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Ministero degli Affari Esteri
D. G. P. C. C. - IV



Roma, 14 febbraio 2003

Allegati

DISPOSIZIONI ANNUALI PER LE NOMINE A PRESIDENTE O COMMISSARIO D'ESAME PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE ITALIANE FUNZIONANTI ALL'E-STERO. ANNO SCOLASTICO 2002/03



PREMESSA

Il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro delle competenze che gli sono attribuite dagli artt. 625 e sgg. del D. L.vo n. 297/94, è tenuto ad assicurare lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane secondarie all'estero. Per gli studenti che superino le prove è previsto il rilascio di un titolo di studio italiano (Diploma di Licenza media, o Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio).
All'estero gli esami costituiscono peraltro una particolare occasione di confronto per gli studenti. Questi ultimi, infatti, pur avendo concluso un percorso di studi di tipo italiano, in realtà si formano in contesti educativi, ambientali e culturali di volta in volta assai diversi, di cui è opportuno che le Commissioni, pur nell'autonomia dei processi di valutazione, tengano conto. La conduzione degli esami all'estero richiede quindi esperien-ze e professionalità specifiche (più in particolare, per gli esami finali di Stato si rinvia all'art. 9, cc. 4 - 5, del D. I. n. 2508 del 7 gennaio 1999).
Occorre ben precisare che le sedi disponibili per le nomine sono in numero estremamente ridotto (come risulta dai quadri 1.1 e 2.1) in rapporto a quello delle sedi operanti in territorio nazionale, e che pertanto possono essere ammesse a presentare domanda le categorie di personale aventi maggiori titoli giuridici.
Tenuto per altro conto delle innovazioni introdotte dal comma 7 dell'art. 22 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle scuole statali italiane all'estero si provvede a nominare esclusivamente un Presi-dente esterno, mentre rimangono tutti interni i commissari. Per le scuole legalmente riconosciute si provvede tuttavia a costituire commissioni paritetiche, di cui faccia parte un eguale numero di commissari interni ed esterni (con le modalità stabilite in Messaggio ministeriale degli Affari Esteri n. 267/456 del 20 gennaio 2003).

1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO


1.1. Sedi

Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi

Scuole legalmente riconosciute: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Il Cairo, Lagos, Lima, Losanna, Lugano, Lugano-Sorengo, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, San Paolo, San Gallo, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo

[Red.: Villani]
N. B. L'elenco delle sedi è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o a situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Olivos (Buenos Aires) e Villa Adelina (Buenos Aires) osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre). Per le sedi ove funzionano scuole statali può produrre domanda esclusivamente il personale di cui al seguente punto 1.2.

1.2. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di Presidente (legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 22, comma 7 e legge n. 425/97 art. 4, c. 2); CCNL dell'Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera a

DIRIGENTI SCOLASTICI


  1. Dirigente di istituto statale di istruzione secondaria superiore, o inclusivo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, funzionante all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L. vo n. 297/94;
  2. Dirigente con contratto di assegnazione a istituto statale di istruzione secondaria superiore, o inclusivo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, in ser-vizio in Italia anche per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94 purché con almeno 5 anni di anzianità complessiva fra ruolo dirigenziale ed ex direttivo scolastico.

NOTA BENE. Il personale di cui alla lettera a) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato B (formato rtf - pdf ) la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell'Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che tutti i Capi di istituto competenti abbiano presentato la scheda di domanda. Il criterio di priorità riservato a tale personale nell'ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine saranno di norma disposte - quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità - con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza.
Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a coprire i posti disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b), potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di capi di istituzioni scolastiche secondarie di II grado collocati a riposo da non più di cinque anni.

1.3. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di Commissario esterno (legge 28 dicembre 2001, n. 448 art. 22, comma 7) e legge n. 425/97art. 4, c. 2 (Tale personale non può essere nominato per le sedi di scuole statali)

DOCENTI


  1. Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale di istruzione secondaria superiore, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94, purché non impegnati quali commissari interni nell'istituto di servizio;
  2. Docenti con almeno 5 anni di servizio nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio in Italia, anche per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94, comunque non impegnati quali commissari interni nell'istituto di appar-tenenza. Per il personale docente appartenente al profilo di cui alla presente lettera b) sono ammesse esclusivamente le domande relative alle discipline e/o ai raggruppamenti disciplinari di cui all'allegato A (formato rtf - pdf ). Laddove, in seguito alle scelte dei commissari interni effettuate dalle scuole legalmente riconosciute, si ravvisasse la necessità di integrare la tabella dell'allegato A con una o più classi di concorso, ne verrà dato successivo avviso.

NOTA BENE. Il personale di cui alla lettera a) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato B (formato rtf - pdf ) la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell'Amministrazione. Pertanto i Sigg. Consoli si accerteranno che i Capi di istituto abbiano acquisito tutte le domande dei docenti aventi titolo ai sensi della presente circolare. Il criterio di priorità riservato a tale personale nell'ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa.
Pertanto le relative nomine di norma sono disposte - quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità - con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza. Si cercherà anche, per quanto compatibile con il dettato delle presenti disposizioni, di garantire all'interno delle commissioni ancora paritetiche la presenza di almeno un commissario esterno in servizio all'estero. Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a coprire i posti disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b) e c), potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di docenti di istituzioni scolastiche secondarie di II grado collocati a riposo da non più di cinque anni.

1.4. Designazione dei commissari interni

Nelle scuole legalmente riconosciute i commissari interni sono designati con i criteri indicati in Messaggio ministeriale degli Affari Esteri n. 267/1158 del 5 febbraio 2002, tenuto altresì conto, ai fini delle sostituzioni, di quanto prescritto dall'art. 10 del D. I. n. 2508 del 7 gennaio 1999. Si suggerisce anche la visione della D. M. dell'Istruzione n. 9 del 25 gennaio 2002 (consultabile al sito www.istruzione.it).

1.5. Adempimenti dei Capi di istituto nelle scuole italiane all'estero e obblighi del personale in servizio all'estero

I Capi d'istituto operanti nelle scuole italiane all'estero provvedono a garantire la designazione formale dei membri interni, entro la data già fissata con citato Messaggio ministeriale (10 febbraio 2003). Per gli esami che si svolgeranno in calendario australe, la stessa data è differita al 31 marzo 2003. I nominativi saranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze competenti e per il loro tramite al Ministero degli Affari Esteri, D. G. P. C. C., Uff. IV. I docenti in servizio all'estero che non siano stati nominati né commissari interni né commissari esterni (fatti salvi impedimenti legittimi) sono tenuti a restare in servizio sino alla data del 30 giugno 2003 in calendario boreale e sino alla data del 30 novembre 2003 in calendario australe. In ogni caso il Capo d'istituto si adopererà per assicurare, tra i docenti in servizio, la presenza a scuola, sino al termine delle operazioni d'esame, di almeno un insegnante non raggiunto da alcuna nomina per ogni corso funzionante, al fine di garantire la possibilità di sostituzioni anche ad operazioni d'esame avviate.

2. ESAMI DI LICENZA MEDIA


2.1. Sedi

Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi

Scuole legalmente riconosciute: Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Gedda, Il Cairo, Lagos, La Valletta, Losanna, Lima, Lugano Sorengo, Montevideo, Mosca, Nairobi, New York, Olivos (Buenos Aires), Port Harcourt, San Gallo, San Paolo, Teheran, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina (Buenos Aires), Zurigo.

Nota Bene. L'elenco delle sedi è comunque suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto ad eventuali situazioni particolari che possono verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Montevideo, Olivos, e Villa Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

2.2. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente (D. P. R. n. 362/66, art. 7). CNNL dell'Area V della Dirigenza del 10 gennaio 2002, siglato il 17 ottobre 2001, art. 26 comma 1, lettera b

DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Dirigente di scuola media statale o inclusiva di scuola media statale, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94;

PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO ALL'ESTERO

Personale di ruolo della scuola in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94, e secondo l'ordine indicato dal D. P. R. n. 362/66, art. 7;

DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO IN ITALIA

Dirigente con contratto di assegnazione a istituto statale di istruzione secondaria di primo grado o inclusivo di istituto di istruzione secondaria di primo grado, in servizio in Italia anche per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94, purché con almeno 5 anni di servizio complessivo fra ruolo dirigenziale ed ex direttivo scolastico.

NOTA BENE. Il personale di cui alla lettera a) e b) è tenuto a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi, e fatta salva la possibilità di indicare in allegato B (formato rtf - pdf ) la richiesta di esser nominati solo in caso di necessità dell'Amministrazione. I Sigg. Consoli sono tenuti ad assicurarsi che i Capi di istituto in servizio nella rispettiva Circoscrizione abbiano presentato la scheda di domanda, e che i Sigg. Capi di istituto a loro volta abbiano acquisito tutte le domande dei docenti aventi titolo ai sensi della presente circolare.
Il criterio di assoluta priorità riservato a tale personale nell'ordine di nomina è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in ragione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine sono di norma disposte - quando possibile, ovvero quando non si ravvisino diverse ragioni di opportunità - con criterio di viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza.
Ai Presidenti di licenza media sono affidati anche gli incarichi di commissario governativo presso le scuole legalmente riconosciute.
Nel caso eccezionale in cui si individuassero sedi presso le quali fosse necessario nominare, per le operazioni di scrutinio, un commissario governativo - e dove tuttavia contestualmente non si dovessero tenere per un qualunque motivo gli esami di licenza media - , i commissari stessi, la cui missione di norma è per i costi a carico degli Enti gestori, sono individuati con il criterio della massima viciniorità possibile alla sede.
Infine, nel caso eccezionale in cui non si riuscissero a coprire i posti disponibili con il personale di cui alle lettere a) e b) e c), potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di capi di istituzioni scolastiche secondarie di I grado collocati a riposo da non più di cinque anni.

3. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER CHI ASPIRI A FAR PARTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI D'ESAMI ALL'ESTERO


  1. non aver subíto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
  2. non aver subíto provvedimenti disciplinari né averne in corso;
  3. essere muniti, all'atto della nomina, di documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione;
  4. non trovarsi, all'atto della nomina, in posizione di qualsiasi tipo di congedo o assenza.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti appartenenti alle categorie aventi titolo alla nomina ai sensi della presente circolare, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, debbono presentare domanda al

Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Ufficio IV
Piazzale della Farnesina
00194 Roma

La domanda va redatta esclusivamente compilando il modello allegato (all. B (formato rtf - pdf )). La stessa domanda, una volta sottoscritta dall'interessato, deve altresì essere timbrata e firmata dal competente superiore gerarchico per rilascio di nulla-osta. In calce alla domanda prodotta dai docenti, in servizio sia in Italia che all'estero, il competente Capo d'istituto attesta che il docente aspirante non è impegnato quale commissario interno presso la propria scuola. La domanda del personale in servizio all'estero deve essere trasmessa a questo
Ministero per il tramite della competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare entro e non oltre il 15 marzo 2003. Ai fini dell'accertamento del termine fa esclusiva fede la data acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza Diplomatica o Consolare.
La domanda del personale in servizio in Italia deve invece essere spedita a cura dell'interessato, e a mezzo raccomandata ordinaria, entro e non oltre il 15 marzo 2003. Ai fini dell'accertamento del termine fa esclusiva fede il timbro postale della raccomandata in oggetto.
Il termine del 15 marzo 2003 è perentorio anche per gli aspiranti che intendano esprimere preferenze per sedi con esami in calendario australe.

5. ESCLUSIONI


Non possono produrre domanda coloro che abbiano ricevuto nomina dal Ministero degli Affari Esteri in commissioni di esami (Presidente e/o Commissario esterno) presso le scuole italiane all'estero negli ultimi due anni scolastici (2000-01 e 2001-02) precedenti l'anno scolastico in corso (2002-03).
Non possono essere valutate domande di personale appartenente a categorie diverse da quelle su elencate.
Le domande prive del prescritto nulla-osta, incluse quelle dei dirigenti scolastici, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili, o prive di firme in originale (sugli allegati B e C2) non sono prese in considerazione. Non sono nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi sede. I Presidenti e Commissari esterni negli esami finali di Stato e i Presidenti negli esami di Licenza media non possono essere nominati in commissioni operanti nella stessa scuola dove prestino servizio o dove abbiano prestato servizio di istituto, ovvero in commissione di esame, nei due anni precedenti l'anno in corso.

6. TITOLI VALUTABILI (DA INDICARSI NEL CURRICULUM ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO: ALL. C2 (formato rtf - pdf )


La valutazione dei titoli si effettua con i criteri oggettivi di cui all' alleg. C1. Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum sono rese ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97 sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il Ministero degli Affari Esteri si riserva in ogni momento la facoltà di controllarne la veridicità. Per i soli documenti relativi ai titoli di cultura, di cui ai punti c, d dell'Allegato C1 (formato rtf - pdf ), deve essere acclusa, insieme alla domanda, una semplice fotocopia.
Il curriculum contenente le dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, oltre ad essere redatto sul modulo allegato, deve essere corredato dai dati necessari per gli opportuni riscontri (ad esempio: concorso bandito con D. M. n. … del …; ovvero seconda laurea in … conseguita il … presso l'Università degli studi di …; ecc.). I titoli indicati invece in modo generico non possono in nessun caso essere oggetto di valutazione, così come non possono essere oggetto di valutazione titoli diversi da quelli espressamente previsti in allegato C1 (formato rtf - pdf ). Non sono ammesse integrazioni di titoli successivamente all'avvenuta presentazione della domanda.
Il personale che, contrariamente a quanto abbia indicato nella domanda, al momento della nomina si trovi sprovvisto di documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione decade dal diritto ad essere nominato ed è sostituito con altro aspirante.

7. ACCETTAZIONE E NOMINA


La nomina è conferita telegraficamente dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. IV. L'accettazione, incondizionata, deve essere comunicata urgentemente e comunque non oltre tre giorni lavorativi (sabato incluso) dalla ricezione: o telegraficamente, o via fax (fax: 06-3691-2799) o per posta elettronica: dgpc4@esteri.it.
Al personale nominato sarà chiesto di citare, all'atto dell'accettazione, gli estremi del documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione. La mancata accettazione deve essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra per consentire a questo Ministero l'immediata sostituzione dei rinunciatari. La documentazione che giustifichi la rinuncia deve essere tempestivamente inviata. Rinunce non comunicate o non motivate com-porteranno inammissibilità della stessa domanda per i successivi due anni. Eventuali rinunce in calendario boreale, quantunque giustificate, non danno diritto a "recuperi" sul calendario australe del medesimo anno scolastico.
L'accettazione o la rinuncia con la relativa motivazione deve essere comunicata anche all'Autorità scolastica che ha concesso il nulla-osta.
Il personale nominato dall'Italia, e che abbia accettato la nomina, sarà invitato presso questo Ministero prima della partenza, dove potrà ricevere, oltre al biglietto di viaggio e agli anticipi delle spese di missione, tutte le informazioni e le istruzioni operative più opportune.


Il Direttore Generale
Per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Firmato Aloisi


Allegati
Allegato A (formato rtf - pdf )
Allegato B (formato rtf - pdf )
Allegato C1 (formato rtf - pdf )
Allegato C2 (formato rtf - pdf )