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  Prot. n.18/Dip/segr.
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Allegati Destinatari
Roma, 28 gennaio 2008
Oggetto: Promozione delle eccellenze. Legge 11 gennaio 2007 n. 1. Il quadro di una nuova area di azione.
Tra i compiti fondamentali dell'istruzione vi è quello di favorire lo sviluppo dei talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente, nello spirito della Costituzione, laddove, peraltro, all'art. 34, prevede che "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". Ogni scuola, la cui autonomia è costituzionalmente garantita, deve offrire ai propri studenti le opportunità per la crescita e la formazione assicurando la messa in campo di tutte le misure necessarie a questo scopo. Al dovere per lo studente di partecipare attivamente all'attività di istruzione corrisponde il diritto al riconoscimento dei livelli elevati di conoscenza e di competenza raggiunti.

Con la Legge 11 gennaio 2007 n. 1, art.1, comma 1 lett. d, si definisce, per la prima volta in modo formale, l'impegno pubblico per promuovere le eccellenze degli studenti, con l'adozione di misure specifiche e l'assegnazione annuale di 5.000.000 di euro. Non ci sono precedenti nel nostro Paese per una così chiara e sistematica attenzione alla valorizzazione di risultati elevati e capacità avanzate degli studenti. Lo scopo è quello di ampliare la fascia dei giovani motivati, eccellenti e preparati, non di accrescere la selezione o le disomogeneità esistenti. Così si facilita il miglioramento dell'atmosfera nelle classi, si evidenziano modelli positivi di riferimento, si motivano gli studenti a puntare verso l'alto e si contrastano atteggiamenti remissivi o fatalistici nei confronti dell'insuccesso scolastico.

Con legge si introduce pertanto un'innovazione del quadro di riferimento del sistema scolastico, si dà rilievo ai risultati di eccellenza nei percorsi d'istruzione e formazione, avviando così una modifica strutturale nell'ordinamento non riconducibile ad un'idea progettuale meramente aggiuntiva.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23-1-2008 del decreto legislativo 29/12/07 n. 262 di attuazione della citata legge n. 1 del 2007, si conclude l'iter di definizione dell'impianto normativo, per realizzare un sistema di individuazione e di valorizzazione delle eccellenze degli studenti, ottenute a vario titolo, sulla base dei percorsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e paritarie.

Per concretizzare questo processo è richiesto l'impegno di ogni scuola ed un'assunzione di responsabilità del sistema scolastico nel suo insieme.


Le finalità
Il decreto legislativo prevede l'incentivazione delle eccellenze (art.1) al fine di valorizzare la qualità dei percorsi compiuti e di riconoscere i risultati elevati. E' una misura per innalzare il livello di apprendimento degli studenti, incoraggiando il proseguimento del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnici e professionali e nella formazione tecnica superiore. Il risultato raggiunto nei percorsi di "eccellenza" è riconosciuto e certificato e garantisce l'acquisizione di crediti formativi e varie forme di premiazione.

Il contesto
Il decreto si colloca nel contesto di una rinnovata attenzione al percorso d'istruzione e formazione, con significative decisioni in più ambiti: rigorosità della scuola attraverso il saldo dei debiti formativi (D.M. n. 42 e D.M. n. 80 del 2007 e OM n. 92/2007) e rivisitazione della valutazione nel primo ciclo con la certificazione finale delle competenze (C.M. n. 28 / 2007), la reintroduzione del giudizio di ammissione e l'inserimento di una prova nazionale all'interno dell'esame di stato per la scuola secondaria di primo grado (legge di conversione n. 176/ 2007). La composizione mista delle commissioni negli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore (legge n. 1 dell'11 gennaio 2007), da un lato, e l'analisi delle competenze sulla base di standard globali con la partecipazione, ormai corrente, a indagini internazionali, dall'altro, ridisegnano lo scenario di riferimento per le scuole, per i docenti e per gli studenti.

In questa ottica sono altresì da considerare la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici per i corsi di laurea universitari per i quali la legge prevede l'accesso programmato e i percorsi di orientamento attivo previsti da due recenti decreti legislativi paralleli (1) già approvati ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La valorizzazione delle eccellenze è anche una misura di contrasto ai livelli insoddisfacenti di apprendimento evidenziati nelle indagini internazionali (OCSE-PISA 2006), in particolare per il ridotto numero di studenti che si collocano nelle fasce elevate di competenza. Le misure e le modalità di un'azione coerente per la promozione dell'eccellenza possono derivare da esperienze già messe in opera, quali le olimpiadi nazionali e internazionali, i certami in varie discipline scientifiche ed umanistiche, gare in ambiti professionali e da esplorazioni innovative compiute. Non si tratta, quindi, di pratiche ed esperienze del tutto nuove, ma senza precedenti è il riconoscimento istituzionale e il carattere permanente del provvedimento.

Criteri e procedure
Per gli studenti delle scuole secondarie, statali e paritarie, cui il decreto è rivolto, si apre una stagione di grande importanza. Le azioni di promozione sono rivolte a tutti, a prescindere dal tipo di scuola frequentata (art. 2 comma 3): è un'opportunità che deve essere disponibile per tutti con la rimozione di eventuali ostacoli alle pari opportunità (art. 2 comma 3). I campi di riferimento, le specifiche discipline, le aree pluridisciplinari e i settori avanzati di carattere tecnico e professionale rispecchiano la pluralità e la ricchezza delle esperienze che compongono il percorso di istruzione. Si prendono in considerazione sia esiti individuali sia traguardi di gruppo (art. 2 comma 4) e si può tenere conto delle votazioni scolastiche (art. 2 comma 6), che vengono in questa prospettiva pienamente valorizzate, nonché dei sistemi di certificazione ad alto livello di standardizzazione e con validità internazionale, ormai sviluppati nel settore delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche (art. 2, comma 5).

Riconoscimenti
Il raggiungimento di livelli elevati di apprendimento è motivo di soddisfazione in sé, sia per gli studenti che per i docenti interessati. Il decreto prevede la certificazione delle eccellenze e l'acquisizione di crediti per facilitare il percorso scolastico e testimoniare l'apprezzamento della scuola per i traguardi raggiunti.

Varie forme di incentivo sono individuate come ulteriore sostegno all'eccellenza e possono tradursi, per i vincitori di gare o competizioni in ambito culturale o artistico, in misure quali il conferimento di benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei e luoghi di cultura; per coloro che conseguono risultati di eccellenza nell'ambito di competizioni a carattere professionale sono previsti: l'ammissione a tirocini formativi, la partecipazione a iniziative formative di vario genere, i viaggi di istruzione e le visite presso centri specialistici, nonché, con criteri da adattare alle singole situazioni, benefici economici o altri riconoscimenti da determinare ( art. 4).

La prima attuazione nel 2007
In coerenza con gli orientamenti illustrati, nel 2007 si è proceduto ad una prima attuazione, in via sperimentale, della promozione delle eccellenze.

In sintonia con quanto introdotto dalla legge n.1/ 2007, per quanto concerne l'esame di Stato, si è individuato nel conseguimento della lode un primo importante indicatore di eccellenza. Con la Direttiva n. 65/2007, infatti, è stato stabilito un premio, consistente nell'assegnazione di un buono di 1.000 euro pro capite, finalizzato per l'acquisto di libri ed altri sussidi didattici, testi universitari e abbonamenti a riviste scientifiche, per i circa 3000 studenti che, a conclusione dell'anno scolastico 2006-2007, si sono diplomati con il punteggio di 100 e lode.

E' stato interessato da questa misura lo 0.6% degli studenti dell'ultimo anno di corso, distribuito tra le regioni come risulta indicato nell'allegato "A". Tra le varie regioni si nota una sensibile diversificazione dei risultati relativi al conseguimento della lode. Si rende necessario un monitoraggio accurato, seguito da interventi per assicurare l'attendibilità della valutazione, anche al fine di un pieno rispetto di un principio di equità e delle pari opportunità.

Presso ogni Istituto scolastico, poi, secondo quanto stabilito nell'art. 1 della direttiva n. 65 / 2007, è stata prevista l'istituzione di un apposito registro contenente l'elenco degli alunni che hanno conseguito la votazione di 100 e lode nelle prove d'esame di Stato del precedente anno scolastico, da affiggere all'albo della scuola sede di esame,

Parimenti, a livello nazionale è stato istituito un albo d'onore, pubblicato all'indirizzo www.indire.it/eccellenze, che ha lo scopo di raccogliere i nominativi degli studenti che si sono contraddistinti, conseguendo risultati eccellenti nei diversi ambiti individuati dal decreto e di garantire la consultazione dei dati contenuti, secondo opportuni criteri di pubblicizzazione.

Le risorse finanziarie necessarie per tale riconoscimento del merito sono state accreditate agli Istituti Scolastici frequentati dagli studenti nell'anno scolastico 2006/2007, cui è stato affidato il compito di dare rilievo all'iniziativa, conferendo il premio con apposite cerimonie.

I riconoscimenti in corso
Sempre in via sperimentale, il 18 ottobre 2007 è stata emanata anche la direttiva n. 86, che consente di assegnare un incentivo a quegli studenti che abbiano ottenuto risultati di alto rilievo nell'ambito delle olimpiadi, dei certami, delle gare nazionali o internazionali, relative alle diverse discipline di studio, svolte durante l'anno scolastico 2006/2007 e comunque entro il 31 dicembre 2007.

A seguito di una prima ricognizione delle diverse competizioni realizzate nel corso del 2007, è stato possibile individuare una molteplicità di iniziative, evidenziate nell'allegato "B". Esse sono tutte riconducibili a procedure di confronto e di competizione, che prevedono articolati livelli di selezione. In numerosi e diversificati ambiti culturali di elevata valenza scientifica, umanistica, artistica, linguistica, tecnologica e tecnico-professionale si realizzano già da tempo olimpiadi a carattere nazionale ed internazionale, certamina e premi, aperti a studenti o a gruppi di studenti di tutte le regioni .

Nell'ambito della necessaria ricognizione delle gare e dei loro esiti, sono stati affidati all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) compiti di gestione, monitoraggio e sviluppo dell'intera azione.

La messa a regime
La messa a regime delle attività previste per la promozione delle eccellenze richiede la predisposizione di alcuni specifici strumenti di azione. In primo luogo occorre dar vita ad un sistema corrente di accreditamento di vari soggetti anche a livello comunitario.
Per quanto concerne il sistema di accreditamento, debbono essere rispettati alcuni criteri. Innanzi tutto i soggetti promotori delle gare debbono fare riferimento ad autorità scientifiche significative, quali ad esempio Università, Accademie, Istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire la credibilità scientifica e la valenza culturale delle azioni intraprese e la conseguente validità dei risultati. Inoltre ai promotori è richiesta capacità operativa e capillarità di presenza sul territorio, associate ad esperienze già realizzate, nazionali o internazionali, per assicurare l'affidabilità dell'organizzazione e la significatività della gara. Deve essere accertato il rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nella procedura di selezione, nonché nella pubblicità dei risultati ottenuti, al fine di consentire pari opportunità di partecipazione ed equità in tutte le fasi della gara.

Il Piano per l'anno scolastico in corso, così come i piani per i prossimi anni, definito con apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, conterrà un programma nazionale per le eccellenze che avrà massima diffusione fra i soggetti interessati, le scuole, i docenti, gli studenti ed i loro genitori.

Ogni anno i risultati di eccellenza conseguiti dagli studenti saranno resi pubblici per ogni istituzione scolastica, statale e paritaria, attraverso l'Albo nazionale. Le informazioni contenute nell'Albo, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le Università, le Accademie, le istituzioni di ricerca e le imprese.

Una sfida per le scuole dell'autonomia
Nell'ambito della propria autonomia, le scuole possono influire significativamente sulla progressione formativa degli studenti. Il raggiungimento di risultati elevati può essere un fattore che qualifica il Piano dell'offerta formativa (articolo 1, comma 4) e un antidoto rispetto ai rischi del non miglioramento dei livelli di apprendimento. E' indispensabile che le istituzioni scolastiche coinvolgano, progressivamente, tutti i propri studenti (art. 3 comma 1).

Occorre aiutare gli studenti a riconoscere 'autentici livelli di conoscenza e di competenza ' (art. 3 comma 1). Le eccellenze scolastiche debbono coniugarsi ed affiancarsi alle eccellenze professionali; il mondo della scuola si basa sull'autonomia didattica dei docenti, ma non è un mondo chiuso perchè è comunque chiamato a confrontarsi continuamente. La promozione dell'eccellenza mira a "saldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche", attraverso "situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore" (art. 1, comma 5).

Secondo le linee di sviluppo illustrate, ogni scuola è chiamata ad investire sempre maggiori energie per offrire percorsi di studio di elevata qualità e per dare adeguati riconoscimenti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado che raggiungono i migliori risultati nelle diverse discipline, nelle aree pluridisciplinari e nei settori avanzati di carattere tecnico, professionale ed artistico.

Nello stesso quadro d'azione si debbono rafforzare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche e accademiche per sostenere ed ampliare le opportunità di sviluppo dell'eccellenza, un traguardo che può essere pienamente raggiunto se sono ulteriormente potenziate e favorite occasioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.
Le Istituzioni scolastiche sono chiamate a promuovere al meglio, presso gli studenti, le varie manifestazioni che preludono a significativi percorsi di istruzione; debbono agevolare l'attiva partecipazione dei docenti a tali iniziative di eccellenza, favorendo e valorizzando a pieno titolo la loro collaborazione con i soggetti organizzatori, in fase di progettazione scientifica, coordinamento, realizzazione, supporto; i Collegi dei docenti, inoltre, possono predisporre adeguate attività di approfondimento rivolte agli studenti più motivati, mettendoli in grado di confrontarsi con gli studenti di altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.

Ogni scuola quindi deve inserire nelle proprie linee strategiche un'azione per la promozione delle eccellenze, favorendo la partecipazione, motivando i docenti, dandone visibilità e valorizzazione nell'intera comunità scolastica, cogliendo le opportunità esistenti.

(1) Decreto legislativo concernente "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2 -comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a) - della legge 11 gennaio 2007, n. 1." e Decreto legislativo concernente "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), della legge 11 gennaio 2007, n. 1.


IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Giuseppe COSENTINO


Destinatari

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria superiore statali e paritarie
- Loro Sedi

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
- Loro Sedi

Ai Presidenti delle Giunte Regionali
- Loro Sedi

Ai Presidenti delle Province
- Loro Sedi
aggiornato: 02/03/2010
 
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