- L’attivazione dei corsi di recupero a fine primo quadrimestre o a fine anno è determinata dalla corrispondenza automatica un’insufficienza – un corso di recupero? Ed è il tipo di insufficienza che fa determinare la consistenza delle ore di recupero?
Non c’è corrispondenza automatica tra l’insufficienza rilevata e la frequenza di corsi di recupero appositamente istituiti. Il consiglio di classe tiene conto anche della possibilità degli studenti di raggiungere autonomamente, con lo studio individuale, gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. In caso di insufficienza in una o più discipline rilevata in sede di scrutinio, periodico o finale, il consiglio di classe prevede le opportune verifiche dei risultati raggiunti dallo studente attraverso il corso di recupero o lo studio individuale, decidendo su che cosa vale la pena di concentrarsi.
- La durata non inferiore a 15 ore si riferisce ad ogni singolo intervento di recupero oppure riguarda la somma complessiva di ore che durante tutto l’anno ogni singolo consiglio di classe può destinare alle azioni in cui si articola l’attività di recupero?
Va precisato, in via preliminare, che la O.M. indica la durata di almeno 15 ore solo come criterio di massima <<di norma>> e che tale indicazione oraria si riferisce soltanto ad interventi di recupero strutturati. Spetta al consiglio di classe la responsabilità di decidere, sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti, quali azioni di recupero debbano essere fatte in modo strutturato in orario aggiuntivo (es. solo le materie fondanti) e quali altre ricorrendo alla quota del 20% dell’autonomia scolastica o allo studio personale dello studente anche assistito da qualche ora di sportello.
- Le 15 ore, che costituiscono, secondo l’ordinanza ministeriale 92/2007, la durata minima delle azioni in cui è articolata l’attività di recupero, si riferiscono alle azioni attivate solo durante il periodo delle lezioni, escluso, quindi, il periodo successivo agli scrutini di fine anno, oppure si riferiscono anche a tale periodo?
L’ordinanza ministeriale non fa differenza tra le azioni che si svolgono durante l’anno e quelle che vengono predisposte per il periodo che segue la conclusione degli scrutini finali. Pertanto la consistenza, di norma, di 15 ore degli interventi di recupero si riferisce alle iniziative che si realizzano sia prima che dopo gli scrutini di giugno.
- Come si concilia quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 2 dell’O.M. 92/2007, secondo cui la determinazione della consistenza oraria da assegnare ad ogni singolo intervento di recupero è lasciata all’autonomia delle istituzioni scolastiche, con la precisazione, riportata al comma 9 della stessa ordinanza, per cui la durata delle azioni non può essere inferiore a 15 ore?
L’indicazione della soglia oraria costituisce un riferimento di carattere orientativo volto a garantire omogeneità ed efficacia.
- Quante azioni di recupero si possono prevedere per lo stesso studente nell’arco di un anno?
A quanti corsi può uno studente partecipare contemporaneamente?
Il numero di azioni di recupero a cui lo studente deve partecipare non può essere definito aprioristicamente, né per il periodo delle lezioni né tanto meno per quello successivo agli scrutini finali. Spetta ai Consigli di classe ogni decisione in merito. Ovviamente, il consiglio di classe terrà conto della necessità di evitare un’eccessiva concentrazione di carichi di lavoro per gli studenti interessati.
- Per una stessa materia quanti corsi si possono attivare nell’arco dell’anno scolastico?
Non c’è un numero predefinito di corsi per ogni singola disciplina. Al termine di ciascun corso sono previste delle verifiche, che costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di più alto livello.
- Qual è il numero minimo di alunni per poter attivare un’azione di recupero?
Non è previsto un numero minimo o massimo di studenti per l’attivazione degli interventi di recupero. Ogni istituzione scolastica progetterà iniziative rispondenti a principi di efficacia e di efficienza, costituendo gruppi con carenze formative omogenee, auspicabilmente contenuti nel numero.
- Chi decide la formazione dei gruppi studenti per la partecipazione ad uno stesso corso di recupero?
La formazione dei gruppi viene decisa dai consigli di classe su proposta dei docenti delle materie interessate, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti e attraverso un’azione coordinata dal dirigente scolastico. I gruppi possono essere formati da studenti della stessa classe o di classi parallele, oppure di classi diverse, purché con carenze omogenee. In questi casi, c’è l’esigenza di raccordo tra il docente che svolge l’attività di recupero e i docenti della disciplina degli alunni del gruppo così costituito.
- Possono prevedersi azioni di recupero che prescindano da ore aggiuntive pomeridiane extracurricolari?
L’ordinanza descrive una pluralità di azioni mirate al raggiungimento del recupero di lacune e difficoltà di cui quelle organizzate in orario extra-curricolare costituiscono soltanto una delle possibilità.
- Il cosiddetto “recupero in itinere” è legittimo e può sostituire l’attivazione di corsi di recupero?
Il recupero “in itinere” può essere sostitutivo dei corsi di recupero solo per gli studenti che riescono comunque a colmare tempestivamente le loro lacune nel corso delle ordinarie attività didattiche. Ciò non significa però che la scuola sia esonerata dall’obbligo di istituire i corsi per quegli altri studenti che invece non siano riusciti a recuperare.
- Quali possono essere altre modalità di recupero che non siano i corsi pomeridiani oppure l’utilizzo della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006
L’ordinanza, all’articolo 2, commi 8, 10 e 11, individua una pluralità di azioni per il recupero. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adottano ogni forma di flessibilità nella organizzazione delle attività di recupero, realizzando all’occorrenza anche corsi mirati in orario extracurricolare per gli alunni che presentino insufficienze di rilievo.
- Può un docente che ha segnalato il debito non proporsi per tenere il corso?
Considerato il carattere contrattuale di prestazione aggiuntiva di insegnamento e vista anche la possibilità di organizzare gruppi di alunni provenienti da classi diverse, può anche verificarsi il caso di un docente che in sede di valutazione collegiale nei consigli di classe segnali l’esigenza di recupero e poi non possa tenere il relativo corso. Sussiste però l’obbligo per tale docente di dare indicazioni per il corso di recupero, di predisporre l’accertamento e di valutarne i risultati.
- Chi decide di avviare un corso di recupero? E quando iniziarlo?
Le specifiche attività di recupero sono realizzate con delibera dei rispettivi consigli di classe per gli studenti che riportano voti di insufficienza in occasione delle valutazioni periodiche o degli scrutini intermedi o, per gli studenti per i quali viene sospeso il giudizio, in occasione degli scrutini di fine anno.
- Se gli interventi di sostegno rientrano nelle attività di recupero anche tali azioni devono rispettare la consistenza minima delle 15 ore?
Pur rientrando, a pieno titolo, nell’attività di recupero, gli interventi di sostegno si caratterizzano per essere finalizzati a prevenire l’insuccesso scolastico, e sono realizzati in ogni periodo dell’anno scolastico. Sono programmati dai Consigli di classe ad inizio d’anno sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei docenti, sono riportati nel piano annuale delle attività del consiglio di classe e sono esplicitati anche nel piano dell’offerta formativa della scuola. Il sostegno all’apprendimento è un’opportunità didattica volta a favorire il successo formativo. Pertanto è rimessa all’autonoma decisione dei consigli di classe la consistenza delle ore per gli interventi di sostegno.
- Gli alunni sono tenuti a frequentare le attività di sostegno finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico?
Le istituzioni scolastiche devono promuovere e favorire la partecipazione attiva degli studenti, dandone adeguata informazione alle famiglie che possono tuttavia anche comunicare di non aderire alle attività programmate dalla scuola e di voler risolvere il problema autonomamente. Lo studente che aderisce alle attività assume l’obbligo della relativa frequenza.
- Da quali atti documentali potrà risultare che il consiglio di classe ha predisposto i corsi di recupero?
Ogni attività di recupero deliberata dal rispettivo consiglio di classe viene registrata nel verbale delle riunioni dell’organo collegiale con l’indicazione della tipologia, della consistenza oraria e del numero degli studenti che sono tenuti a partecipare. Saranno altresì verbalizzati i risultati delle verifiche relative agli interventi di recupero.
- Il c.d. “sportello” di cui parla il comma 11 dell’art. 2 dell’O.M. 92/2007 è da considerarsi recupero a tutti gli effetti oppure si configura come sostegno all’apprendimento? E gli alunni sono tenuti a frequentarlo?
L’ordinanza ministeriale 92/2007 al comma 11 dell’articolo 2 assegna allo “sportello” compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale. Pertanto si configura come un supporto all’apprendimento che, pur di natura non obbligatoria, costituisce una opportunità di cui avvalersi.
- Quante ore di “sportello” possono essere previste?
E’ rimessa all’autonoma decisione dei Consigli di classe, nell’ambito dei criteri stabiliti dal collegio docenti, la consistenza oraria dello sportello e non è previsto un minimo o massimo di ore.
- In presenza di pochi alunni con insufficienze in una classe si attivano ugualmente le azioni di recupero?
Sì. Le istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di attivare gli interventi di recupero, anche raggruppando gli studenti provenienti da più classi, purché con carenze formative omogenee. Anche in assenza di questo requisito, si devono comunque attivare gli interventi di recupero.
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