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 Prot. n.Prot. n. 727
 
Dipartimento per l'Istruzione
D.G. per il personale della scuola
Uff. III
Destinatari
Roma, 31 maggio 2006
Oggetto: Personale ATA - Procedura per l'attribuzione delle posizioni economiche previste dall'art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004 - 2005.
Come è noto, il 10 Maggio 2006 è stato sottoscritto, tra il Miur e le OO.SS. della scuola, l'Accordo nazionale concernente i criteri e le modalità per l'attribuzione della posizione economica orizzontale prevista dall'art. 7 del CCNL 2004–2005 per la valorizzazione professionale del personale ATA.
Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale omogeneità di applicazione nei confronti del personale aspirante al beneficio economico, di cui all'Accordo del 10 maggio 2006, si ritiene utile informare le SS.LL. sui criteri e sulle procedure da adottare sulla base di quanto convenuto nella sede prevista dall'art. 9 dello stesso Accordo.
A tale proposito si pregano le SS.LL. di volere individuare in ogni CSA un referente cui affidare l'incarico di supportare e coordinare le attività delle istituzioni scolastiche, dandone comunicazione anche alla scrivente Direzione.
  1. Gestione delle domande - Competenza delle scuole e dei CSA -
    Il dirigente dell'istituzione scolastica competente a ricevere le domande verifica esclusivamente che i titoli autocertificati dagli interessati siano quelli previsti dalla tabella di valutazione. Non è di competenza della scuola la valutazione dei citati titoli che verrà effettuata in automatico dal programma informatico di gestione delle domande messo a disposizione delle istituzioni scolastiche. Tale programma attribuirà il punteggio sulla base della tabella prevista dall'Allegato 2.
    Le scuole, pertanto, dovranno effettuare soltanto una verifica di congruità di quanto dichiarato con l'autocertificazione rispetto alle voci previste dalla tabella di valutazione.
    Ne consegue che nelle scuole non vanno istituite specifiche commissioni o gruppi di lavoro per la verifica dei titoli. Le scuole provvedono ad acquisire al Sistema Informativo tutti i dati relativi all'aspirante ivi compresi i punteggi relativi ai titoli autocertificati.
    I Csa, dal canto loro, sulla base dei dati inseriti al sistema, pubblicano le graduatorie provinciali.

  2. Personale avente titolo alla partecipazione
    Ha titolo a presentare la domanda tutto il personale indicato nell'art. 1 dell'Accordo del 10 maggio 2006, ivi compreso quello, di ruolo anche con rapporto di lavoro a tempo parziale.
    In tale caso l'importo di ciascuna posizione, stabilita dall'art. 7, è erogato in proporzione alla quota della prestazione lavorativa e fino a quando l'interessato rimane in tale posizione.
    Può presentare domanda anche il personale dichiarato parzialmente inidoneo a condizione che l'inidoneità certificata e indicata nel relativo contratto individuale di lavoro non impedisca lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni previste dall'art. 7;
    Non può partecipare alla procedura il personale:
    • già collocato a riposo;
    • che abbia già presentato domanda di pensionamento dal 1 settembre 2006;
    • che già fruisca di trattamento di pensione più part-time o che abbia chiesto di fruirne dal 1 Settembre 2006.

  3. Titoli di studio
    I titoli di studio valutabili sono esclusivamente quelli previsti dalla tabella dei titoli (All.2). I titoli di cui ai punti 7 e 8 si riferiscono a qualsiasi tipologia di diploma di laurea (triennale, quadriennale o quinquennale).
    Il sistema provvederà ad attribuire al candidato il punteggio totale dei titoli di studio (Sez C) che sarà determinato dalla somma del punteggio rispettivamente riportato nella sez C1 e nella sez. C2 del modello di domanda.

  4. La valutazione dei servizi
    La valutazione dei titoli di servizio, (sia che trattasi di servizio di ruolo che servizio non di ruolo), va presa in considerazione solo se nell'anno scolastico di riferimento si sono superati i 6 mesi o superati i 180 giorni. Qualora il servizio sia stato prestato in periodi diversi, purchè nello stesso anno scolastico, e in scuole diverse, i periodi si sommano e si valutano se superano i sei mesi. Non si sommano i periodi di servizio riferiti ad anni scolastici diversi
    Il servizio valutabile è solo quello prestato in qualità di personale ATA della scuola statale con esclusione, pertanto, di servizi prestati in attività d'insegnamento.
    Sono valutabili tutti i periodi di effettivo servizio, compresi quelli di assenza validi a tutti i fini come anzianità di servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L. Tale criterio trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza per congedi parentali, ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art.19, comma 14 del CCNL 2002/05.
    In tale ambito rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata corrisposta remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2002-2005 (artt. 12-19 del CCNL).
    Sono altresì valutabili :
    • i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (es. sciopero);
    • il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati in costanza di rapporto di impiego, che è considerato servizio effettivo nella medesima qualifica;
    • il servizio svolto dal personale ATA ex enti locali alle dirette dipendenze di amministrazioni provinciali e comunali, anche prima del passaggio allo Stato, purchè prestato in scuole statali su profili che hanno trovato la corrispondenza nella tabella A allegata all'accordo del 20/7/2000, recepito nel D.I. 5/4/2001;
    • il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL4/8/95 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerente.

    Il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o coordinatore amministrativo a tempo determinato è considerato come servizio prestato in altro profilo professionale e valutato secondo i valori espressi al punto 2 della tabella di valutazione dei titoli.

  5. Crediti professionali
    I titoli relativi ai crediti professionali, incarichi specifici, punti 9 e 10 della tabella di valutazione, vanno considerati senza nessun riferimento temporale e, pertanto, il relativo punteggio va assegnato solo sulla base dell'attribuzione dell'incarico ai sensi degli articoli contrattuali indicati, purchè formalmente attribuito entro il 31.12.2005. Ovviamente, per lo stesso anno scolastico, il servizio prestato dall'assistente amministrativo che ha svolto l'incarico per la sostituzione del DSGA e che fruisce del punteggio di cui al punto 10 della tabella, va valutato secondo le modalità ed i valori espressi al punto 1 della tabella medesima.
    La valutazione dei titoli relativi alla formazione di cui al punto 11 della citata tabella si riferisce anche alla formazione erogata attraverso corsi di aggiornamento.
    Le attività formative sono valutabili a prescindere dalla loro durata. E' valutabile qualsiasi attività di formazione e aggiornamento promossa e/o autorizzata/riconosciuta dall'Amministrazione, promossa o autorizzata dalle istituzioni scolastiche, ovvero promossa da Enti accreditati o riconosciuti con formale provvedimento. Rientrano in questa fattispecie le attività promosse dalla C.R.I. dalle A.S.L. e dai Vigili del Fuoco.
    Analogamente vanno valutate anche le attività di formazione e aggiornamento svolte dal personale ATA ex dipendente degli enti locali prima del 1/1/2000 se promosse dall'ente locale o dalla scuola ove prestavano servizio.


    IL DIRETTORE GENERALE
    f.to Giuseppe Cosentino


Destinatari

Ai Direttori Generali Regionali
Loro Sedi
aggiornato: 02/03/2010
 
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