, n. 320 - nel precisare, tra l'altro, come la ripartizione tra le Regioni fosse effettuata sulla base della percentuale di famiglie con reddito netto fino a £. 30 milioni rilevata dall'ISTAT - escludeva dalle tabelle di riparto le Province autonome di Bolzano e Trento;
CONSIDERATO, altresì, come gli articoli 1 e 2 del successivo D.P.C.M. 4 luglio 2000, n. 226 di integrazione e modifica dello stesso - nel confermare, tra l'altro, le suindicate tabelle - prevedevano che la ripartizione dei fondi fosse aggiornata in ragione degli ultimi dati disponibili forniti dall'ISTAT ed in proporzione alle risorse annuali all'uopo appostate in bilancio;
VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica ed il diritto allo studio ed all'istruzione;
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, recante norme in materia di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTO il D.P.C.M. 18 maggio 2001, applicativo del precitato D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nel quale si fa, tra l'altro, espresso riferimento, tra le prestazioni richiedibili, ai libri scolastici ed alle borse di studio;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, nella tabella D, apposta, anche per il corrente esercizio finanziario 2002, un apposito finanziamento di Euro 103.291.000 (pari a £. 200 miliardi) per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo;
PRESO ATTO della nota 27 giugno 2002, n. 4005 con la quale l'ISTAT riconferma, ai fini di cui sopra, i dati utilizzati nelle ripartizioni disposte in precedenza;
PRESO ATTO, altresì, di quanto concordato con le competenti Amministrazioni regionali, Enti locali e Dicasteri interessati, nel corso dell'apposita riunione del 28 giugno 2002, relativamente all'identità della base di calcolo, ai fini della ripartizione inerente al corrente anno 2002, con quella già adottata in sede di riparto per gli anni precedenti;
PRESO ATTO della sentenza n. 419 del 3 - 21 dicembre 2001, con la quale la Corte Costituzionale ha annullato l'articolo 3, comma 1 del D.P.C.M.320/1999, con le tabelle allegate, e l'articolo 1, commi 1 e 2 del D.P.C.M. 226/2000, in precedenza citati, laddove escludono dal beneficio le Province autonome di Bolzano e Trento;
CONSIDERATE la richieste formulate dalle Amministrazioni interessate, rispettivamente con note 15 luglio 2002, n. 5364/C16 e 15 luglio 2002, n. 5.3.14.00.01/BB, al fine dell'inclusione delle stesse nelle tabelle di riparto relative al corrente esercizio finanziario 2002;
RITENUTO di dover dare esecuzione al giudicato predetto e di procedere, pertanto, alla ripartizione relativa al citato esercizio finanziario, afferente all'anno scolastico 2002/2003, inserendo nella stessa anche le suindicate Amministrazioni e confermando, nel contempo, ogni altra modalità e base di calcolo utilizzata in quelle disposte negli anni precedenti;
RITENUTO, altresì, a fronte della necessità di sovvenire con la massima urgenza alle prioritarie esigenze dell'utenza interessata, di attuare il precitato riparto anche in pendenza della definitiva soluzione della questione;
CONSIDERATA l'opportunità, per quanto sopra, di procedere alla ripartizione previo accantonamento di una quota parte dell'importo complessivamente disponibile, da utilizzare per gli eventuali conguagli attuabili in sede di perfezionamento del provvedimento definitivo,

DECRETA


Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato- detratto l'accantonamento di Euro 1.462.700 - la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Bolzano e Trento, per l'anno scolastico 2002/2003, della somma complessiva di Euro 103.291.000, prevista dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 per le iniziative contemplate dalla normativa di riferimento relative al corrente esercizio finanziario, è definita secondo le allegate tabelle A ed A/1 che fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2 - La citata somma di Euro 1.462.700,accantonata ai sensi del precedente articolo 1, sarà assegnata successivamente nel corso della definizione del provvedimento finale.

Roma, 30 agosto 2002


IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo

 
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