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 Normativa

Decreto Ministeriale 21 aprile 2000, n. 128

Attuazione comma 5, articolo 29, Legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili da parte di alcune Istituzioni Scolastiche

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO il comma 5 dell'articolo 29 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, che prevede, al fine della sperimentazione di una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse disponibili, l'emanazione di uno o più decreti del Ministro della P.I. per l'individuazione di uno o più Provveditorati agli studi ed alcune Istituzioni scolastiche cui vengano assegnate risorse da parte del Ministero medesimo senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità;

VISTO il D.M. 93 dell'8 aprile 1999;

VISTO il Decreto Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, concernente il T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.I. 28 maggio 1975, riguardante le istruzioni amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti scolastici d'istruzione secondaria ed artistica statali e per i distretti scolastici;

VISTO l'articolo 25 bis del Decreto Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'articolo 1 del Decreto Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, relativo alla disciplina della qualifica dirigenziale dei Capi d'Istituto delle Istituzioni scolastiche autonome;

VISTO il Decreto Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 75, V comma;

VISTI I DD.MM. nn. 302-303-304 del 15 dicembre 1999 ed il D.M. 21 gennaio 2000, diretti a dare inizio ad una prima sperimentazione di nuovi modelli di strutture organizzative del Ministero della pubblica istruzione;
RAVVISATA la necessità di impartire disposizioni in applicazione del citato articolo 29, comma 5, della L. 23 dicembre 1998, n. 448; 

DECRETA

Art. 1 - 
(Individuazione degli Uffici regionali interessati alla sperimentazione)

1. Al fine di attuare la sperimentazione, prevista dal comma 5 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, finalizzata a dare una più ampia autonomia nell'utilizzo delle risorse finanziarie, gli Uffici regionali della Lombardia, Liguria, Toscana, e Sicilia, attraverso gli Uffici scolastici provinciali di Milano, Genova, Firenze, Pisa e Catania, individuano, per ogni grado di istruzione, entro il 15 maggio, due Istituzioni scolastiche (tra cui un Istituto comprensivo).

2. Entro la stessa data, i suddetti Uffici regionali provvedono a comunicare al Ministero della pubblica istruzione le Istituzioni scolastiche individuate.

Art. 2 - 
(Sperimentazione dell'autonomia finanziaria delle Istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000 le assegnazioni finanziarie disposte dagli Uffici regionali in favore delle Istituzioni scolastiche individuate ai sensi dell'articolo 1, per i capitoli delle entrate del bilancio delle Istituzioni scolastiche per supplenze brevi, per il miglioramento dell'offerta formativa, per i compensi per le ore eccedenti, per l'aggiornamento, per il funzionamento amministrativo e didattico, nonché le ulteriori risorse finanziarie a qualsiasi titolo concesse per il funzionamento e disposte sui relativi capitoli del bilancio dello Stato costituiscono per le medesime Istituzioni scolastiche la dotazione finanziaria di istituto, che può essere utilizzata senza alcun vincolo di destinazione, anche in deroga alle norme di contabilità. Successivamente alla individuazione delle Istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, l'Amministrazione centrale comunica agli Uffici regionali ed alle Istituzioni scolastiche i capitoli del bilancio dello Stato cui si applica la presente sperimentazione.

2. Le Istituzioni scolastiche imputano le risorse loro assegnate provenienti dai capitoli di bilancio sopraspecificati al cap. 5 dell'entrata del proprio bilancio di previsione cui viene attribuita la seguente denominazione: "Finanziamento per la dotazione finanziaria d'istituto". Le risorse finanziarie medesime sono utilizzate, perseguendo criteri di efficienza ed efficacia, sulla base di una autonoma programmazione delle spese da parte delle Istituzioni scolastiche.

3. Le Istituzioni scolastiche, nella destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, devono comunque garantire il livello minimo di spesa per la contrattazione integrativa determinato dallo specifico finanziamento statale.

4. Restano vincolati alla specifica destinazione, ove indicata, i contributi ed i finanziamenti non provenienti dal bilancio dello Stato, nonché quelli provenienti dal C.I.P.E. e dall'Unione Europea.

5. Al termine dell'esercizio finanziario, le Istituzioni scolastiche interessate alla sperimentazione di cui al comma 1, predispongono, in allegato al conto consuntivo, una relazione sugli esiti della sperimentazione stessa. La relazione dovrà altresì analizzare le modalità di destinazione della dotazione finanziaria d'istituto dell'esercizio di riferimento, evidenziando le diverse modalità di utilizzo rispetto all'esercizio precedente.

6. Gli Uffici regionali, sulla base dei dati acquisiti dagli Uffici scolastici provinciali, comunicano alle Istituzioni scolastiche interessate alla sperimentazione la somma che sarà complessivamente loro assegnata per le voci di spesa indicate al comma 1. L'ammontare di detta somma è determinato dai predetti Uffici con riferimento ai parametri di norma utilizzati per le assegnazioni da disporsi per la generalità delle corrispondenti Istituzioni scolastiche.

7. Nel caso in cui il finanziamento complessivo comunicato alle singole Istituzioni scolastiche individuate ai sensi dell'art. 1 risulti inferiore al totale delle spese programmate dalle medesime Istituzioni per l'anno 2000, le stesse devono rimodulare il proprio bilancio di previsione in modo da contenere le spese nel limite delle entrate comunicate, ovvero individuare le risorse necessarie aggiuntive per la realizzazione delle spese programmate. Analoga rimodulazione del bilancio è disposta in caso di finanziamento complessivo superiore al totale delle spese programmate.

Art. 3 - 
(Assegnazione delle risorse dagli Uffici regionali alle Istituzioni scolastiche in sperimentazione)

1. Nella prima fase d'applicazione della sperimentazione prevista dal presente decreto e, comunque entro il mese di maggio 2000, gli Uffici regionali provvedono a comunicare in via provvisoria l'ammontare della dotazione finanziaria di istituto, sulla base delle erogazioni effettuate dagli Uffici scolastici provinciali nell'esercizio precedente, per i singoli capitoli di spesa interessati alla sperimentazione.

2. Entro quindici giorni dalla predetta comunicazione, le Istituzioni scolastiche apportano le necessarie variazioni ai capitoli di entrata del proprio bilancio di previsione e, se necessario, anche ai capitoli di spesa.

3. Entro il mese di giugno 2000, i medesimi Uffici regionali comunicano in via definitiva l'ammontare della dotazione finanziaria d'istituto, che è costituita dalla somma degli importi risultanti dal riparto effettuato per i capitoli di spesa interessati alla sperimentazione, per l'assegnazione alle singole Istituzioni scolastiche funzionanti nell'ambito provinciale.

4. La dotazione finanziaria di istituto, provvisoria e definitiva, assegnata alle Istituzioni scolastiche è comunicata dagli Uffici regionali all'Amministrazione centrale, ai fini delle successive operazioni di monitoraggio dei flussi di spesa.

Art. 4 - (Norme precedenti)

Restano confermate le disposizioni riguardanti i limiti dei pagamenti e le giacenze di cassa dettate dal decreto ministeriale n. 93 dell'8 aprile 1999.


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