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Decreto Interministeriale 5 aprile 2001 Recepimento dell'accordo ARAN - Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo dagli enti locali allo Stato; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, in particolare il comma 2 dell'art. 3 che prevede che con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, verranno definiti i criteri di inquadramento nell'ambito del comparto scuola, previa contrattazione collettiva fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola ed enti locali, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990; Visti l'art. 34 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e l'art. 47 della legge n. 428/1990; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto l'accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall'ARAN e dai rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 184, che determina i criteri di inquadramento del personale in questione nell'ambito del comparto scuola; Decreta: Articolo unico E' recepito l'accordo siglato in data 20 luglio 2000 dall'ARAN e dai
rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali, citato in
premessa, e che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2001 Il Ministro della pubblica istruzione Il Ministro dell'interno Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Il Ministro per la funzione pubblica
ACCORDO IN APPLICAZIONE DELL'Art. 8 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, n. 124 Art. 1. 1. Il presente accordo si applica dal 1o gennaio 2000 al personale dipendente dagli enti locali e transitato nel comparto scuola, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e degli articoli 5 e 10 del decreto ministeriale 23 luglio 1999, n. 184, attuativi della citata legge, con esclusione del personale che svolge funzioni o compiti rimasti di competenza dell'ente locale. Art. 2. 1. Al personale di cui al presente accordo, pur nella prosecuzione ininterrotta del relativo rapporto di lavoro, cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2000 il contratto collettivo nazionale del lavoro 1o aprile 1999 di regioni-autonomie locali e dalla stessa data si applica il C.C.N.L. 26 maggio 1999 della scuola, ivi compreso tutto quanto si riferisce al trattamento accessorio, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli successivi. 2. I crediti dei lavoratori transitati, conseguenti a prestazioni rese a qualsiasi titolo entro il 31 dicembre 1999, restano e sono esigibili con spesa a carico dei rispettivi enti locali. 3. Il personale di cui al presente accordo, transitato nei ruoli della scuola, svolge le funzioni e le mansioni previste per ciascun profilo professionale dal citato C.C.N.L. 26 maggio 1999. 4. In applicazione dell'art. 33 del decreto legislativo n. 29/1993 al personale di cui al presente accordo è consentita mobilità, previo nulla osta dell'amministrazione cedente e dell'amministrazione ricevente anche per quanto concerne la possibilità - limitatamente all'a.s. 2000-2001 - di compensazione dei relativi trasferimenti statali nel caso di rientro nell'Amministrazione locale di provenienza. 5. Per i lavoratori vincitori di concorsi interni banditi prima del 31 dicembre 1999 dagli enti locali che rientrano in servizio nell'ente locale di precedente appartenenza, il servizio prestato dal 1° gennaio 2000 è riconosciuto a tutti gli effetti come prestato alle dipendenze dell'ente locale stesso, senza soluzione di continuità. 6. Agli ITP ed agli assistenti di cattedra appartenenti all'ex sesta qualifica funzionale degli enti locali si applicano gli istituti contrattuali della scuola per quanto attiene alla funzione docente; per il personale eventualmente sprovvisto dei coerenti titoli di studio e professionali, previsti dalle vigenti disposizioni del Ministero della pubblica istruzione in relazione alla funzione esercitata, in sede di contrattazione integrativa nazionale di cui al successivo art. 9, comma 3, saranno previste specifiche soluzioni per l'utilizzazione di detto personale in area tecnica, fermo restando "ad personam" l'inquadramento nel suddetto livello ed il trattamento economico in godimento come previsto nel successivo art. 3. Art. 3. 1. I dipendenti, di cui all'art. 1 del presente
accordo, sono inquadrati nella progressione economica
per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche
professionali del comparto scuola, indicate nell'allegata tabella B, con le
seguenti modalità. 2. L'inquadramento e l'attribuzione definitiva delle funzioni agli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali, fermo restando lo svolgimento dei compiti inerenti all'attività amministrativo-contabile dell'istituzione scolastica ed il mantenimento dello stipendio in godimento, avverrà definitivamente secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 9. Il personale anzidetto potrà optare per l'inquadramento nell'area B mantenendo, ove ancora disponibile, la sede di servizio. 3. Al personale ausiliario degli enti locali appartenente alla ex quarta e quinta qualifica funzionale degli stessi enti locali, inquadrato nell'area A secondo quanto previsto dalla tabella allegata, debbono essere valutati ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, i titoli professionali e di servizio effettivamente svolto. 4. Nella sequenza di cui all'art. 36 del C.C.N.L. citato il profilo A/2 e la lettera d) del comma 2 dello stesso art. 36 saranno opportunamente integrati. 5. Trova applicazione il disposto dell'art. 6, commi 3 e 5, del decreto interministeriale 23 luglio 1999, n. 184, che prevede per il personale individuato dal citato comma 3 la possibilità di revocare l'opzione esercitata per l'ente locale entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. 6. Per il personale ausiliario comunque denominato il servizio prestato negli asili nido delle amministrazioni locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari o secondarie delle stesse amministrazioni considerato che l'assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base ad un'unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell'ente. Art. 4. 1. Per quanto riguarda il regime pensionistico e previdenziale dei lavoratori di cui al presente accordo, ancorché cessati dal servizio in data precedente alla firma del presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104. I sei mesi previsti dall'art. 5 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica per l'opzione irrevocabile per il mantenimento del regime previdenziale - comprensivo di pensione e buonuscita comunque denominata - di precedente appartenenza, decorrono dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. Entro lo stesso termine deve essere confermata o può essere revocata l'eventuale opzione già esercitata. Art. 5. 1. In caso di presenza in una scuola di più unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, proveniente dagli enti locali e inquadrate dal 1° settembre 2000 nel profilo di responsabile amministrativo secondo l'allegata tabella A, sarà inquadrato nell'area D, a decorrere dal 1° settembre 2000 - previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale - colui che, essendo responsabile amministrativo titolare in quanto firmatario degli atti contabili, svolgeva questo compito nella scuola di titolarità alla data del 31 dicembre 1999. 2. Le altre unità di personale provenienti dagli enti locali con qualifiche che danno titolo all'inquadramento come responsabile amministrativo nella scuola secondo l'allegata tabella A di corrispondenza, saranno del pari inquadrate nell'area D, previa partecipazione agli appositi corsi, a fini di arricchimento professionale. Detto personale non potrà partecipare alle operazioni di mobilità dell'a.s. 2000-2001 e sarà utilizzato per l'a.s. 2000-2001 secondo quanto previsto in sede di contrattazione integrativa nazionale. 3. Il personale che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma può chiedere di essere restituito all'ente locale di precedente appartenenza - previo consenso del medesimo - entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184, del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e della funzione pubblica. In tale caso trova applicazione il precedente art. 2, comma 4. 4. Trova applicazione, nei confronti del personale che abbia esercitato l'opzione per la permanenza negli enti locali, quanto previsto dall'art. 3, comma 5, con il conseguente trasferimento delle relative risorse secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni. Art. 6. 1. I dipendenti transitati conservano tutti i diritti loro spettanti in tema di ferie non fruite e maturate entro il 31 dicembre 1999. Dal 1o gennaio 2000 si applicano le disposizioni dell'art. 19 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 del comparto scuola, con particolare riferimento a quanto disposto nei commi 2 e 11 del citato articolo. 2. Limitatamente all'anno 2000, le ferie relative al 1999, non fruite dal personale di cui al presente accordo, possono essere utilizzate sino al 31 dicembre. Art. 7. 1. Per l'assenza per malattia al personale di cui al presente accordo si applicano le norme previste dal vigente C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola. I periodi di assenza per malattia fruiti sino al 31 dicembre 1999, comunicati dai rispettivi enti locali, vengono calcolati secondo le anzidette norme contrattuali del comparto scuola. Art. 8. 1. lavoratori transitati dagli enti locali, con rapporto di lavoro trasformato, a domanda, a tempo parziale possono conservare tale tipologia di rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa scolastica sulla materia ed in particolare dall'ordinanza ministeriale 22 luglio 1997, n. 446. 2. In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa saranno definiti modalità, tempi e criteri per l'accoglimento delle eventuali domande di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo pieno del personale assunto negli enti locali con rapporto a tempo parziale e come tale transitato nello Stato. Art. 9. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, al personale di cui al presente accordo si applicano tutti gli istituti a contenuto economico del C.C.N.L. 26 maggio 1999 del comparto scuola, secondo le modalità da questo previste.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2000, al
personale di cui al presente accordo, è riconosciuto, a titolo
provvisorio, il compenso individuale accessorio secondo le misure lorde mensili
indicate nella tabella Al allegata al C.C.N.L. 31 agosto 1999 del
comparto scuola. 3. Con contratto integrativo nazionale tra Ministero della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali firmatarie del C.C.N.L. scuola 26 maggio 1999, sarà definito l'utilizzo - anche ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del medesimo C.C.N.L. e degli articoli 26, 27, 28 e 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola - delle risorse disponibili in base al protocollo d'intesa siglato il 5 giugno 2000, tra organizzazioni sindacali e Ministero della pubblica istruzione, nonché a quelle derivanti dall'applicazione del decreto interministeriale 16 ottobre 1999. 4. Con successiva sequenza contrattuale da aprirsi entro il 25 luglio 2000, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999, il profilo A/2 sarà integrato nel senso di prevedere che il collaboratore scolastico in servizio nella scuola materna svolge attività di supporto alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale. Al personale che svolge tali compiti potrà essere corrisposta l'indennità di cui all'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999 del comparto scuola. 5. Sarà verificata la possibilità di prevedere nella medesima sequenza contrattuale la costituzione di uno specifico profilo amministrativo con compiti di responsabilità e di coordinamento di aree e settori organizzativi e di vicariato da istituire nell'area C della scuola. In tale profilo potranno essere collocati gli appartenenti alla ex sesta qualifica funzionale degli enti locali che mantengono in attesa di tale inquadramento il loro livello retributivo, i responsabili amministrativi del compatto scuola non inquadrati al 1osettembre 2000 nell'area D, e mediante apposite procedure, il personale del comparto scuola appartenente all'area B. 6. In via transitoria e fino all'inquadramento definitivo, per i lavoratori di cui all' art. 3, comma 2, del presente accordo potranno, nel contratto integrativo di cui al precedente comma 3, essere destinate specifiche risorse per l'applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 26 maggio 1999 e all'art. 50 del C.C.N.L. 31 agosto 1999. Art. 10. 1. Il trasferimento nel comparto scuola del personale del presente accordo che, al 31 dicembre 1999, si trovasse in distacco sindacale o permesso cumulato sotto forma di distacco o aspettativa sindacale non retribuita, avviene su esplicita richiesta del dipendente da prodursi entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto 23 luglio 1999, n. 184 del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri dell'interno del tesoro e della funzione pubblica. 2. Analoga facoltà sarà concessa al personale di cui al comma 1, che sia rientrato in servizio presso l'ente locale nel periodo transitorio dal 1o gennaio 2000, alla data di pubblicazione del sopra citato decreto interministeriale. Tabella A di equiparazione dei profili professionali della scuola e degli enti locali
Nota Al personale dei seguenti profili professionali - Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Collaboratore amministrativo, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca - ove inquadrato nell'ex sesto livello degli enti locali, si applica il comma 2, dell'art. 3 ed il comma 5 dell'art. 9. Tabella B
Nota aggiuntiva Con riferimento all'art. 1, le parti firmatarie precisano che il personale degli enti locali che non transita nel comparto scuola è quello che sino al 31 dicembre 1999 ha svolto prevalenti funzioni in compiti che erano e sono di competenza degli enti locali quali, ad esempio, la guida di scuolabus, il servizio di mensa, l'attività di portierato e guardiania e l'assistenza scolastica erogata dagli enti locali. Dichiarazione La Diccop ritiene necessario
sottoporre l'accordo alla consultazione dei
lavoratori per far emergere eventuali elementi migliorativi
del testo oggi sottoscritto.
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