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DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Area della parità scolastica - Ufficio IX


Prot. n. 2634

Roma, 22 novembre 2002



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
VISTO il D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, avente per oggetto "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione";
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30 gennaio 2001, avente per oggetto "Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale"
VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente l'Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
VISTO l'art. 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art, 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
VISTA la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002 n. 5117/MR del 25 gennaio 2002, registrata alla Corte dei Conti il 10 aprile 2002, reg. 1, fg. 244;
VISTA la Direttiva n. 53 del 15 maggio 2002, registrata alla Corte dei Conti l'11 giugno 2002, reg. 3, pg. 220, recante "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi stessi", ai sensi dell'art.2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440";
CONSIDERATO che il punto 1, lett. a) della Direttiva n. 53/2002 reca, tra le priorità di intervento, "le iniziative volte all'espansione dell'offerta formativa e della domanda d'istruzione assicurata dalle scuole riconosciute paritarie ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e attualmente impegnate nella realizzazione dell'autonomia";
CONSIDERATO che, nell'ambito dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi, il punto 4, lett. a) della Direttiva n. 53/2002 destina l'importo di euro 6.197.482 "alle scuole paritarie per l'espansione dell'offerta formativa e della domanda di istruzione";
VISTO il D.M. n. 98 del 28 settembre 2002 con il quale si dispone di destinare, nell'ambito della disponibilità della somma di euro 6.197.482 di cui sopra, la somma di euro 1.032.913 alla formazione dei responsabili di direzione delle scuole paritarie;
CONSIDERATO che, in applicazione dell'art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre predeterminare i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati;
RAVVISATA la necessità di predeterminare i criteri e le modalità di utilizzazione della restante somma di euro 5.164.569;
CONSIDERATA (in ragione di quanto rappresentato) l'opportunità di destinare la somma di euro 5.164.569/00 a favore delle scuole medie di I e II grado paritarie, che, in coerenza con i processi innovativi nel sistema scolastico nazionale e con le finalità della legge n. 440/97, soddisfino le necessità di un arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa;

DECRETA

Art. 1
(Criteri di erogazione)

  1. Nell'ambito degli interventi prioritari previsti dalla Direttiva ministeriale n. 53/2002, tesi a comprendere le scuole paritarie nel sistema scolastico nazionale, anche per la formulazione di iniziative in applicazione della legge n. 440/1997, viene destinata la somma di euro 5.164.569 alle scuole medie di I e II grado paritarie che, anche operando in rete, propongono progetti mirati all'ampliamento e alla elevazione dei livelli di qualità delle attività formative, da attuarsi nell'anno scolastico 2003/2004;

  2. Possono accedere ai contributi:

    1. prioritariamente le scuole medie di I e II grado paritarie operanti in rete;
    2. le singole scuole medie di I e II grado paritarie funzionanti con almeno un corso completo.
  3. Possono essere oggetto di contributo:

    • i progetti curriculari ed extra-curriculari finalizzati all'integrazione scolastica degli alunni handicappati e svantaggiati, nonché quelli di valenza formativa e sociale, aventi riguardo all'operatività nelle zone territoriali socio-economiche depresse e all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico ;

    • i progetti di particolare rilevanza sotto il profilo del processo formativo degli allievi, comprendenti l'insegnamento di una e più lingue straniere, anche extracomunitarie;

    • i progetti incentrati sull'integrazione tra scuola, lavoro e formazione professionale;

    • i progetti di particolare rilevanza ai fini di una generale azione di educazione interculturale, tesi anche a diffondere le prassi dell'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri.

  4. Per le attività di cui al precedente comma 3, il contributo erogabile non potrà essere d'importo superiore a euro 25.822,84.

Art. 2
(Modalità di erogazione)
  1. Il riparto dei fondi è disposto per ambito regionale in proporzione al numero delle scuole medie di I e II grado paritarie funzionanti nella regione.

  2. I fondi vengono collocati in contabilità speciale presso ogni C.S.A. del capoluogo di regione.

  3. I contributi verranno concessi ai gestori, previa apposita istanza all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente; unitamente a detta istanza dovrà essere trasmesso un piano delle iniziative programmate, sottoscritto dal gestore e dal preside, con indicazione delle spese preventivate. Per le attività promosse da reti di scuole, la relazione illustrativa, a firma del gestore e del preside della scuola capofila deve, altresì, recare notizie in ordine al ruolo che la rete di scuole può svolgere nel territorio o nello specifico progetto. Gli Uffici Scolastici Regionali, acquisite le istanze e la relativa documentazione - che dovranno essere trasmesse entro il 30 gennaio 2003 - procederanno all'esame dei progetti, avvalendosi di una Commissione di esperti, che sarà all'uopo costituita, stante la necessità di valutare la valenza formativa dei progetti.

  4. Qualora i fondi stanziati per ambiti regionali non dovessero risultare sufficienti a coprire tutte le richieste di contributo meritevoli di accoglimento, sarà data da ciascun Ufficio Scolastico Regionale la preferenza alle scuole operanti in rete, graduate in relazione al numero complessivo di alunni della rete stessa.

  5. La rendicontazione in ordine all'utilizzo concreto del contributo per le attività programmate, dovrà risultare dal bilancio della scuola, che a norma della legge n.62/2000, deve essere conforme alle regole della pubblicità legale e comunque accessibile a chiunque nella scuola stessa vi abbia interesse.

  6. La mancata rendicontazione o l'insufficienza dei dati forniti in ordine all'utilizzo positivo del contributo erogato potrà costituire motivo ostativo alla concessione di contributi anche negli anni finanziari successivi, e potrà comportare, nel caso di riscontrate irregolarità, l'adozione da parte dell'Amministrazione dei provvedimenti consequenziali.

  7. Gli Uffici Scolastici Regionali impartiranno alle proprie articolazioni territoriali le istruzioni per la concreta erogazione dei finanziamenti alle scuole interessate.


Al presente decreto verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani

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