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FAQ - Compensi


  1. Qual è il compenso per i docenti che tengono i corsi di recupero? C’è differenza tra il compenso per i corsi tenuti durante l’anno e quelli tenuti al termine dello scrutinio finale?
    Il compenso è previsto dalle norme contrattuali e precisamente dalla tabella 5 allegata al testo del nuovo contratto della scuola. In suddetta tabella sono previste, a partire dalla data di vigenza dello stesso, Euro 50.00 per ore aggiuntive  finalizzate ai corsi di recupero. Non c’è differenza tra i corsi tenuti durante l’anno e quelli tenuti al termine delle lezioni, relativamente al compenso.

  2. C’è differenza di compensi per corsi di sostegno all’apprendimento e corsi di recupero?
    Ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’O.M. 92/2007, gli interventi di sostegno rientrano, a tutti gli effetti, nell’attività di recupero e, in quanto tali, sono retribuiti con le stesse modalità.

  3. Perché il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. 92/2007 fa riferimento ad un compenso forfettario per il cosiddetto “sportello”? E qual è la misura del compenso?
    Il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. vuole evidenziare una distinzione tra l’attività di sportello e quella di docenza nei corsi di recupero e sostegno. Ciò vale anche ai fini della loro retribuzione, la cui misura è materia di contrattazione di istituto.

  4. Come possono essere pagati gli eventuali esperti esterni che tengono i corsi attivati dopo gli scrutini finali?
    Gli eventuali esperti esterni, qualora non si tratti di personale appartenente al comparto scuola, sono destinatari di contratti di prestazione d’opera con le modalità previste dall’articolo 40 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".

  5. Se eventualmente la ripresa dello scrutinio avviene dopo il 31 agosto, i docenti in quiescenza, i docenti temporanei o quelli trasferiti, come faranno ad essere presenti? Potranno rifiutarsi? E se comunque non saranno presenti come faranno a riunirsi collegialmente i consigli di classe coinvolti?
    Nel caso in cui sia la verifica finale che l’integrazione dello scrutinio si svolgano dopo il 31 agosto per i docenti eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurata il rimborso spesa. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni in questione. L’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà sempre luogo alla nomina di un altro docente della stressa disciplina secondo la vigente disciplina.



aggiornato: 02/03/2010
 
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