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  Prot. n. AOODGPER 362
 

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola
Destinatari
Roma, 9 gennaio 2008
Oggetto: Legge n.247 del 24 dicembre 2007: cessazioni dal servizio del personale della scuola
Come è noto la L.24/12/2007 n. 247 ha apportato importanti correttivi ai requisiti di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione previsti dalla L. 243 del 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio 2008 , il possesso di 60 anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.

La recente legge ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario , insieme ai 35 anni di anzianità contributiva, per accedere al trattamento pensionistico nel 2008 e nel 2009.

Va ricordato che la citata L. 243/2004 contiene, all’art.1 cc. 3 , 4 e 5, disposizioni di salvaguardia a favore del personale che abbia maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità di servizio previsti dalla normativa previgente, ai fini del diritto all’accesso del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità.

Per la suddetta categoria di lavoratori i periodi di anzianità contributiva maturati fino alla data del conseguimento del diritto a pensione (quindi entro il 31/12/2007) sono computati ,ai fini del calcolo dell’ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell’entrata in vigore della L.243/2004, e quindi gli interessati possono esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei medesimi, indipendentemente da ogni modifica normativa, eventualmente intervenuta.

La L.247/2007 non ha dunque alcun riflesso sul personale della scuola che abbia compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2007.

Diversamente, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico dei 57 anni , e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione dal servizio, devono necessariamente revocare la medesima, non maturando diritto al trattamento pensionistico , come d’altro canto già stabilito dalla più volte citata L.243/2004.

La recente intervenuta normativa dà, invece, la possibilità di presentare domanda di cessazione a coloro che compiranno il 58° anno di età nel 2008 ,unitamente al requisito dei 35 anni di contribuzione.

Al fine di consentire la revoca o l’eventuale domanda di cessazione, limitatamente al personale interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa, si ritiene opportuno prorogare il termine di scadenza dal 10 al 21 Gennaio 2008.


IL DIRETTORE GENERALE
f.to G. Fiori


Destinatari

Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.

Ai Responsabili degli UU.SS.PP.

Alle Istituzioni Scolastiche

L O R O S E D I
aggiornato: 02/03/2010
 
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