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FAQ - L'accertamento


  1. Chi predispone le prove per l’accertamento del superamento dei debiti? C’è differenza tra accertamento durante l’anno scolastico e quello che avviene a seguito dei corsi attivati dopo gli scrutini finali?
    Le prove per l’accertamento sono disposte dal docente delle materie interessate nelle iniziative di recupero. Tale docente, componente del consiglio di classe, può non coincidere col docente che ha tenuto il corso di recupero. In questa eventualità si rileva la necessità di un raccordo indispensabile tra i due diversi docenti. Non c’è differenza sostanziale nelle modalità tra l’accertamento durante il periodo delle lezioni e quello effettuato al termine del corso di recupero organizzato a seguito di sospensione del giudizio negli scrutini finali.

  2. Può un docente diverso da quello del consiglio di classe, anche esterno, chiamato a tenere i corsi dopo gli scrutini finali predisporre lui le prove? E le deve correggere lui?
    Il docente che tiene i corsi dopo gli scrutini finali, se è diverso dal docente titolare della materia interessata nel recupero, non può predisporre le prove, né le può valutare. Spetta al docente titolare delle discipline oggetto di intervento predisporre le prove di accertamento, dopo aver acquisito ogni utile elemento di giudizio da parte del docente che ha tenuto i corsi.

  3. La verifica è effettuata immediatamente dopo la conclusione dei corsi di recupero? Oppure può passare un certo tempo tra la fine dei corsi, la verifica e l’espletamento dello scrutinio sospeso?
    Le modalità delle verifiche, ivi compresa la loro collocazione temporale, sono determinate dai consigli di classe. Quelle finali, sempre condotte dai docenti delle discipline interessate,  si svolgono secondo il calendario stabilito dal Collegio dei docenti. Compete al dirigente scolastico il raccordo ottimale delle operazioni.

  4. Quali e quanti sono i docenti che saranno presenti all’accertamento per iniziative attivate dopo gli scrutini finali?
    Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe e sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. La decisione nel merito è assunta collegialmente dal consiglio di classe nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti.

  5. Uno studente che non viene promosso alla classe successiva in sede di integrazione dello scrutinio, è tenuto a recuperare nell’anno scolastico successivo i debiti rilevati nello scrutinio di giugno e non saldati entro la conclusione dell’anno scolastico?
    No. L’alunno ripete l’anno.

  6. Lo studente può sottrarsi all’accertamento successivo al corso di recupero effettuato in corso d’anno prima dello scrutinio di giugno?
    No. Lo studente non può sottrarsi alla verifica. Nello scrutinio di giugno si terrà conto anche dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

  7. Nello scrutinio di fine anno quante sono le insufficienze che fanno sospendere il giudizio? Può essere rinviato all’anno scolastico successivo il recupero di eventuali carenze non gravi?
    La valutazione del consiglio di classe in sede di scrutinio terrà conto della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline che presentano insufficienze entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Pertanto non ci può essere un numero predefinito di insufficienze, perché scatti la sospensione del giudizio piuttosto che il giudizio di non promozione. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.

  8. L’insufficienza in materie che non sono presenti l’anno successivo nel curricolo comporta necessariamente la partecipazione ai corsi di recupero? L’alunno è tenuto a partecipare al corso di recupero relativo a materie non presenti nel piano di studio dell’anno successivo, se il consiglio di classe decide in tal senso e  di conseguenza deve sottoporsi alle verifiche predisposte.

  9. In presenza di giudizio sospeso a fine anno come fa l’alunno a conoscere i suoi voti in tutte le materie se l’ordinanza dispone che all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”?
    La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non abbia raggiunto la sufficienza.

  10. Se uno studente del triennio finale dei corsi di studi è promosso a conclusione dei corsi di recupero, può ugualmente concorrere alla banda alta della fascia del credito scolastico come gli altri studenti promossi allo scrutinio di giugno?
    Nei confronti degli studenti per i quali in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso viene espressa una valutazione positiva si procede con l’assegnazione del punteggio di credito nella misura prevista dalla tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. Il citato decreto individua gli elementi da prendere in considerazione per l’attribuzione del credito scolastico.

  11. Risulta non promosso lo studente che all’accertamento finale non riesce a raggiungere la sufficienza in una o più materie oggetto di recupero?
    In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente all’espletamento delle verifiche relative alle iniziative di recupero, il consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello studente stesso alla classe successiva. L’esito delle verifiche è uno degli elementi che concorrono alla valutazione complessiva.



aggiornato: 02/03/2010
 
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