archivio.pubblica.istruzione.it top
spacer


Attenzione:
sezione in aggiornamento

Alcune pagine/sezioni potrebbero non funzionare correttamente


Torna alla homepage




 
 Normativa

Decreto Ministeriale 20 aprile 2000, n. 127

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 4 - attuazione della legge 146/90 - dell'allegato al CCNL del 26.5.99 del personale del comparto scuola recante in particolare disposizioni in merito alle procedure di raffreddamento e di conciliazione;

Tenuto conto che l'effettuazione di azioni di sciopero ovvero l'emanazione di provvedimenti riguardanti conflitti in atto di particolare rilevanza siano preceduti da un tentativo di conciliazione;

Ritenuto di dover istituire presso il Ministero della Pubblica Istruzione, per conflitti a livello nazionale, e presso i Provveditorati agli Studi per i conflitti a livello locale, un organismo di conciliazione, al fine di prevenire e di comporre conflitti di lavoro nel comparto scuola;

DECRETA

Art. 1

1. Presso il Ministero della Pubblica Istruzione è istituito, a decorrere dalla data del presente decreto, per i conflitti a livello nazionale, un organismo collegiale di conciliazione allo scopo di cui in premessa, composta da:

  • il Ministro della Pubblica Istruzione, o un suo delegato;
  • un Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto;
  • il Dirigente dell'Ufficio interessato alla materia oggetto del conflitto;
  • i Rappresentanti delle Organizzazione Sindacali di cui all'art. 47 bis del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario dell'Ufficio di Gabinetto.

Art. 2

1. L'Organismo di cui trattasi, nelle procedure di raffreddamento, può avvalersi della consulenza e dell'assistenza dell'ARAN nonché di esperti.

Art. 3

1. In caso di conflitti collettivi di lavoro nel comparto scuola una o più organizzazioni sindacali inviano la comunicazione nella forma di rito alla segreteria del collegio di conciliazione recante la descrizione dei fatti e degli atti oggetto del conflitto.

2. Le parti si riuniscono entro 5 giorni dalla comunicazione e degli esiti dell'incontro verrà redatto un apposito verbale contenente le posizioni assunte dalle parti ovvero la soluzione totale o parziale del conflitto.

3. Durante tale periodo l'Amministrazione si astiene dall'adottare iniziative pregiudiziali nei confronti dei lavoratori direttamente coinvolti nel conflitto.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino alla scadenza del CCNL del comparto scuola relativo al quadriennio 98/2001.


Indietro


spacer

Direzione generale per la comunicazione

© 1998-2006 Ministero della Pubblica Istruzione
Viale Trastevere, 76/A - 00153 ROMA

Centralino 06 5849.1