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 Normativa

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489
(in GU 12 aprile 2002, n. 86)

Regolamento concernente l'integrazione, a norma dell'articolo 1, comma 6 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visti gli articoli 30 e 34 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'articolo 114;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli articoli 138 e 139;

Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione ed in particolare il comma 6 dell'articolo 1;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 - e in particolare capo VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - articolo 45 - iscrizione scolastica;

Atteso l'obbligo di emanare con regolamento le norme integrative all'articolo 114 del citato decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297;

Sentito il Ministro dell'interno;

Acquisito il parere dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali e recepite le osservazioni in esso contenute;

Sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, citta' ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso in sede consultiva nella adunanza del 30 luglio 2001 e recepite le osservazioni in esso contenute;

Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci".

Art. 2.

1. Alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:

a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani che, in virtu' delle disposizioni vigenti, sono soggetti al predetto obbligo di istruzione;

b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie e, fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificate, pareggiate o legalmente riconosciute, presso le quali sono iscritti, ovvero hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui e' rivolto l'obbligo di istruzione.

2. Entro il mese di dicembre che precede l'inizio di ogni anno scolastico, il comune di residenza predispone l'elenco dei minori soggetti all'obbligo di istruzione e provvede a darne notizia mediante diretta comunicazione agli interessati, ovvero mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso, nel quale siano indicate le modalita' di visione dell'elenco da parte degli aventi diritto, assicurando nel contempo la riservatezza dei dati personali. I genitori degli iscritti nell'elenco, o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, sono tenuti, nei modi e nei termini di cui alle annuali disposizioni, a iscrivere gli stessi presso una scuola dell'obbligo statale, o paritaria o fino a quando non sara' realizzato, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte seconda, titolo VIII del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, parificata, pareggiata o legalmente riconosciuta, ovvero a provvedere direttamente all'istruzione obbligatoria, a norma dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rendendo, annualmente, apposita dichiarazione al dirigente dell'istituzione scolastica interessata.

3. I responsabili delle istituzioni scolastiche che ricevono le iscrizioni al primo anno dell'istruzione obbligatoria, entro il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico provvedono a darne comunicazione ai comuni di residenza degli obbligati per i necessari riscontri. Per gli anni successivi, tale comunicazione non e' dovuta se non nell'ipotesi che gli obbligati abbandonino il corso di studi intrapreso, ovvero abbiano assolto all'obbligo di istruzione. I dirigenti scolastici sono tenuti, in caso di trasferimento dell'obbligato ad altra scuola dello stesso ordine e grado ovvero di passaggio ad altra scuola di ordine e grado diverso, a trasmettere d'ufficio, insieme alla documentazione di rito, il "foglio notizie", gia' utilizzato dalle scuole, completo dei dati di tutto l'iter scolastico che consente una organica raccolta di notizie sui dati anagrafici, sulle scuole frequentate e sui trasferimenti, nonche' il controllo incrociato tra scuola di provenienza e scuola di destinazione. Copia del "foglio notizie", puntualmente aggiornato dagli istituti scolastici di cui al comma 2, viene conservato dalla scuola con l'indicazione della scuola di destinazione.

4. Le autorita' comunali, deputate alla vigilanza, in caso di riscontrate inadempienze, provvedono con tempestivita' ad ammonire i responsabili dell'adempimento, invitandoli ad ottemperare alla legge. Dell'atto di ammonizione puo' essere data contestuale notizia ai centri di assistenza sociale, presenti sul territorio, per individuare le eventuali attivita' o iniziative che dovessero risultare piu' opportune per agevolare o realizzare le condizioni favorevoli per la frequenza della scuola dell'obbligo.

5. Nel corso dell'anno scolastico i dirigenti, responsabili delle istituzioni scolastiche, sono tenuti a verificare periodicamente la frequenza degli studenti assoggettati all'obbligo e ad effettuare i necessari riscontri delle cause giustificative delle eventuali assenze.

6. In presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico, i responsabili delle istituzioni scolastiche sono tenuti altresi', sentiti i consigli di classe, ad assumere le iniziative piu' idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e quindi di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze i medesimi dirigenti provvedono ad informare le autorita' comunali per l'attivazione delle procedure di cui al comma 4, articolo 2, del presente regolamento.

7. Gli allievi, soggetti all'obbligo d'istruzione, che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono tenuti a sostenere i prescritti esami di idoneita' ovvero di licenza media, presso uno degli istituti di cui al comma 2, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, ai fini del rientro nell'istituzione scolastica o al termine dell'obbligo di istruzione. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, in caso di mancata prosecuzione del percorso scolastico, viene rilasciata all'allievo, dalla stessa istituzione scolastica ove ha sostenuto l'esame di idoneita', l'apposita certificazione, prevista dall'articolo 1, comma 4, della legge del 20 gennaio 1999, n. 9, e dall'articolo 9 del regolamento del 9 agosto 1999, n. 323, attestante il proscioglimento ovvero l'adempimento dell'obbligo d'istruzione nonche' le competenze acquisite che costituiscono credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale.

8. Nel corso dei procedimenti previsti dal presente regolamento, il trattamento dei dati relativi ai giovani, tenuti all'obbligo di istruzione, e' soggetto alle disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - ai minori stranieri non appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, presenti sul territorio nazionale e soggetti all'obbligo di istruzione, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani o appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, con specifico riguardo sia alla vigilanza, sia alla facolta' del minore straniero di richiedere l'iscrizione alla scuola dell'obbligo in qualunque periodo dell'anno.

2. Sono fatti salvi gli interventi conseguenti a intese intercorse in materia tra regioni, province, comuni e istituzioni scolastiche, sentiti i consigli territoriali per l'immigrazione.

Art. 4.

1. I comuni, entro la conclusione di ciascun anno scolastico, trasmettono all'Ufficio scolastico regionale i dati numerici, in termini quantitativi, dei casi di evasione dell'obbligo di istruzione, comunicati dalle istituzioni scolastiche del proprio territorio. Entro il trenta agosto dello stesso anno l'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alla regione e alla provincia i dati raccolti.

2. Comune, regione, provincia, Ufficio scolastico regionale, eventualmente d'intesa con altri enti pubblici o privati, formulano entro il 30 settembre di ogni anno un piano di prevenzione della dispersione scolastica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 dicembre 2001

Il Ministro: Moratti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione). "Art.1 (Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione). - 1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione e' elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria e' gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. Mediante programmazione da definire nel quadro del suddetto riordino, sara' introdotto l'obbligo di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di eta', a conclusione del quale i giovani possano acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale. 2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli studi nell'istruzione secondaria superiore e' garantito, nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa, come previsto dal decreo legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il diritto alla frequenza di iniziative formative volte all'istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte piu' confacenti alla propria personalita' e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno dall'uno all'altro degli specifici indirizzi conseguimento di una qualifica professionale, ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196. 3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche prevedono sia iniziative formative sui principali temi della cultura, della societa' e della scienza contemporanee, volte a favorire l'esercizio del senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto della scuola secondaria superiore. 4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, e' rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il percorso didattico ed educativo svolto e le competenze acquisite. 5. In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe di scuola elementare o media, con eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo gia' negli anni precedenti in base alla previgente normativa. 6. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. 7. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, e' disciplinata, entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle azioni di orientamento sia in vista del proseguimento degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro, con le modalita' previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal fine e' autorizzato l'incremento della dotazione del fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni a decorrere dall'anno 2000. 9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le disposizioni in materia di integrazione scolastica nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire 10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000. 10. Per la realizzazione delle procedure, degli interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei commi 7 e 8, nonche' per le relative attivita' preparatorie, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1999. 11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purche' queste assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali comuni degli istituti secondari superiori e siano in armonia con le finalita' di cui al comma 1, tenendo conto di quanto previsto dal comma 20 dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'Organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 agosto 1999 - serie generale - n. 203. - L'art. 30 della Costituzione stabilisce che e' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nel caso di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. - L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola e' aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, e' obbligatoria e gratuita. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado. Si riporta il testo dell'art. 114: "Art. 114 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico). - 1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di eta' sono soggetti all'obbligo scolastico, con l'indicazione del nome dei genitori e di chi ne fa le veci. 2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli obbligati e' confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti. 3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita' scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese. 4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge. 5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura e' adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico. 6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all'art. 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 101". Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. - Si riporta il testo degli articoli 138 e 139: "Art. 138 (Deleghe alle regioni). - 1. Ai sensi dell'art. 118, comma secondo, della Costituzione, sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a); c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite. Nota bene: Le funzioni amministrative suindicate nei punti a), b), c), d), e), f) sono oggi attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 4 della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione . 2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche, all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in Italia". "Art. 139 (Trasferimenti alle provincie ed ai comuni). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 137 del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 128 della Costituzione sono attribuiti alle provincie, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale. Nota bene: L'art. 128 della Costituzione e' abrogato ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". 2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane e le provincie, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione propria competenza, esercitano anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a: a) educazione degli adulti; b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione; d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuita' in verticale e orizzontale fra i diversi gradi e ordini di scuola; e) interventi perequativi; f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute. 3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle provincie, ad eccezione dei conflitti fra istituzioni della scuola materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai comuni". - Per il comma 6 dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, vedi in nota al titolo. - Il decreto ministeriale 9 agosto 1999, n. 323, contenente disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 16 settembre 1999 - serie generale - n. 218. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394 contenente il "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 3 novembre 1999 - Serie generale n. 258. - Si riporta il testo dell'art. 45 (Iscrizione scolastica) del Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione - Diritto allo studio e professioni: "Art. 45 (Iscrizione scolastica). - 1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarita' della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa puo' essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 2. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identita' dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'eta' anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che puo' determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'eta' anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilita' e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 3. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione e' effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. 4. Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana puo' essere realizzata altresi' mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attivita' aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. 5. Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalita' per la comunicazione fra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituziohe scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. 6. Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro di cui all'art. 52 allo scopo di stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di origine e lo studio delle lingue straniere piu' diffuse a livello internazionale. 7. Per le finalita' di cui all'art. 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione, presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in eta' adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le modalita' previste dalle disposizioni in vigore. 8. Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realta' nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunita' degli stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunita' locale".

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 113 del gia' citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico": Art. 113. - 1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 62 del 10 marzo 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000: "7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parita', seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.". - Si riporta il testo dell'art. 111, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. "2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacita' tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorita'". - Per il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 9 del 20 gennaio 1999 vedi in note al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 9 (certificazione) del Regolamento n. 323 del 9 agosto 1999 registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999 - Registro n. 2, Pubblica istruzione, foglio n. 222. "Art. 9 (Certificazione). - 1. La certificazione di cui all'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999, n. 9, e' rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che, a conclusione dell'anno scolastico, e' prosciolto dall'obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva. 2. Il modello di certificazione e' adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le capacita' e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo ordinario sia nelle attivita' modulari e nelle esperienze, anche personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento, arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa. 3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello e' adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni citta' e autonomie locali.". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante "norme a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio 1997, n. 3, serie generale. - Il decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1999, n. 113, serie generale. - Il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1999, n. 318 "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999, n. 21, serie generale.

Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (iscrizione scolastica) - Capo VII - Disposizioni in materia di istruzione-Diritto allo studio e professioni vedi in note alle premesse.

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