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 Normativa

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999
(in GU 11 dicembre 1999, n. 290)

Dismissione beni di natura informatica

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 gennaio 1994. n. 20:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 1998, con il quale è stata conferita la delega a svolgere, tra l'altro, i compiti inerenti alla disciplina dei sistemi informatici e telefonici presso le pubbliche amministrazioni;

Considerata la necessità di impartire direttive alle pubbliche amministrazioni per promuovere l'attuazione dell'art. 17, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

EMANA

la seguente direttiva:

L'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dispone che - ai fini di quanto previsto dalI'art. 81, quarto comma, del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in materia di redazione ed aggiornamento degli inventari - il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di utilizzazione.

L'art. 17, comma 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dispone, altresì, che i beni e le apparecchiature di natura informatica appartenenti alle amministrazioni, qualora siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, siano alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto dall'art. 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o ad altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.

I rinvii normativi contenuti nelle citate disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127, si riferiscono alla disciplina della contabilità di Stato e, pertanto, si deve ritenere che tali disposizioni siano rivolte alle amministrazioni dello Stato.

In attesa dell'approvazione di modifiche alle norme in esame, che il Governo intende introdurre con uno dei disegni di legge collegati alla legge finanziaria per l'anno 2000 - modifiche volte, tra l'altro, ad abbreviare il termine di ammortamento dei beni in questione - le amministrazioni dello Stato in indirizzo, considerando che il periodo di cinque anni previsto dalla legge è da ritenersi termine massimo e tenuto conto della rapida obsolescenza dei beni informatici, sono invitate a procedere con sollecitudine alla rilevazione del patrimonio informatico divenuto inadeguato alle funzioni cui era destinato, ed alla relativa comunicazione al Provveditorato generale dello Stato, onde consentire l'espletamento delle procedure previste dal citato art. 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Il Provveditorato generale dello Stato, con particolare riferimento ai personal computer ed alle altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, valuterà, per singole categorie di beni e per singola tipologia di modello, se autorizzare in via preventiva l'esonero dall'esperimento delle procedure di alienazione a titolo oneroso, in modo da consentire alle amministrazioni di procedere alla diretta cessione di tali beni in proprietà alle istituzioni scolastiche. Queste ultime, essendo istituzioni pubbliche, potranno iscrivere nei propri inventari i beni ceduti senza diminuzione del patrimonio erariale. In ogni caso, ove il procedimento di alienazione risultasse infruttuoso, le singole amministrazioni procederanno direttamente all'assegnazione dei beni ai soggetti richiedenti

Sin d'ora e, comunque, in attesa della conclusione del procedimento di alienazione, le amministrazioni medesime potranno acquisire le richieste dei soggetti eventualmente assegnatari a titolo gratuito.

Le altre amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, attiveranno i procedimenti di dismissione dei beni di natura informatica secondo le finalità perseguite dall'art. 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127.


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