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FAQ - I corsi da realizzare dopo gli scrutini di fine anno


  1. C’è una sostanziale differenza tra corsi di recupero attivati dopo lo scrutinio finale e quelli invece che si realizzano durante l’anno?
    No.

  2. Quanti corsi un consiglio di classe può predisporre nel periodo successivo agli scrutini finali ?
    Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli studenti che presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti valuta la possibilità che suddetti studenti raggiungano gli obiettivi formativi della o delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico o mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. Quindi sono rimesse alla valutazione collegiale del consiglio di classe, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, coerentemente con la natura didattica delle lacune evidenziate, la tipologia e la consistenza oraria degli interventi di recupero.

  3. In quali circostanze e con quali modalità ci si può rivolgere ad esperti esterni, esclusi gli Enti “profit”?
    Nelle attività di sostegno e di recupero devono essere impiegati in primo luogo i docenti in servizio nell’istituto. Solo in seconda istanza, con motivazione da verbalizzare tra gli atti del Consiglio di classe, si ricorre a docenti della propria o di altra istituzione scolastica autonoma anche ITD, purché con rapporto d’impiego in atto, e a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”. I docenti esterni e gli eventuali soggetti esterni sono individuati dal dirigente scolastico sulla base di criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio di istituto.
    Sono assimilabili agli “esperti” anche docenti reperiti dalle graduatorie del proprio istituto o di istituti viciniori.

  4. Per ragioni oggettive di organizzazione si può rinviare tutto a settembre, compresi i corsi di recupero?
    L’O.M. prevede che durata e tempi degli interventi di recupero finali e delle relative verifiche finali siano stabiliti dal collegio dei docenti, tenendo conto delle particolari situazioni differenziate da scuola a scuola e da classe a classe, e della esigenza  di concedere allo studente anche i tempi necessari per lo studio individuale. Su tale aspetto organizzativo non possono fornirsi indicazioni prescrittive poiché spetta al dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli altri organi della scuola, il compito di organizzare le operazioni nel modo più efficace.



aggiornato: 02/03/2010
 
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