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  Circolare n. 32
  Prot. AOODGOSN 2929
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica
Destinatari
Roma, 14 marzo 2008
Oggetto: Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008
La conclusione del primo ciclo di istruzione è il punto di arrivo di un itinerario importante per ogni studente e segna l’avvio del percorso nel secondo ciclo per assolvere all’obbligo di istruzione e raggiungere una qualifica o un diploma entro il 18° anno di età. Per questa ragione i relativi processi di verifica e di valutazione assumono un rilievo significativo per gli studenti, per i docenti, per i genitori e per le singole istituzioni scolastiche.

Il quadro normativo è composito, anche a seguito di recenti provvedimenti legislativi, e prevede una pluralità di interventi che le istituzioni scolastiche statali e paritarie devono mettere in atto. La gestione coerente dei diversi processi è un impegno delle scuole e dell’amministrazione scolastica nella prospettiva di costruire un sistema di valutazione affidabile, valido, trasparente e funzionale al miglioramento della preparazione degli studenti.
  1. Quadro normativo

    Le fonti normative che confluiscono a comporre il quadro di riferimento sono diverse:

    1. Legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 – “Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008..” e, in particolare, l’articolo 1, comma 4, lettere a e b, relativamente al ripristino del giudizio di ammissione e all’istituzione di una prova scritta a carattere nazionale per l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
    2. Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – “Norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione” e, in particolare, gli articoli 8 e 11 relativi alla valutazione, scrutini ed esami.
    3. Ordinanza ministeriale 31 maggio 2001, n. 90 relativa alle norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali.
    4. Decreto ministeriale 31 luglio 2007, concernente le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e, in particolare, il capitolo riferito all’Organizzazione del curricolo e lo specifico riferimento ai “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”.
    5. Direttiva ministeriale 19 dicembre 2007, n. 113 per il recupero e il sostegno nella scuola secondaria di I grado.
    6. Direttiva ministeriale 25 gennaio 2008, n. 16 (Registrata dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2008 R.1/252) relativa allo svolgimento della prova nazionale per l’esame di Stato al termine del primo ciclo di istruzione.

    Gli interventi valutativi al termine del primo ciclo tengono conto, naturalmente, dell’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni e, progressivamente, devono essere resi coerenti con lo scenario degli assi culturali e delle competenze chiave definiti (cfr. Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139).

  2. Interventi per migliorare i livelli di apprendimento e valutazione finale degli studenti

    La valutazione finale è, per la scuola, una verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto per favorire il raggiungimento di livelli adeguati di apprendimento per ciascuno. La possibilità di migliorare tali livelli ha le radici nella ricchezza degli ambienti di apprendimento e nell’efficacia dell’insegnamento. Per raggiungere tale scopo può essere opportuno utilizzare la flessibilità didattica e organizzativa dell’autonomia scolastica (articoli 4 e 5 del DPR n. 275/1999).

    In questa direzione si colloca la direttiva ministeriale n. 113/2007 che mira a promuovere interventi di recupero in italiano e in matematica a partire dal primo anno di corso. L’iniziativa consegue anche agli esiti delle rilevazioni internazionali che hanno messo in evidenza situazioni di criticità nella preparazione dei quindicenni italiani in alcune discipline.

    Relativamente ai criteri da seguire per l’analisi delle proposte avanzate dalle singole istituzioni scolastiche per accedere ai contributi per le attività di sostegno, previsti dalla citata direttiva, è bene prioritariamente considerare le istituzioni scolastiche che registrano situazioni di maggiore incidenza di debiti scolastici rilevati al termine del primo quadrimestre nelle classi prime; sono da sostenere con particolare attenzione i progetti finalizzati al recupero in italiano e in matematica; con riferimento ai contenuti dei progetti è opportuno privilegiare le situazioni in cui l’attività di recupero preveda l’organizzazione degli alunni per gruppi di livello sotto la guida di insegnanti della scuola non necessariamente titolari delle classi coinvolte.

  3. Scuola primaria

    Le procedure per la valutazione finale degli alunni di scuola primaria sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. Il passaggio e l’ammissione degli alunni della scuola primaria da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Dopo l’abrogazione dell’art. 145 del Testo unico in materia di istruzione, il Consiglio di interclasse non ha più alcuna competenza in merito all’eventuale non ammissione di alunni alla classe successiva.

    3.1 Scrutini finali

    Il passaggio da un periodo didattico ad un altro avviene per scrutinio, rispettivamente al termine del 1° e del 3° anno, nonché al termine del 5° anno di corso per il passaggio al primo periodo della scuola secondaria di I grado; è determinato a seguito di valutazione positiva oppure è diniegato in caso di valutazione negativa complessiva con decisione assunta collegialmente ed a maggioranza dai docenti della classe.

    L’ammissione alla classe successiva all’interno di un medesimo periodo didattico, al termine rispettivamente del 2° e del 4° anno di corso, può essere diniegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente e all'unanimità dai docenti della classe, e solamente in casi eccezionali e con specifica motivazione.

    Gli elementi di valutazione trimestrale/quadrimestrale desunti dal documento di valutazione, relativi alle discipline, alle attività opzionali/facoltative e al comportamento, costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio al periodo successivo o per l’ammissione alla classe successiva all’interno del medesimo periodo; tale giudizio viene certificato con l’apposito attestato allegato o inserito nel documento di valutazione.

    Gli scrutini finali avvengono, secondo un calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno, il docente specialista per l’insegnamento della lingua straniera e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.

    Possono essere acquisite relazioni dedicate da parte del personale che in posizione di esperto o di docente esterno alla classe abbia svolto attività opzionale o integrativa. Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da lui delegato.

    3.2. Istruzione familiare e scuola non statale e non paritaria

    Gli alunni che assolvono all’obbligo attraverso l’istruzione familiare - attività di istruzione primaria svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi – o presso scuole non statali non paritarie sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità in una scuola primaria statale o paritaria del territorio.

    Gli esami di idoneità si svolgono dinanzi alla commissione istituita nella scuola statale o paritaria, composta da tre insegnanti, nominati dal dirigente tra i designati dal collegio dei docenti. Nei casi in cui gli alunni esterni siano molto numerosi possono essere formate più commissioni in una medesima scuola statale o paritaria.

    Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice e corredate dal programma dell’attività svolta, devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie entro il 30 aprile.

    Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a, 3a, 4a e 5a e al 1° anno della scuola secondaria di I grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età.

    Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all’anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado.

  4. Scuola secondaria di I grado

    La valutazione finale degli alunni di scuola secondaria di I grado – scrutini finali ed esame di Stato – è disciplinata dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e comprende, per effetto della legge 176/2007, il giudizio di ammissione all’esame e la prova nazionale.

    4.1 Scrutini finali

    Il passaggio e l’ammissione degli alunni da una classe alla successiva avvengono sulla base della valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Preliminarmente, ai sensi del citato articolo 11, comma 1 e ai fini della validazione dell’anno scolastico, prima di procedere allo scrutinio vero e proprio, dovrà essere accertata per ciascun alunno la frequenza alle lezioni per almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, rideterminato eventualmente sulla base delle effettive giornate di svolgimento delle attività didattiche, considerando gli impedimenti di natura oggettiva intervenuti in corso d’anno. Il mancato raggiungimento del limite previsto, pur considerando le eventuali deroghe stabilite dagli organi di istituto, comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.

    Il passaggio dal periodo didattico biennale al 3° anno avviene per scrutinio; è determinato con decisione assunta collegialmente dai docenti della classe. L’ammissione alla classe successiva all’interno del periodo didattico avviene in via ordinaria e può essere diniegata esclusivamente con decisione assunta collegialmente dai docenti della classe in casi motivati.

    Gli elementi di valutazione trimestrale/quadrimestrale desunti dal documento di valutazione, relativi alle discipline, alle attività opzionali/facoltative e al comportamento, costituiscono la base del giudizio finale per il passaggio al periodo successivo o per l’ammissione alla classe successiva all’interno del periodo. Gli scrutini finali avvengono secondo il calendario fissato dal dirigente scolastico, alla presenza dei docenti di classe, ivi compresi il docente di sostegno e, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, il docente di religione.

    Il personale che in posizione di esperto o di docente esterno alla classe abbia svolto attività opzionale o integrativa non partecipa allo scrutinio; ai fini di una compiuta valutazione degli alunni, può fornire eventualmente alla Commissione una relazione sulle risultanze delle attività svolte da ciascun alunno.

    Le sedute di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da un docente della classe da lui delegato.

    4.2 Esami di idoneità

    Possono accedere alle classi 2a e 3a, mediante esame di idoneità, i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile 2008, rispettivamente, l'11° e il 12° anno di età e che siano stati ammessi alla prima classe della scuola secondaria di I grado, nonché i candidati che abbiano conseguito tale ammissione, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

    L’esame di idoneità può essere sostenuto presso una scuola secondaria di I grado, statale o paritaria. I candidati esterni che provengano da una medesima scuola non statale e non paritaria possono presentare domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola secondaria di I grado del territorio.

    Le domande di partecipazione agli esami di idoneità, redatte in carta semplice corredate dal programma dell’attività svolta, devono essere presentate ai capi d’istituto delle scuole statali o paritarie del territorio entro il 30 aprile.

    4.3 Esame di Stato

    Per effetto della legge 176/2007 viene reintrodotto da quest’anno il giudizio di ammissione all’esame. Nello scrutinio – che riguarda soltanto gli alunni per i quali l’anno scolastico è stato validato - i docenti esprimeranno un giudizio di idoneità o non idoneità per l’ammissione all’esame sulla base della valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell’anno scolastico. Il giudizio finale terrà conto dei giudizi sintetici espressi sulle singole discipline, sulle attività opzionali/facoltative, sul comportamento e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità ed alle attitudini dimostrate.

    I docenti della classe procederanno alla predisposizione della relazione finale nella quale saranno presentate le attività della classe unitamente agli insegnamenti effettivamente svolti, alle linee didattiche seguite, agli interventi effettuati, compresi quelli integrativi e la sintesi a consuntivo della programmazione educativa e didattica.

    La scheda individuale di valutazione, completa di giudizi sintetici relativi alle singole discipline, alle attività opzionali/facoltative e al comportamento e del giudizio globale conclusivo del terzo anno, potrà consentire una conoscenza dei risultati cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali. Per gli altri adempimenti preliminari all’esame si rinvia alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nell’Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che rimane la base di riferimento per le procedure relative allo svolgimento dell’esame di Stato.

    4.3.1 Prove di italiano, lingue comunitarie, matematica ed elementi di scienza e tecnologia

    Sulla base della consolidata e sperimentata prassi è prevista l’effettuazione di prove scritte di italiano, lingue comunitarie, matematica ed elementi di scienza e tecnologia, da svolgersi in giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalla commissione esaminatrice di ciascuna scuola. Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica.

    La prova scritta di italiano viene formulata in modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. La prova dovrà accertare la coerenza e l’organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.

    Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:

    • esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
    • trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
    • relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.

    Per quanto riguarda le lingue comunitarie, anche sulla base delle esperienze condotte nello scorso anno scolastico, i collegi dei docenti procederanno per tempo a deliberare la modalità di svolgimento della prova scritta, scegliendo tra le seguenti ipotesi:

    1. prova scritta articolata su contenuti afferenti la prima e la seconda lingua comunitaria, che potrà attuarsi in forme differenziate (elaborato, composizione, questionario, simulazione di dialogo, ecc.);
    2. prove scritte separate in giorni diversi per le due lingue comunitarie insegnate;
    3. prova scritta della prima lingua comunitaria insegnata e conseguente specifica trattazione e valutazione della seconda lingua comunitaria in sede di colloquio pluridisciplinare.

    La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa. Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità. Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali. La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

    Durante le prove d’esame è tassativamente vietato l’uso di telefoni cellulari.

    4.3.2 Prova nazionale

    La prova scritta a carattere nazionale prevista dalla legge n. 176/2007 è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli definiti annualmente dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi). Con la Direttiva n. 16 del 25 gennaio 2008 se ne precisano finalità, contenuti e modalità per l’anno scolastico 2007-2008 nel quale la prova, una novità assoluta per il nostro sistema di istruzione, troverà attuazione secondo criteri di gradualità e flessibilità.

    1. Finalità

      La prova standardizzata all’interno dell’esame di Stato è un’opportunità per l’arricchimento della qualità della valutazione degli alunni. La citata direttiva prevede che la prova concorra ad integrare gli elementi di valutazione degli alunni, aiutando a verificarne i livelli di apprendimento. I criteri di incidenza e di peso della prova nazionale sulla valutazione complessiva in sede di esame di Stato, formalizzati nella seduta di insediamento della Commissione, sono rimessi alla autonoma determinazione della Commissione esaminatrice stessa.

      I risultati della prova concorrono, inoltre, alla conoscenza dei livelli di apprendimento di talune discipline conseguiti al termine del 1° ciclo dagli alunni sul territorio nazionale. Per l’anno scolastico in corso, tenendo conto del breve tempo intercorso tra l’emanazione della legge e la prima attuazione, la prova mantiene, naturalmente, un carattere esplorativo nella prospettiva di costruire, in collaborazione con le scuole e con i docenti, soluzioni a regime con compiuta validità scientifica.

    2. Contenuti

      L’impostazione e la struttura della prova nazionale si avvalgono della esperienza acquisita dall’Invalsi nelle rilevazioni nazionali e internazionali sugli apprendimenti, nonché della conoscenza delle prassi didattiche. Per l’anno scolastico 2007-2008 la prova nazionale riguarderà italiano e matematica, ad integrazione delle prove scritte già previste per tali discipline. La tipologia di prova scelta dal Ministro tra quelle predisposte dall’Invalsi ha le seguenti caratteristiche.

      La prova è divisa in due sezioni. La prima, che riguarda l’italiano è divisa in due parti: parte A – comprensione della lettura, ovvero testo narrativo seguito da quesiti; parte B – riflessione sulla lingua, serie di quesiti su conoscenze grammaticali. I quesiti sono sia a scelta multipla sia a risposta aperta. Nella seconda, che riguarda la matematica, si propongono quesiti a scelta multipla e a risposta aperta sulle seguenti aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni.

      Per le minoranze linguistiche tedesche e slovene i testi della prova verranno predisposti in lingua madre.

    3. Somministrazione, correzione e valutazione

      La prova nazionale viene riprodotta in sede nazionale in copia per ciascun alunno e consegnata per tempo agli Uffici scolastici provinciali in appositi plichi predisposti per ciascuna scuola e per ciascuna classe. I plichi sigillati verranno prelevati dai dirigenti scolastici, secondo le modalità definite dagli Uffici scolastici provinciali, per la messa a disposizione dei presidenti di commissione. Il plico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria conterrà anche le istruzioni per lo svolgimento della prova, e, per le scuole che accolgono alunni con disabilità visiva, una copia della prova su supporto digitale.

      La somministrazione della prova avverrà su tutto il territorio nazionale martedì 17 giugno 2008. La scelta di tale giornata per lo svolgimento contestuale della prova nazionale sull’intero territorio è conseguente alla differenziata situazione dei calendari scolastici che, per questo anno, non ha consentito di razionalizzare il calendario delle prove di esame. È opportuno precisare che tale data unica per la prova nazionale non inficia l’ordine temporale di svolgimento delle altre prove d’esame, la cui calendarizzazione è rimessa alle singole istituzioni scolastiche.

      L’apertura dei plichi sarà effettuata al mattino dello stesso giorno, ad opera del presidente della commissione d’esame e alla presenza di alunni in rappresentanza delle classi d’esame, con opportuna verbalizzazione della procedura seguita. Dopo la consegna dei test e le necessarie istruzioni, gli alunni avranno due ore di tempo per lo svolgimento della prova.

      Dopo l’effettuazione della prova, i commissari procederanno alla correzione, secondo il calendario fissato nella seduta di insediamento, avvalendosi delle apposite griglie predisposte dall’Invalsi e custodite a cura del presidente di commissione.

      I dirigenti degli Uffici scolastici provinciali sono invitati ad organizzare apposita conferenza di servizio dei presidenti di Commissione nelle giornate che precedono la somministrazione della prova per illustrare finalità della medesima e criteri di svolgimento.

    4. Attività di preparazione e di supporto

      In preparazione della prova nazionale, le istituzioni scolastiche, sono invitate a verificare la correttezza della rilevazione dei dati relativi agli alunni partecipanti all’esame. Tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie provvederanno a collegarsi con il sito dell’Invalsi (www.invalsi.it) alla voce “esami di stato secondaria di I grado” per la verifica dei propri dati anagrafici, delle classi del terzo anno di corso e del rispettivo numero di alunni; dovranno, altresì indicare gli eventuali studenti con disabilità visiva e il relativo supporto da utilizzare, nonché l’eventuale numero di candidati esterni.

      L’Invalsi metterà in linea sul proprio sito schemi, esempi e altri elementi di guida allo svolgimento delle prove per facilitare la comprensione della natura, dell’impostazione e dell’articolazione della prova da parte dei docenti.

      Sono previsti appositi incontri di informazione e di approfondimento rivolti ai responsabili o delegati degli Uffici scolastici regionali e provinciali sia relativamente agli aspetti tecnico-gestionali sia sotto il profilo tecnico e professionale.

      Entro la metà di aprile, gli Uffici scolastici provinciali realizzeranno apposite conferenze di servizio con i dirigenti scolastici, i quali cureranno successivamente incontri con i docenti interessati, in modo da assicurare un corretto svolgimento della prova.

      Sarà cura dei dirigenti scolastici, in collaborazione con i docenti interessati, fornire una puntuale e chiara informazione ai genitori degli alunni che affronteranno l’esame di Stato.

      Dal 17 marzo 2008 è attivo un apposito servizio di FAQ sugli esami di Stato per il I ciclo di istruzione nel portale del Ministero (www.pubblica.istruzione.it), aperto ai diversi quesiti delle scuole sulle procedure e sullo svolgimento delle prove, inclusa quella scritta nazionale (provanazionale@istruzione.it). Il servizio sarà collegato al sito dell’Invalsi per gli aspetti tecnici specifici.

    4.3.3 Colloquio pluridisciplinare

    Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell’alunno. Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole sottocommissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate.

    Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.

    4.3.4 Giudizio finale

    Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, del giudizio finale di ammissione all’esame, delle prove scritte – inclusa quella nazionale - e del colloquio pluridisciplinare, la sottocommissione esaminatrice che, comunque, è chiamata ad operare collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio, formula un motivato giudizio complessivo. Tale giudizio, se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di “OTTIMO”, “DISTINTO”, “BUONO” e “SUFFICIENTE”; se negativo, con il giudizio di “NON LICENZIATO”.

    4.3.5 Prove suppletive

    Le prove suppletive degli esami di Stato per gli alunni assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico e, comunque, non oltre il 3 settembre 2008. Nello svolgimento di tali prove devono essere seguiti gli stessi criteri indicati per la sessione ordinaria; per quanto riguarda lo svolgimento della prova scritta nazionale suppletiva si precisa che essa potrà essere espletata, a seconda delle singole situazioni, il 27 giugno oppure il 2 settembre 2008. Al riguardo verranno fornite opportune indicazioni.

  5. Disposizioni per particolari tipologie di alunni

    1. Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)

      Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si ricorda che essi hanno diritto all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, oltre all’assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.

    2. Alunni con disabilità

      La valutazione finale degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata sulla base del piano educativo individualizzato, al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle loro potenzialità ed ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali.

      Per l’esame di Stato i docenti preposti al sostegno degli alunni con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico. Tali prove hanno comunque valore equipollente ai fini della valutazione dell’alunno. La sottocommissione potrà assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte degli alunni con disabilità.

      Per quanto riguarda gli alunni con disabilità visiva, verrà utilizzato il supporto digitale della prova nazionale da convertire nelle forme previste, impiegando le strumentazioni in uso (braille, lettura digitale, sintetizzatore vocale).

      Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni con disabilità è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001) e concorre ad assicurare la frequenza negli istituti di istruzione secondaria superiore.

      Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni con disabilità.

    3. Alunni con cittadinanza non italiana

      Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana.

      Indicazioni per le misure di accompagnamento utili agli alunni con cittadinanza non italiana per conseguire il titolo finale sono fornite dalle linee guida predisposte da questo Ministero con circolare n. 24/2006.

      Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l’esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.

    4. Candidati esterni

      In base al divieto contenuto nell’art. 1-bis, c. 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo cui “Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali”, gli studenti che stanno frequentando la 3.a classe presso scuole non statali e non paritarie, devono presentare domanda per sostenere l’esame presso scuole statali o paritarie entro il 10 aprile.

      Per qualsiasi candidato esterno che intenda sostenere l’esame di Stato presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le disposizioni previste dal comma 6, art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: “All'esame di Stato … sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.”

      Anche per tali candidati esterni vale la data del 10 aprile 2008 come termine ultimo per la presentazione delle domande per sostenere l’esame di Stato presso scuole statali o paritarie.

    5. Alunni in ospedale

      Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggerisce modalità derogatorie per lo svolgimento dell’esame.

    6. Adulti

      Per gli adulti, compresi quelli iscritti ai Centri Territoriali Permanenti, in considerazione della particolare ridefinizione in atto del sistema di istruzione degli adulti e nella prospettiva di individuare per esso specifiche e congrue modalità applicative della prova nazionale, in prima applicazione si soprassiede alla somministrazione della prova stessa, con riserva di darne successiva appropriata configurazione. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, e, in particolare, quelle sedi di Centri Territoriali Permanenti (CTP) che organizzano corsi per adulti (ex-corsi sperimentali per lavoratori 150 ore), per le finalità di cui all’ordinanza ministeriale 134/2000, art. 5, in applicazione di quanto già definito con circolare n. 28/2007, possono indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di Stato per il conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria di I grado a favore di coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione. Per lo svolgimento di tali sessioni di esame, le istituzioni scolastiche interessate possono procedere agli opportuni adattamenti relativi a durata, modalità di svolgimento e contenuti delle prove, composizione delle commissioni esaminatrici.

  6. Certificazione delle competenze

    Sia il decreto legislativo n. 59/2004 che il D.P.R. n. 275/1999 prevedono la messa a punto di modelli di certificazione delle competenze.

    Peraltro, le Indicazioni per il curricolo riservano appositi spazi dedicati ai “traguardi per lo sviluppo della competenza”, connessi alle diverse discipline di studio. La ricerca di sintesi in atto, propedeutica a fornire più puntuali indicazioni per sperimentare ipotesi certificative in vista della messa a regime della disposizione sopra richiamata, ha trovato attuazione in una prima raccolta di esperienze in collaborazione con una rete di scuole, indicate dagli Uffici scolastici regionali, e in un apposito seminario nazionale di produzione, al termine del quale sono stati raccolti utili elementi di guida.

    Sia la documentazione raccolta che gli esiti del seminario saranno disponibili a partire dal prossimo 2 aprile sul sito www.wikicompetenze.it. Il sito è un ambiente interattivo nel quale dirigenti scolastici e docenti delle scuole del primo ciclo potranno inserire commenti e suggerimenti per gli ulteriori sviluppi nella messa a punto di proposte di certificazione delle competenze.



IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto


Destinatari

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
per la Provincia di
T R E N T O

Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O

All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
B O L Z A N O

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
A O S T A

Agli Uffici Scolastici provinciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie
LORO SEDI

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro
SEDE

All’Ufficio Legislativo
SEDE
aggiornato: 02/03/2010
 
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