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 Normativa

Decreto Ministeriale 15 dicembre 1999, n. 301

Prot.n. 37431/BL

Sperimentazione art. 75 decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n.20;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed in particolare l'art.75, V comma;

PREMESSO

- che l'attuale assetto dell'Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione deve evolvere in un sistema coerente con l'autonomia della Scuola e con i connessi processi di riforma, dotato di strutture operative agili e capaci di programmare e gestire le risorse loro assegnate per le missioni, esenti da frammentazione e duplicazione di competenze e per ciò stesso maggiormente efficienti rispetto alla vigente struttura organizzativa;

- che, in attesa di una diversa organizzazione compiutamente definita a regime tramite il Regolamento di cui all'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, il V comma dell'art.75 del citato d.l.vo autorizza questo Ministero a sperimentare anche con singoli atti modelli organizzativi conformi ai principi cardine che hanno guidato la riforma dell'organizzazione del Governo, così come appunto disciplinata con lo stesso d.l.vo n.300/99, da uniformare, naturalmente, agli specifici obiettivi dell'Amministrazione;

RITENUTO opportuno, nella prospettiva dell'adozione del predetto Regolamento, dare inizio ad una prima sperimentazione di nuovi modelli di strutture organizzative a livello centrale;

DECRETA

Art.1
Sperimentazione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 e fino all'attuazione del Regolamento previsto dall'art.4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, nell'ambito dell'Amministrazione centrale della Pubblica Istruzione sono sperimentati modelli di strutture organizzative funzionali ad assolvere i compiti attribuiti ai servizi di cui all'art.75 dello stesso decreto legislativo, secondo quanto previsto dai successivi articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, nonché modelli organizzativi di sostegno alla programmata dipartimentalizzazione delle strutture centrali, di cui all'art.6 del presente decreto.

Art.2
Struttura per l'informatizzazione

1. A decorrere dalla data di cui al precedente art.1, e in applicazione dell'art.75, comma 2, lettera b), e comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è sperimentato un modello di struttura organizzativa per l' informatizzazione che assolve ai seguenti compiti:

a) cura dei rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il sistema informativo, vigilando sull'applicazione dei contratti;
b) cura dei rapporti con le direzioni generali, gli altri servizi e gli uffici scolastici periferici per l'utilizzazione del sistema informativo e per lo sviluppo di nuove procedure;
c) pianificazione delle attività del sistema informativo con riferimento alle applicazioni, agli sviluppi e ai rinnovi contrattuali;
d) formulazione di piani per le politiche di innovazione tecnologica;
e) definizione di standard tecnologici e consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche;
f) studi e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e dell'operatività delle istituzioni scolastiche;
g) creazione di infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni;
h) rilevazione e diffusione all'interno dell'amministrazione dei dati prodotti dal sistema informativo;
i) supporto alla partecipazione ai programmi nazionali e internazionali in ambito informatico e tecnologico;
j) studi quantitativi e prospezioni statistiche (supporto alle decisioni).

Art.3
Struttura per gli affari economici

1. A decorrere dalla data di cui al precedente art.1, e in applicazione dell'art.75, comma 2, lettera b), e comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è sperimentato un modello di struttura organizzativa per gli affari economici che assolve ai seguenti compiti:

a) consulenza ed assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
b) relazioni tecniche sui provvedimenti normativi, anche sulla base dei dati forniti dagli uffici interessati;
c) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero della Pubblica Istruzione, anche avvalendosi dei dati forniti dalle direzioni generali, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici periferici;
d) redazione del bilancio ed operazioni di variazione e di assestamento;
e) proposte per la preparazione della legge finanziaria;
f) attività di rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo;
g) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti da leggi, fondi e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici;
h) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo;
i) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
j) monitoraggio e analisi dei flussi finanziari;
k) gestione amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale e comune agli uffici dell'amministrazione centrale, fatte salve le competenze in materia spettanti al Servizio per l'automazione e per l'innovazione tecnologica;
l) definizione degli indirizzi per la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.

Art.4
Struttura per la comunicazione

1. A decorrere dalla data di cui al precedente art.1, e in applicazione dell'art.75, comma 2, lettera b), e comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è sperimentato un modello di struttura organizzativa per la comunicazione che assolve ai seguenti compiti:

a) comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete Intranet;
b) coordinamento del sito Web dell'amministrazione;
c) promozione di attività e di convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione;
d) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la sua divulgazione;
e) promozione dei monitoraggi e indagini demoscopiche;
f) direzione dell'ufficio relazioni col pubblico a livello centrale; coordinamento e indirizzo dell'attività degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico;
g) rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art.5
Dirigenti preposti alle strutture organizzative sperimentali

1. Ai modelli di strutture organizzative di cui ai precedenti articoli sono preposti dirigenti del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, in relazione agli impegni e alle responsabilità derivanti dall'incarico attribuito. All'atto dell'incarico stesso saranno individuate e determinate le risorse umane e strumentali da assegnare ai dirigenti medesimi per la realizzazione dei propri obiettivi.

Art.6
Materie attribuite agli Uffici centrali

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art.4 del d.l.vo 30 luglio 1999, n.300, permangono in vigore le strutture organizzative e le competenze assegnate alle Direzioni generali, Ispettorati e Servizio attualmente esistenti, fatte salve le materie e i compiti attribuite alle strutture di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, e quanto di seguito specificato.

2. Nel contesto di una prima sperimentazione di modelli organizzativi di sostegno alla programmata dipartimentalizzazione delle strutture centrali, le Direzioni generali assumono la gestione unitaria di talune missioni e obiettivi trasversali all'attuale ripartizione delle competenze, fermi restando gli incarichi di coordinamento già singolarmente conferiti con D.M. del 9 marzo 1998. In particolare:

a) Direzione generale dell'Istruzione Secondaria di I Grado: reclutamento, formazione, gestione e valutazione del personale dirigente delle istituzioni scolastiche;
b) Direzione generale dell'Istruzione Media Non Statale: formazione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario;
c) Direzione generale dell'Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale: attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, materie relative alle problematiche degli alunni portatori di handicap;
d) Direzione generale dell'Istruzione Tecnica: attuazione, nell'ambito delle dotazioni organiche definite, delle innovazioni connesse agli organici funzionali ai processi di autonomia e alle tematiche di mobilità del personale della scuola; attuazione degli interventi per la realizzazione dell'obbligo scolastico;
e) Direzione generale dell'Istruzione Professionale: esami conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore, certificazione e valutazione dei percorsi formativi;
f) Direzione generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi: reclutamento, gestione del rapporto di servizio e trattamento di quiescenza del personale della Scuola;
g) Ufficio Studi: sistema formativo integrato, attuazione dell'obbligo formativo, formazione e istruzione superiore, educazione permanente;
h) Ispettorato per l'Educazione Fisica e Sportiva: politiche giovanili.

3. Con successivo provvedimento di organizzazione saranno individuate e determinate le risorse umane, strumentali e finanziarie da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici centrali per la gestione dei suindicati obiettivi.

Art.7
Centro di servizio per il contenzioso

1. A decorrere dalla data di cui al precedente art.1, e in applicazione dell'art.75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, è istituito il Centro di servizio per il contenzioso, che assolve ai seguenti compiti:

a) attività giudiziali e stragiudiziali relative al contenzioso degli Uffici centrali;
b) coordinamento e omogeneizzazione delle linee di attuazione e di indirizzo in materia nei confronti degli analoghi uffici territoriali.

2. Al Centro di servizio è preposto un dirigente di seconda fascia del ruolo unico delle amministrazioni statali.

3. Con successivo provvedimento di organizzazione saranno individuate e determinate le risorse umane, strumentali e finanziarie da assegnare al Centro di servizio per la realizzazione dei predetti compiti.

Art.8
Relazioni sindacali

1. Nell'ipotesi che, per effetto di quanto indicato nei precedenti articoli, si rendano necessari provvedimenti organizzatori coinvolgenti le collocazioni e i compiti in atto attribuiti al personale in servizio, sarà osservato il vigente sistema di relazioni sindacali nelle materie che le norme in vigore riservano all'informativa, alla concertazione e alla contrattazione.


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