Ministero degli Affari Esteri
D.G.P.C.C. - IV
Roma, 24 genn. 2000
DISPOSIZIONI ANNUALI PER LE NOMINE A PRESIDENTE O COMMISSARIO D'ESAME PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO. ANNO SCOLASTICO 1999/2000
PREMESSA
Il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro delle competenze che gli sono attribuite dagli artt. 625 e sgg. del D. L.vo n. 297/94, è tenuto ad assicurare lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane secondarie all'estero. Per gli studenti che superino le prove è previsto il rilascio di un titolo di studio italiano (Diploma di Licenza media, o Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio).
All'estero gli esami costituiscono peraltro una particolare occasione di confronto per gli studenti. Questi ultimi, infatti, pur avendo concluso un percorso di studi di tipo italiano - al termine dell'obbligo ovvero al termine del corso secondario di secondo grado -, in realtà si formano in contesti educativi, ambientali e culturali di volta in volta assai diversi, di cui è opportuno che le Commissioni, pur nell'autonomia dei processi di valutazione, tengano conto. La conduzione degli esami all'estero, che costituiscono per l'Ammi-nistrazione un'importante occasione per una più diretta conoscenza della realtà del nostro sistema educativo fuori del territorio nazionale, richiede quindi esperienze e professionalità specifiche (più in particolare, per gli esami finali di Stato si rinvia all'art. 9, cc. 4 - 5, del D. I. n. 2508 del 7 gennaio 1999).
Occorre infine ben precisare che le sedi disponibili per le nomine sono in numero estremamente ridotto (come risulta dai quadri 1.1 e 2.1) in rapporto a quello delle sedi operanti in territorio nazionale, e che pertanto possono essere ammesse a presentare domanda le categorie di personale aventi maggiori titoli giuridici.
1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO
1.1. Sedi
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi
Scuole legalmente riconosciute: Belo Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos Aires, Casa-blanca, Colonia, Il Cairo, Lima, Losanna, Lugano, New York, San Paolo, San Gallo, Tunisi, Zurigo
N. B. L'elenco delle sedi è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto a eventuali situazioni particolari (anche di crisi) che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires e Lima osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).
1.2. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente e ordini di precedenza (legge n. 425/97 art. 4, c. 2 e D. I. 2508/99 art. 9, cc. 4-5)
a) Presidi della scuola secondaria di secondo grado in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94;
b) Presidi della scuola secondaria di secondo grado in servizio presso le scuole metropolitane, con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di appartenenza; ovvero Presidi delle scuole secondarie di secondo grado in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza, di cui almeno uno prestato presso il MAE;
c) Presidi della scuola secondaria di primo grado in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94, purché in possesso dell'abilitazione all'inse-gnamento per una delle classi di concorso nella scuola secondaria di secondo grado;
d) Presidi della scuola secondaria di primo grado in servizio presso le scuole metropolitane, purché in possesso di abilitazione all'insegnamento per una delle classi di concorso nelle scuole secondarie, con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo di appartenenza; ovvero Presidi delle scuole secondarie di primo grado in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94, purché in possesso di abilitazione all'insegnamento per una delle classi di concorso nelle scuole secondarie , con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza, di cui almeno uno prestato presso il MAE;
e) Professori universitari di prima e seconda fascia, collocati nel rispettivo ruolo di appartenenza da non meno di 5 anni.
Nota Bene. Il personale di cui alla lettera a) è obbligato a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi (motivi di servizio ovvero posizione di cui al paragrafo 3, lettera d).
1.3. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di commissario e ordini di precedenza (Legge n. 425/97 art. 4, c. 2 e D. I. 2508/99 art. 9, cc. 4-5)
a) Docenti nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94;
b) Docenti con contratto a tempo determinato in servizio nelle scuole italiane all'estero, purché impegnati su posto disponibile per l'intero anno scolastico;
c) Docenti nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio nelle scuole metropolitane, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza; ovvero Docenti nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri per le finalità di cui all' art. 626 del D. L.vo n. 297/94, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza, di cui almeno uno prestato presso il Ministero degli Affari Esteri.
Nota Bene. Il personale di cui alla lettera a) è obbligato a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvo eventuali impedimenti legittimi (motivi di servizio ovvero posizione di cui al par. 3, lett. d).
Ai sensi del D. M. n. 295 del 7 dicembre 1999 del Ministro della Pubblica Istruzione, che determina le discipline da affidare ai commissari esterni per l'anno scolastico 1999-2000, considerate inoltre le tipologie e articolazioni dei curricula effettivamente funzionanti nelle scuole italiane all'estero, per il personale docente saranno ammesse esclusivamente le domande relative alle discipline e/o ai raggruppamenti disciplinari di cui all'allegato A.
1.4. Adempimenti dei Capi di istituto nelle scuole italiane all'estero e obblighi del personale in servizio all'estero
I Capi d'istituto operanti nelle scuole italiane all'estero provvederanno a garantire tempestivamente la designazione dei membri interni, entro la data, rispettivamente, del 31 marzo 2000 per il calendario boreale e del 31 ottobre 2000 per il calendario australe, e secondo i criteri di cui agli artt. 8 e 9 del D. I. n. 115/2508 del 7 gennaio 1999. I nominativi saranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze e per il loro tramite al Ministero degli Affari Esteri, D. G. P. C. C., Uff. IV. I docenti in servizio all'estero che non siano stati nominati né commissari interni né commissari esterni sono tenuti a restare in servizio sino alla data del 5 luglio 2000. In ogni caso il Capo d'istituto si adopererà per assicurare, tra i docenti in servizio, la presenza a scuola sino al termine delle operazioni d'esame di almeno un insegnante non raggiunto da alcuna nomina per ogni corso funzionante, al fine di garantire la possibilità di sostituzioni anche ad operazioni d'esame avviate.
2. ESAMI DI LICENZA MEDIA
2.1. Sedi
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi
Scuole legalmente riconosciute: Alessandria d'Egitto, Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Ertan (Cina), Gedda, Hattian, Il Cairo, Lagos, La Valletta, Losanna, Lima, Lugano Sorengo, Montevideo, Mosca, Nairobi, New York, Olivos, Port Harcourt, San Gallo, San Paolo, Teheran, Tirana, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina, Zugeberg, Zurigo
Nota Bene. L'elenco delle sedi è comunque suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto ad eventuali situazioni particolari (anche di crisi) che possono verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Montevideo, Olivos, e Villa Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).
2.2. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente (D. P. R. 362/66, art. 7)
a) Personale di ruolo della scuola, secondo l'ordine indicato dal D. P. R. n. 326/66, art. 7, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94;
b) Presidi di Scuola Media in servizio nelle scuole metropolitane, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo d'appartenenza;ovvero presidi della Scuola Media in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri per le finalità di cui all' art. 626 del D. L.vo n. 297/94, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza, di cui almeno uno prestato presso il MAE.
3. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER CHI ASPIRI A FAR PARTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI D'ESAMI ALL'ESTERO
a) non aver subíto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non aver subíto provvedimenti disciplinari;
c) essere muniti, all'atto della nomina, di documento valido per l'espatrio verso il
Paese di destinazione;
d) non trovarsi, all'atto della nomina, in posizione di qualsiasi tipo di congedo o
assenza;
e) non avere ricevuto altro tipo di nomina dal Ministero degli Affari Esteri per esami negli ultimi due anni scolastici precedenti l'anno scolastico in corso (1999/2000).
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti appartenenti alle categorie aventi titolo alla nomina ai sensi della presente circolare, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, debbono presentare domanda al
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Ufficio IV
Piazzale della Farnesina
00194 Roma
La domanda andrà redatta esclusivamente compilando il modello allegato. La dichiarazione prestampata in calce al modulo di domanda (all. B), che non sussistono impedimenti definitivi o in corso di natura penale o disciplinare a ricoprire l'eventuale incarico di presidente o commissario esterno e che nulla-osta, dovrà essere timbrata e firmata dal superiore gerarchico o comunque dall'autorità scolastica o accademica compe-tente (all. B).
La domanda dovrà inoltre essere spedita a cura dell'interessato e a mezzo racco-mandata ordinaria, entro e non oltre il 29 febbraio 2000.
5. ESCLUSIONI
Per nessun motivo potranno essere prese in considerazione domande di personale appartenente a categorie diverse da quelle su elencate.
Le domande prive del prescritto nulla-osta, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili, non saranno prese in considerazione.
Non saranno nominati coloro che, non essendo disponibili le sedi richieste, non abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi altra sede.
6. TITOLI VALUTABILI (DA INDICARSI NEL CURRICULUM ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO: ALL. C2 )
La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri di cui all' allegato C1.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum sono rese ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97 sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il Ministero degli Affari Esteri si riserva in ogni momento la facoltà di controllarne la veridicità.
Il curriculum contenente le dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, oltre ad essere redatto sul modulo allegato, deve essere corredato dai dati necessari per gli opportuni riscontri (ad esempio: concorso bandito con D. M. n. … del …; ovvero seconda laurea in … conseguita il … presso l'Università degli studi di …; ecc.). I titoli indicati invece in modo generico non potranno essere oggetto di valutazione. Non sono ammesse integrazioni di titoli successivamente all'avvenuta presentazione della domanda.
Il personale che, contrariamente a quanto abbia indicato nella domanda, al momento della nomina si trovi sprovvisto di documento per l'espatrio verso il Paese di destinazione, comunque in corso di validità, decadrà dal diritto ad essere nominato e potrà essere immediatamente sostituito con altro aspirante.
7. ACCETTAZIONE E NOMINA
La nomina è conferita telegraficamente dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. IV. L'accettazione, incondizionata, deve essere comunicata telegraficamente non oltre quattro giorni dalla ricezione e anticipata urgentemente per le vie brevi (fax: 06-3691-2799; oppure posta elettronica: villani@esteri.it. ).
Al personale nominato sarà chiesto di citare, all'atto dell'accettazione, gli estremi del documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione. La mancata accettazione dovrà essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra per consentire a questo Ministero l'immediata sostituzione dei rinunciatari. La documentazione che giustifichi la rinuncia dovrà essere tempestivamente inviata. Rinunce non comunicate o non motivate comporteranno la decadenza dal diritto alla nomina per i successivi due anni.
L'accettazione o la rinuncia con la relativa motivazione dovranno essere comunicate anche all'Autorità scolastica che ha concesso il nulla-osta.
Il personale nominato dall'Italia, e che abbia accettato la nomina, sarà invitato presso questo Ministero prima della partenza, dove potrà ricevere, oltre al biglietto di viaggio e agli anticipi delle spese di missione, tutte le informazioni e le istruzioni operative più opportune.
Il rendiconto della missione effettuata dovrà essere presentato alla Segreteria della D.G.P.C.C. (tel. 06-3691-2625) di questo Ministero entro trenta giorni dalla conclusione della missione stessa.
Il Direttore Generale
Per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Firmato FACCO BONETTI
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