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 Normativa

Decreto Ministero Interno 1 marzo 2000
(in GU 8 marzo 2000, n. 56)

Determinazione, per l’anno 2000, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse

 

Art. 1.

Per l’anno 2000 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinate come segue:

L. 23.583.165 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti; 
L. 6.894.550 annue per avere diritto all’assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all’indennità mensile di frequenza; spettante ai minori invalidi civili; 
L. 11.338.050 annue per avere diritto all’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

Per l’anno 2000 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti L. 1.155.620; 
indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali L. 808.130; 
indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti L. 329.940; 
speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti L. 93.740.

Art. 3.

Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo:

la pensione spettante ai ciechi civili assoluti L. 435.050 dal 1° gennaio 2000; 
la pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, l’assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, l’indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, la pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti L. 401.380 dal 1° gennaio 2000; 
l’assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti L. 297.830 dal 1° gennaio 2000.

Art. 4.

Ai sensi dell’art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l’importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai sessantacinque anni viene elevato fino a L. 100.000 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell’articolo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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