Circolare Ministeriale n. 104
Prot. n. 37614/BL
Roma, 16 aprile 1999
Oggetto: Esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, qualifica professionale, finale nelle scuole magistrali - esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (ex maturità) - anno scolastico 1998/99: indennità e compensi
Finalità e ambito di applicazione
La presente circolare, indirizzata ai capi di istituto e ai responsabili amministrativi ma anche ai componenti delle commissioni giudicatrici di tutte le tipologie di esame al fine di prevenire l'insorgere di eventuale contenzioso causato da una non corretta conoscenza della normativa di settore reca, nell'ambito del quadro normativo vigente afferente alle procedure amministrativo-contabili di tutti i tipi di esami, i seguenti punti e profili:
- indicazioni volte a disciplinare la puntuale applicazione delle norme di legge riguardanti il trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni costituite per gli esami di licenza nelle scuole medie; per gli esami di ammissione, di promozione, di idoneità e di qualifica professionale; per gli esami presso le scuole secondarie pareggiate e legalmente riconosciute; per l'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio; per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore (ex maturità);
- indicazioni degli adempimenti contributivi e fiscali correlati al pagamento dei compensi e delle indennità dovute al personale in attività di servizio o estraneo all'Amministrazione impegnato nelle commissioni di esame;
- fissazione del termine per l'invio da parte dei provveditori agli studi della richiesta di provvista finanziaria occorrente per il funzionamento delle commissioni di tutti i tipi di esame;
- disposizioni ai responsabili amministrativi, impegnati nella liquidazione e nel pagamento delle indennità spettanti ai componenti delle commissione d'esame di Stato (ex maturità), per il calcolo dei tempi di percorrenza da prendere a riferimento per l'attribuzione della quota del compenso forfettario riferita alla trasferta;
- suggerimenti per l'indizione di riunioni di servizio da parte dei Provveditori agli studi da tenere ai dirigenti scolastici e ai responsabili amministrativi delle scuole sedi di commissioni d'esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore per l'analisi delle problematiche connesse all'applicazione delle nuove disposizioni vigenti in materia di indennità e compensi;
- indicazioni in ordine alla procedura prevista per la proroga temporanea del contratto individuale di lavoro a tempo determinato per il personale docente nominato nelle commissioni d'esame di Stato (ex maturità);
- raccolta organica delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trattamento economico di missione, utile ai fini del pagamento delle indennità al personale del comparto scuola impegnato nelle commissioni di esami diversi da quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore.
Quadro normativo di riferimento
Nel precisare che resta confermata la vigenza della normativa primaria e secondaria qui citata, si segnala che nella predisposizione della presente circolare, riguardante il trattamento economico (e relative ritenute previdenziali e fiscali) spettante ai componenti delle commissioni costituite per tutti i tipi di esame, si è tenuto conto oltre che del quadro normativo generale e delle circolari ministeriali, che in varia misura attengono alla materia in parola, anche delle seguenti disposizioni:
- ESAMI DI LICENZA NELLE SCUOLE MEDIE, IVI COMPRESE QUELLE ANNESSE AGLI ISTITUTI D'ARTE ED AI CONSERVATORI DI MUSICA:
legge 29.6.51, n. 489 (Indennità di 1/5 del trattamento di missione) ; legge 31.7.52, n.1083 ; legge 15.4.61, n. 291 - art. 24 ; legge 5.2.70, n. 22 (compensi giornalieri, aboliti dalla legge 449/97) ; D.L.vo 16.4.94 n.297- art. 185 (formazione commissioni esami) ; legge 8/8/95 n.335 - artt. 2 e 3 (nuovi criteri ritenute previdenziali) ; D. L.vo 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale Irpef) ; legge n. 449 del 27 dicembre 1997 - art. 40 (abolizione compensi giornalieri).
- ESAMI DI AMMISSIONE, DI PROMOZIONE, DI IDONEITA' (compresi quelli dei corsi integrativi), DI LICENZA E DI QUALIFICA PROFESSIONALE:
D.L.vo 7.5.48, n. 1076 - art. 5 ratificato con legge 21.3.53, n.190, richiamato dall' art. 3 del D.L.21.6.80 n.383 (compensi giornalieri e trattamento in 30/mi) ; D.L. 21.6.80 n, 267 convertito in legge 23.7.80 n.383 (compensi esami) ; D.P.R. 19.5.90, in G.U. n. 263 del 10.11.90 (rivalutazione compensi) ; D.L.vo 16.4.94 n.297 - artt. 180 e segg (formazione commissioni esami) ; Legge 8/8/95 n. 335 -Artt.2e 3 (nuovi criteri delle ritenute previdenziali) ; D. L.vo 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale Irpef).
- COMMISSARI GOVERNATIVI AGLI SCRUTINI ED ESAMI PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE PAREGGIATE E LEGALMENTE RICONOSCIUTE:
legge 31.7.1952 n. 1083 (Indennità di 1/5 del trattamento di missione) ; D.P.R. 30.9.73, n. 600 e successive modificazioni - art. 29 (comunicazione imponibile.) ; legge 12.12.73 n. 836 (trattamento di missione) ; D.P.R. 16.1.78 n.513 (trattamento di missione) ; D.P.R. 23.8.88, n.395, (trattamento di missione) ; ,D.L.vo 16.4.94, n.297 - art. 358 e art. 361 ; legge 8/8/95 n. 335 - artt. 2 e 3 (nuovi criteri delle ritenute previdenziali) ; D. L.vo 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale all'Irpef).
- ESAMI FINALI NELLE SCUOLE MAGISTRALI:
R.D. 26.4.1928, n. 1297 - art. 144 (nomina commissioni esami abilitazione scuole magistrali); D.L.vo 7.5.48, n. 1076 - art. 2 (compensi esami); legge. 20.5.66, n, 335 - art. 2 (compensi esami); D.L. 21.6.80, n. 267 convertito in legge 23.7.80, n. 383 (compensi esami); D.L.vo 16.4.94, n. 297- art. 198 (composizione. commissioni); D.L.vo 16.4.1994, n. 297, art. 358; legge 8/8/95 n. 335 - artt. 2 e 3 (nuovi criteri delle ritenute previdenziali); D. L.vo 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale Irpef).
- ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SUPERIORE (EX MATURITA'):
Legge 425 del 10.12.1997 (G.U. n. 289 del 12.12.97); DPR 23.7.1998, n. 323 (G.U. n. 210 del 9.8.98, vedasi pure errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98); DM. n. 356 del 18.9.98 (modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta); DM n. 357 del 18.9.98 (caratteristiche formali generali della terza prova scritta); DM. n. 358 del 19.8.98 (costituzione delle aree disciplinari); DM. n. 359 del 18.9.98 (modalità per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e criteri per la designazione dei componenti di commissione); DM. n. 449 del 10.11.98 (esami di Stato nei corsi sperimentali); DM. n. 450 del 10.11.98 (certificazioni e relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame); DM. n. 452 del 12.11.98 (tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi); D.L.vo 16.4.94 n. 297 - Artt. 526 e segg. (Retribuz. pers. non di ruolo); CC.N.L. - Comparto Scuola 4/8/95 - artt. 18 e 47 (Rapporto di lavoro a tempo determinato); D.I. n. 41 del 15.2.1999 (nuovi compensi)
- RITENUTE PREVIDENZIALI E FISCALI:
Legge 30.4.69, n. 153 - art. 12 (Contributi INPS); D.P.R.29.9.73, n. 600 - art. 25 comma 1 e art.29 - modificato. con D.L.2.3.89, n. 69 convertito con Legge 27.4.89, n. 154 (Aliquota IRPEF estranei all'Amm.ne) T.U.I.R. approvato. con D.P.R. 22.12.86, n.917 - art. 48, modificato con D.L. 23/2/95 n. 41, convertito con legge 22/3/95 n. 85 (Esenzione indennità di missione) Legge 28.2.86, n.41 - art. 31 commi 6, 8 e 13 e D.L. 19.9.92, n. 384 - art.6, convertito con legge 14.11.92, n. 438 (aliquote S .S.N.); D.L.vo 30.12.92, n. 502 (Contributo S .S.N.); Legge 8/8/95 n. 335 - Artt. 2 e 3 (Nuovi criteri contribuzione previdenziale);D.I. n. .84 del 21/2/96 - art. 7 (esenzione compenso forfettario); D. L.vo 241/97 (versamenti e dichiarazioni contributive e fiscali unificate); D.L.vo 314/97 (armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale e certificazione unica del sostituto di imposta; D. L.vo 446 del 15 dicembre 1997 (soppressione S.S.N..e istituzione Irap e addizionale Irpef); legge 8/8/95 n. 335 - artt. 2 e 3 (nuovi criteri delle ritenute previdenziali); D. L.vo 446 del 15 dicembre 1997 (istituzione Irap e addizionale Irpef) ; Decreto-Finanze del 24.3.1998 (adempimenti contributivi e fiscali.
CAPO I ESAMI DI LICENZA NELLE SCUOLE MEDIE, IVI COMPRESE QUELLE
ANNESSE AGLI ISTITUTI D'ARTE ED AI CONSERVATORI DI MUSICA
Si rammenta che a decorrere dall'anno scolastico 1997/98 sono stati aboliti (legge n. 449 del 27.12. 1997 - art. 40) i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esame di licenza media. Pertanto anche nel corrente anno, al presidente della commissione di esame di licenza nelle scuole medie, ivi comprese quelle annesse agli Istituti d'arte e ai conservatori di musica, spetta, sempreché ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, esclusivamente il trattamento di missione.
Il presidente di commissione degli esami di licenza, qualora svolga contemporaneamente le funzioni di commissario governativo presso le scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, il trattamento economico di missione a lui eventualmente spettante è a carico dello Stato.
Per i giorni in cui il predetto presidente svolge soltanto le funzioni di commissario governativo, il trattamento economico a lui dovuto, dovrà essere corrisposto secondo le indicazioni previste dal successivo Capo III.
Ai presidi ed ai professori incaricati della presidenza di commissioni di licenza media, entro il perimetro del centro urbano della sede di servizio o di residenza o nell'ambito di distanza inferiore a quella minima prevista dalle norme vigenti in materia di missione, spetta una indennità forfettaria pari ad 1/5 della indennità di missione in vigore.
Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (ex non di ruolo) impegnati nelle operazioni d'esame rientranti nel presente capo, per l'eventuale trattamento di missione spettante ai presidenti delle commissioni di esame di Stato di licenza media e per le ritenute previdenziali, e IRPEF, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VI, Capo VII e Capo VIII.
CAPO II ESAMI DI AMMISSIONE, DI PROMOZIONE, DI IDONEITA' (compresi quelli dei corsi integrativi), DI LICENZA, DI QUALIFICA PROFESSIONALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED ARTISTICHE
Ai presidenti e ai membri delle sotto elencate commissioni d'esame, che siano di provenienza esterna alla scuola sede di esame, spetta un compenso giornaliero, rispettivamente di £. 4.300 e di £. 2.700, in aggiunta all'eventuale trattamento di missione:
a) qualifica negli Istituti professionali di Stato;
b) licenza negli Istituti d'arte Statali;
c) ammissione, promozione e conferma, licenza, compimento di periodo e diploma nei conservatori di musica;
d) ammissione, promozione e idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica;
e) colloqui finali dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.
Tali compensi spettano per ogni giorno di effettiva partecipazione agli esami, compresi quelli della seduta preliminare e conclusiva, nonché quelli festivi intermedi, a condizione che la commissione svolga effettivamente i propri lavori in detti giorni.
Analoghi compensi spettano, con esclusione di ulteriori retribuzioni, anche al personale che non abbia rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato chiamato a far parte delle commissioni dell'esame conclusivo dei corsi integrativi per diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici.
Per i membri delle commissioni d'esame di qualifica professionale e di licenza negli istituti d'arte statali nominati come esperti, che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, si fa riferimento alle disposizioni contenute al successivo Capo VI.
I direttori dei conservatori di musica possono chiamare esaminatori estranei alla pubblica amministrazione a far parte delle commissioni per gli esami di ammissione, revisione e promozione. Conseguentemente è attribuita ai direttori dei conservatori di musica la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'uso del proprio mezzo di trasporto, del mezzo aereo e marittimo e al pernottamento in località diversa da quella di missione, richieste dai predetti commissari d'esame.
Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti a tempo determinato (ex personale non di ruolo) impegnati nelle operazioni d'esame rientranti nel presente capo, per l'eventuale trattamento di missione spettante ai componenti le commissioni di esame e per le ritenute previdenziali e IRPEF, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VI, Capo VII e Capo VIII.
Esclusivamente a mero titolo informativo, si rammenta che con la nota ministeriale n. 4690 del 1.4.1999 è stata data la possibilità di far svolgere gli esami di idoneità anche nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
CAPO III COMMISSARI GOVERNATIVI AGLI SCRUTINI ED ESAMI PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE SECONDARIE PAREGGIATE E LEGALMENTE RICONOSCIUTE.
Il commissario governativo incaricato della vigilanza e del controllo delle operazioni di scrutinio e di quelle relative agli esami di idoneità ed agli esami integrativi delle scuole e istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciute o pareggiate, è nominato dal Provveditore agli studi tra il personale direttivo e docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle scuole secondarie statali con sede di servizio o di abituale dimora nella provincia del comune sede di scrutini e esami, salvo che motivazioni particolari non rendano necessario il ricorso a personale di altra provincia. La scelta va comunque operata in modo tale che gli oneri connessi con le indennità di trasferta siano contenuti in misura ragionevole.
Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute al predetto commissario governativo sono a carico dei soggetti gestori delle scuole di istruzione secondaria pareggiate e legalmente riconosciute (art. 358 del D.L.vo 297/94 -T.U.).
In proposito, si precisa che al predetto personale spetta una indennità pari ad 1/5 della diaria giornaliera in vigore, ovvero l'ordinario trattamento di missione qualora sussistano le condizioni per fruire dell'indennità di trasferta.
Per il commissario governativo esiste l'obbligo di presentare al gestore apposita formale dichiarazione, ovvero la tabella di missione debitamente sottoscritta, con allegata in originale la documentazione giustificativa delle spese ammesse a rimborso e contenente tutti gli elementi (indirizzo, codice fiscale, qualifica, sede di servizio e di abituale dimora, data e ora di inizio e fine dell'incarico, aliquota massima IRPEF applicata sulla retribuzione, mezzo prescelto per la riscossione) necessari per contabilizzare le somme dovute.
Per la corretta liquidazione delle spettanze dovute al commissario governativo, il gestore sottoporrà tutta la documentazione all'ufficio di ragioneria del rispettivo provveditorato agli studi, che dovrà verificare l'esattezza dei conteggi e la regolarità della documentazione ammessa a rimborso, apponendo sulla stessa un "visto" autorizzativo di pagamento.
Analogamente si dovrà procedere per la concessione di eventuali anticipi sull'indennità di trasferta.
Si rammenta l'obbligo, per i gestori delle istituzioni scolastiche che erogano i compensi e indennità d'esame, di invio alla direzione provinciale del tesoro (D.P.T.) che liquida il trattamento economico principale ai commissari governativi della certificazione attestante l'importo lordo dei compensi corrisposti e le ritenute effettuate.
Per quanto concerne l'eventuale trattamento di missione e il trattamento previdenziale e fiscale sui compensi e indennità corrisposti al personale che svolge la funzione di commissario governativo, si fa riferimento alle disposizioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VII e Capo VIII.
CAPO IV ESAMI FINALI NELLA SCUOLA MAGISTRALE
a) Scuole magistrali statali
Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami finali della scuola magistrale statale, che siano di provenienza esterna alla scuola sede d'esame, spetta un compenso giornaliero di £. 8.300 ed una propina di £. 1.200 per ogni candidato esaminato, oltre all'eventuale trattamento di missione.
Ai presidenti di due o più commissioni la propina è corrisposta limitatamente ai candidati esaminati dalla prima commissione. Il compenso giornaliero è dovuto in misura intera per ognuna delle prime due commissioni e al 50% per le altre.
Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnati nelle operazioni d'esame, per l'eventuale trattamento di missione spettante ai presidenti delle commissioni di esame di Stato di licenza media e per le ritenute IRPEF, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VI, Capo VII e Capo VIII.
b) Scuole magistrali convenzionate
La funzione di presidente di commissione per gli esami finali della scuola magistrale convenzionata è affidata ad un rappresentante ministeriale; ad esso spettano lo stesso compenso giornaliero e la stessa propina di cui al precedente punto a), nonché il trattamento di missione, qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa.
Il provveditore agli studi, per esigenze di bilancio, nominerà tale rappresentante scegliendolo tra il personale abitualmente dimorante o titolare nella stessa località sede di esame ed appartenente ad una delle seguenti categorie: a) professori di pedagogia nelle università; b) presidi di istituti magistrali o di altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano tenuto la presidenza di istituti magistrali; c) titolari di filosofia e storia nei licei e negli istituti magistrali; d) presidi di scuola media abilitati all'insegnamento di filosofia e storia nei licei o all'insegnamento di filosofia pedagogia e psicologia negli istituti magistrali; e) titolari di italiano e storia o di latino e storia negli istituti magistrali e titolari di materie letterarie negli altri istituti di istruzione secondaria di secondo grado che abbiano insegnato negli istituti magistrali (cfr. O.M. 29 marzo 1974 in suppl. ordinario n. 3 del B.U. n. 11/12 del 17/24 marzo 1983 - lettere a), b), c), d), e), del paragrafo 8).
In nessun caso può essere corrisposta a detto presidente l'indennità forfettaria pari ad 1/5 del trattamento di missione in quanto la funzione svolta non si identifica con quella ispettiva.
Per quanto concerne la contribuzione previdenziale e tributaria sui compensi e indennità corrisposti, per il tramite dei Provveditori agli studi, a carico del cap. 3602 al personale che svolge la funzione di presidente di commissione, si fa riferimento alle disposizioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VIII e qualora ricorrano le condizioni per il trattamento di missione, al Capo VII.
CAPO V ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (EX MATURITA')
La Legge 425 del 10 dicembre 1997 ha riformato i vecchi esami di maturità, introducendo gli "esami di Stato conclusivi dei corsi di studio delle scuole secondarie superiori", che faranno il loro primo ingresso il 23 giugno 1999, preceduti dagli esami preliminari ai candidati esterni (privatisti). La lettura sistematica di detta disposizione legislativa, nonchè di quella del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante la disciplina attuativa dei nuovi esami) e di quella del Decreto Interministeriale n. 41 del 15.2.1999 (rideterminazione del trattamento economico spettante ai componenti di commissione) mette in evidenza - ai fini che qui interessano - che:
- gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, pur avendo un impianto sostanzialmente innovativo rispetto al passato, nulla hanno innovato per quanto riguarda l'attribuzione delle indennità e dei compensi ai componenti di commissione, con l'eccezione della previsione legislativa del compenso spettante al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni ( privatisti) sulle materie o parti di programma non coincidenti con quelle del corso seguito.
- Ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica) spetta un compenso forfettario che assorbe ed esclude qualsiasi altro compenso di esame comunque denominato, ivi compreso il trattamento di missione.
- Non deve essere presa in considerazione alcuna documentazione (fatture o ricevute fiscali per spese di albergo, di vitto, biglietti di viaggio, ecc.) eventualmente prodotta dal componente di commissione a giustificazione della richiesta di liquidazione di somme diverse da quelle previste per gli stessi dalla presente circolare. Conseguentemente, non devono essere rilasciate ai componenti delle commissioni di esame di Stato autorizzazioni per l'uso del mezzo proprio, aereo o marittimo, ovvero per il pernottamento fuori sede.
Ciò premesso, si riportano, di seguito, le misure dei compensi lordi spettanti al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti) e le misure dei compensi forfettari lordi riferiti alla funzione e alla trasferta, spettanti per l'anno scolastico 1998/99 a ciascun componente di commissione d'esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, così come fissati nel D .I. n. 41 del 15.2.1999:
A) - COMPENSI LORDI SPETTANTI AL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NEGLI ESAMI PRELIMINARI DEI CANDIDATI PRIVATISTI (ART. 5 - QUADRO 3, TABELLA "A" - DEL D.I. N. 41 DEL 15.2.1999)
Preliminarmente si ritiene utile evidenziare che:
- l'art. 3, comma 7, del DPR 323/98 (in G.U. n. 210 del 9.9.98) prevede che l'esame preliminare dei candidati esterni è sostenuto, nel mese di maggio di ciascun anno e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato, ovvero nel caso in cui il numero dei candidati esterni comporti la costituzione di apposite commissioni d'esame, l'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe terminale individuata dal capo di istituto sede dell'esame conclusivo.
- l'O.M. n. 38 dell'11.2.1999 e la circolare n. 79 del 24.3.1999 forniscono istruzioni ed indicazioni operative per i casi in cui le domande di partecipazione agli esami di Stato presentate dai candidati esterni risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'istituto, ovvero per i casi relativi ad indirizzi di studio di scarsissima diffusione sul territorio nazionale per i quali si rende necessaria la costituzione di apposita commissione anche per gli esami preliminari.
Ciò posto, si riportano di seguito le misure lorde spettanti al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati esterni (privatisti):
a) |
personale componente del consiglio di classe, per ciascuna materia |
lire |
27.000 |
b) |
personale docente componente di apposite commissioni degli |
lire |
27.000 |
c) |
compenso massimo attribuibile al singolo componente del consiglio |
lire |
1.500.000 |
Per quel che attiene al compenso previsto alla lettera c) va precisato che esso rappresenta il tetto massimo attribuibile ad un componente anche in presenza di un numero maggiore (superiore a 55) di candidati esterni (privatisti) esaminati dallo stesso docente.
Solo nel caso di indirizzi di studio a scarsissima diffusione sul territorio nazionale (es: istituti tecnici per le attività sociali e istituti professionali con il corso di assistente di comunità infantili) che per la formazione delle commissioni degli esami preliminari di cui alla precedente lettera b), è necessario fare ricorso anche a personale docente in servizio in altro Comune o Provincia presso istituti dello stesso tipo nei quali non esista il corso di studi prescelto, a detto personale spetta, oltre alla "propina d'esame" (lire 27.000) di cui sopra, anche il compenso forfettario riferito alla trasferta corrispondente a quello previsto (differenziato a seconda del tipo di nomina, di cui alle lettere cc), dd), ee) di cui al successivo punto B2) per il personale docente nominato componente di commissione negli esami di Stato conclusivi, in relazione ai giorni di effettivo impegno. Per calcolare la quota di compenso per trasferta spettante, si divide il compenso intero per 25 giorni: periodo presumibile di durata delle operazioni di esame di Stato.
Nel caso in cui per la costituzione delle commissioni degli esami preliminari è necessario fare ricorso a personale incluso nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenze, a detto personale spetta esclusivamente il compenso riferito alla trasferta, pari a quello previsto per il membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi, oltre alla "propina di esame" di cui sopra.
Qualora sia necessario fare ricorso a personale incluso nelle graduatorie di istituto per la formazione delle commissioni degli esami preliminari di cui alla precedente lettera b), proveniente da altro Comune o Provincia, a detto personale spetta, oltre alla "propina d'esame" (lire 27.000), anche il compenso forfettario riferito alla trasferta nelle misure su indicate. Per l'attribuzione della quota di compenso per trasferta spettante a questa ultima tipologia di personale, va preso a riferimento la sede della Scuola dalla cui relativa graduatoria si attinge il nominativo, considerandola come sede di servizio dell'interessato.
Qualora però la sede di abituale dimora del personale in discorso risulti più vicina all'istituto sede di commissione degli esami preliminari, allora va presa a riferimento quest'ultima per calcolare la quota di compenso per trasferta spettante. Anche in questo caso, ai fini del calcolo, si divide il compenso intero per 25 giorni: periodo presumibile di durata delle operazioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio (ex maturità).
B) - COMPENSI LORDI SPETTANTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (EX MATURITA') - (ART. 1 - QUADRO 1, TABELLA "A" - DEL D.I. N. 41 DEL 15.2.1999).
B.1) - COMPENSO FORFETTARIO LORDO RIFERITO ALLA FUNZIONE (D.I. N. 41 DEL 15.2.99):
1. |
Presidente |
lire |
2.200.000 |
2. |
Membro esterno |
lire |
1.600.000 |
3. |
Membro interno |
lire |
700.000 |
Premesso che, con riferimento alla componente esterna, per commissione si intende quella operante, di norma, sull'insieme di due classi abbinate, salvo il caso di commissioni costituite eccezionalmente da una sola classe, al presidente e al membro esterno che eventualmente svolgano la funzione in più commissioni (più di due classi) compete per l'impegno aggiuntivo il compenso forfettario riferito alla funzione previsto rispettivamente per il presidente e per il membro esterno scelto nel comune di servizio o di abituale dimora.
Anche se la suddetta circostanza si verifica solo per limitati casi, a titolo esemplificativo si pensi alla seguente situazione: 1) - presidente esterno nominato nella commissione "A" : 2.200.000 + il compenso forfettario riferito alla trasferta a lui spettante secondo la tipologia di nomina di cui alla successiva lett. B.2. Se lo stesso presidente viene nominato anche nella commissione "B", alla somma come sopra determinata deve essere aggiunta solo quella di 2.200.000. Ciò vale anche nel caso in cui la commissione aggiuntiva, sia formata da una sola classe.
2) - membro esterno nominato nella commissione "A" : 1.600.000 + il compenso forfettario riferito alla trasferta a lui spettante, secondo la tipologia di nomina di cui alla successiva lett. B.2. Se lo stesso docente viene nominato anche nella commissione "B", alla somma come sopra determinata deve essere aggiunta solo quella di 1.600.000. Ciò vale anche nel caso in cui la commissione aggiuntiva, sia formata da una sola classe.
Per i casi in cui anche il membro interno svolga eventualmente la funzione su più di una classe, gli compete, per l'impegno aggiuntivo, oltre ai compensi forfettari per la prima classe (700.000 + il compenso riferito alla trasferta di cui alla successiva lettera B.2, aa) anche un ulteriore compenso riferito alla funzione per classe.
B.2) - COMPENSO FORFETTARIO PER TRASFERTA (da sommare ai compensi di cui alla Lett. B.1)
aa) |
lire |
300.000 |
al personale nominato in commissione con funzione di membro interno; |
bb) |
lire |
450.000 |
presidente esterno e membro esterno nominati in commissione nell'ambito del proprio comune, ma fuori del proprio distretto; |
cc) |
lire |
1.000.000 |
ai componenti di commissione nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo non superiore a 60 minuti; |
dd) |
lire |
1.600.000 |
ai componenti nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo compreso fra 61 e 100 minuti; |
ee) |
lire |
4.000.000 |
ai componenti nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti. |
Ai fini del contenimento della spesa riferita alle quote dei compensi per trasferta, si rammenta che i membri delle commissioni giudicatrici nominati dal provveditore agli studi in sostituzione di componenti legittimamente impediti allo svolgimento dell'incarico devono tassativamente essere scelti tra il personale indicato nei tabulati riepilogativi disponibili presso i provveditorati agli studi e, solo in subordine : tra il personale di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia cui appartiene il comune sede d'esame; tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia; tra quello proveniente da altra provincia limitrofa; da altra provincia della stessa regione; da altra regione.
Sui provvedimenti di nomina adottati dai provveditori agli studi dovrà essere espressamente indicata e sottoscritta la motivazione della procedura seguita.
Fermi restando i suddetti vincoli in materia di sostituzioni di rinunciatari, si precisa che la quota differenziata del compenso forfettario riferito alla trasferta spetta a tutti i componenti le commissioni d'esame, con l'avvertenza che in caso di nomina di personale non in servizio o estraneo all'amministrazione da parte del Provveditore, effettuata fuori del capoluogo, va presa a riferimento, per l'attribuzione della quota di compenso per la trasferta, la sede del provveditorato stesso come sede di servizio, ovvero quella di abituale dimora dell'interessato, qualora quest'ultima sia più vicina alla scuola sede d'esame.
Per quanto riguarda il personale nominato dal Ministero, vanno prese in considerazione, per l'attribuzione della quota del compenso per trasferta, esclusivamente le indicazioni riferite alla sede di servizio o di abituale dimora dichiarate dagli interessati in occasione della presentazione delle domande e riportate sui tabulati elaborati dal C.E.D. di Monteporzio, forniti tempestivamente alle istituzioni scolastiche interessate dai rispettivi Provveditori agli studi.
Ai fini dell'attribuzione del compenso spettante, non devono essere prese in considerazione eventuali dichiarazioni di variazioni di sede di servizio o di abituale dimora rilasciate dai componenti di commissione nominati dal Ministero prima, durante o dopo le operazioni d'esame.
I tempi di percorrenza, individuati secondo i criteri sopra specificati, vanno tenuti in considerazione esclusivamente ai fini della determinazione della quota del compenso forfettario per trasferta da attribuire al personale nominato fuori del proprio comune di servizio o di abituale dimora.
Non assumono, pertanto, alcuna rilevanza nè i mezzi effettivamente utilizzati per l'espletamento dell'incarico, ne le spese effettivamente sostenute (spese di viaggio, vitto, pernottamento ecc.)
La quota del compenso forfettario riferito alla trasferta eventualmente spettante ai componenti le commissioni è determinata in base ai tempi di percorrenza desumibili dagli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci che collegano la località di servizio o di abituale dimora con la sede d'esame, utilizzabili per raggiungere quest'ultima località in tempo utile, desumibile dal calendario dei lavori della commissione, per l'espletamento dell'incarico (per i centri abitati con più stazioni, deve essere presa a riferimento la stazione principale).
Ai fini dell'individuazione dei tempi di percorrenza, nell'ipotesi in cui esistano più mezzi di trasporto (treno e\o autobus) per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico, va preso a riferimento il mezzo più veloce.
Agli stessi fini, vanno presi a riferimento gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani in vigore all'inizio delle operazioni d'esame, anche in caso di variazione degli orari stessi intervenuta nel corso di svolgimento degli esami.
Circa la locuzione "mezzo più veloce" il Min-Tesoro (R.G.S. circ. n°70/1978) ha precisato che "il dipendente per il rientro giornaliero in sede dovrà servirsi del primo treno (regionale, interregionale, intercity, pendolino) o autobus extra-urbano, utilizzabile, che, in base all'orario ufficiale, impieghi il minor tempo a percorrere la distanza fra la località di missione e la sede di servizio o di abituale dimora; ai fini del confronto, a nulla può valere la circostanza che il mezzo utilizzato comporti o meno trasbordi durante il percorso. I tempi di percorrenza vanno computati dalla stazione di partenza a quella di arrivo, tenendo conto degli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani. Non debbono essere conteggiati i tempi impiegati per gli spostamenti nell'ambito del territorio comunale con mezzi urbani".
Solo come base di calcolo per la determinazione della misura del compenso spettante riferito alla trasferta, nell'ipotesi in cui manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata.
Qualora la sede di abituale dimora dell'interessato risulti essere - in termini di tempi di percorrenza - più vicina alla sede d'esame rispetto a quella di servizio, per l'individuazione degli anzidetti tempi dovrà essere presa in considerazione la sede di abituale dimora.
Nell'ipotesi in cui le località interessate siano raggiungibili solo con la combinazione di più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere a riferimento è dato esclusivamente dalla somma dei tempi risultanti dagli orari ufficiali.
Come è noto le classi abbinate in una unica commissione d'esame possono appartenere ad istituti diversi entrambi sede d'esame, talvolta ubicati in comuni diversi. Pertanto per i periodo nei quali tutti o parte dei membri della commissione operano anche nell'altra sede d'esame, la quota del compenso per trasferta deve essere rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra sede di servizio o di abituale dimora e la seconda sede d'esame. Il relativo compenso va attribuito in proporzione al periodo continuativo impiegato nella seconda sede, rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.
I componenti di commissione (provenienti o) nominati nelle Isole minori (Elba, Eolie, ecc.) in sede ubicata in comune diverso da quello di servizio o di abituale dimora, anche se raggiungibile in un tempo non superiore a 60 minuti, è attribuita la quota del compenso per trasferta di £. 1.000.000.
Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame (componenti di commissione che, nel corso degli esami, siano impossibilitati allo svolgimento dell'incarico per grave, eccezionale e documentato motivo; personale nominato dal provveditore in sostituzione del componente assente) i compensi vanno corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame.
Per la corresponsione dei compensi forfettari ai componenti le commissioni, le istituzioni scolastiche utilizzeranno la tabella di liquidazione debitamente sottoscritta dall'interessato e dal presidente della commissione.
Per quanto riguarda il trattamento economico principale spettante ai docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnati nelle operazioni d'esame e le ritenute previdenziali e IRPEF da applicare sui compensi d'esame di Stato, si osservano le istruzioni contenute rispettivamente ai successivi Capo VI e Capo VIII.
CAPO VI TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE DOCENTE CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME, A TEMPO DETERMINATO E AL PERSONALE ESTRANEO ALL'AMM.NE DELLO STATO (COMPRESI I PENSIONATI) O ALLE PUBBLICHE AMM.NI IMPEGNATO NELLE OPERAZIONI D'ESAME DI STATO CONCLUSIVI (EX MATURITA')
1. Personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale (PART- TIME)
I docenti con contratto part-time sono tenuti, se nominati, a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e agli stessi vengono corrisposti, per il periodo di effettiva partecipazione, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa (art. 12 - O.M. 22.7.1997, n. 446)
2. Personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato
Esclusivamente al sotto indicato personale docente con contratto individuale di lavoro a tempo determinato (ex non di ruolo), nominato dal Ministero o dal Provveditore nelle commissioni d'esame di Stato (ex maturità) e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, spetta anche la retribuzione principale, correlata al numero di ore di insegnamento risultanti dal contratto, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione d'esame:
- docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal provveditore agli studi fino al termine delle attività didattiche;
- docente assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal provveditore agli studi sino al termine dell'anno scolastico, ma che non matura il diritto alla retribuzione durante il periodo estivo;
- docente con rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dal capo d'istituto fino al termine delle attività didattiche per la copertura di un numero di ore non superiore a sei settimanali.
Per compiutezza di informazione si rammenta che al personale docente supplente breve e saltuario il cui contratto di lavoro come è noto si conclude con la fine delle lezioni, non compete la retribuzione principale ancorché nominato nelle commissioni di esame di Stato conclusivi di istruzione secondaria superiore.
La retribuzione ai predetti docenti, limitata al periodo di durata delle operazioni di esame di Stato e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, viene corrisposta dalle competenti DD.PP.TT. a conclusione delle operazioni d'esame sulla base di specifico contratto di nomina o della proroga del contratto in corso (per un numero di ore pari a quelle risultanti dal contratto in corso), corredato della dichiarazione del presidente di commissione riguardante l'effettiva partecipazione alle operazioni d'esame . (C. M. - Tesoro n. 763 del 27/5/97)
Pertanto gli Uffici scolastici provinciali e le Istituzioni scolastiche rispettivamente nei confronti del personale docente di cui alle precedenti lettere a), b) e c) invieranno tempestivamente alle competenti DD.PP.TT. il nuovo contratto di nomina ai fini del relativo pagamento per l'effettiva partecipazione alle operazioni d'esame.
Per ogni altra tipologia di docente con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata temporanea, se impegnato negli scrutini e negli esami di licenza e di idoneità nelle scuole elementari e medie, negli esami di qualifica negli istituti di istruzione professionale, i relativi contratti saranno stipulati per i giorni di effettivo impegno nelle attività sopra indicate e per un numero di ore pari a quelle risultanti dall'ultimo contratto. Ciò dà diritto alla corresponsione della retribuzione tabellare iniziale prevista per il corrispondente personale docente, dell'indennità integrativa speciale e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare.
3. Personale esperto, negli Istituti professionali e d'arte
Per i membri delle commissioni d'esame di licenza negli Istituti d'arte statali e qualifica professionale nominati come esperti, che non abbiano rapporto di impiego alle dipendenze dello Stato o delle Pubbliche amministrazioni, spetta - per ogni giornata di effettiva partecipazione agli esami - un compenso pari a 1/30 dello stipendio tabellare iniziale, dell'indennità integrativa speciale, e dell'eventuale assegno per il nucleo familiare spettante ai professori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle materie per le quali gli esperti sono chiamati nelle commissioni d'esame.
4. Estranei all'Amministrazione dello Stato ivi compresi i pensionati e supplenti brevi e saltuari
Al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato o alle Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi i pensionati e i supplenti brevi e saltuari) nominato nelle commissioni esami di Stato conclusivi della scuola secondaria superiore, devono essere corrisposti esclusivamente i compensi previsti per l'espletamento del predetto incarico, con esclusione quindi di qualsiasi altro tipo di retribuzione.
CAPO VII TRATTAMENTO DI MISSIONE (per gli esami diversi da quelli dell'ex maturità)
Come detto in precedenza, i compensi forfettari, spettanti ai componenti le commissioni esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione superiore (ex maturità) sono onnicomprensivi anche del trattamento di missione.
Il trattamento di missione continua invece ad essere corrisposto ai componenti le commissioni di esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, qualifica professionale, abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, sempreché ricorrano le condizioni stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.
Nel rammentare che al personale del comparto scuola non è più consentita l'opzione per il trattamento di missione previsto anteriormente alla data di entrata in vigore del citato articolo 5 del D.P.R.395/1988, essendosi realizzata la condizione stabilita dal comma 2 dell'art.1 della legge 7 giugno 1989, n.221 (nota n° 960 in data 28 febbraio 1996 del Dipartimento per la Funzione Pubblica), si precisa che le linee essenziali delle norme vigenti in materia di trattamento di missione, da applicare solo nei confronti del personale impegnato nelle commissioni d'esame diverse da quelle di Stato sono riportate nella C. M. 229 del 15.5.1998.
CAPO VIII RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI
Con l'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 241/97, n. 314/97 e 446/97, quest'ultimo modificato dal D.L.vo 137/98, le aliquote e gli adempimenti contributivi e fiscali hanno subito sostanziali modifiche. Nel rinviare alle specifiche disposizioni legislative e alla varie circolari ministeriali applicative di detta normativa, si evidenziano qui solo le novità contributive e fiscali che hanno incidenza sulla materia trattata.
A) REDDITO IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI E FISCALI
Il quadro normativo vigente dall'1.1.1998 ha operato una sorta di allineamento tra la legislazione fiscale e contributiva, facendo coincidere, in linea generale, la base di reddito imponibile contributiva con quella fiscale (D.L.vo 314/97, art. 6).
In relazione ai compensi e alle indennità corrisposte ai componenti di commissione d'esame, la nuova normativa prevede l'assoggettabilità degli stessi alla base imponibile previdenziale e fiscale, secondo l'ammontare e le misure di seguito indicate.
A.1) = ESAMI DIVERSI DA QUELLI DELL' EX MATURITA'
I compensi e le indennità spettanti ai componenti delle commissioni costituite per gli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio concorrono per il 100% a formare la base contributiva e pensionabile e, quindi, sono assoggettate per tale misura percentuale all'IRAP, all'INPDAP e al Fondo credito se si tratti di personale scolastico con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Mentre, i compensi e le indennità dovuti al personale docente a tempo determinato, indicato alle lettere a), b) e c) del punto 2 del precedente Capo VI, concorrono anch'esse per il 100% a formare la base contributiva, ma sono da assoggettare solo all'IRAP. Ciò in quanto le ritenute INPDAP e Fondo credito si applicano, nei confronti di tale personale, solo per la parte eccedente la quota di maggiorazione del 18% prevista dall'art. 15 della legge 23.12.94, n. 724 (cfr. C.M. n. 138 del 4.4.96), che al momento della liquidazione non è nota alle istituzioni scolastiche.
L'indennità pari ad 1/5 del trattamento di missione per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, spettanti ai presidente di commissione di esami di licenza media e ai commissari governativi incaricati della vigilanza e del controllo delle operazioni d'esame di idoneità e integrativi presso le scuole pareggiate e legalmente riconosciute, concorrono anch'esse per il 100% a formare a base contributiva e pensionabile e debbono, quindi, essere assoggettate per tale misura percentuale alle ritenute previdenziali (IRAP, INPDAP e Fondo credito).
Va da sé che ai fini dell'assoggettabilità all'IRPEF, i compensi e le indennità di esame e l'indennità di 1/5 sostitutiva del trattamento di missione concorrono per intero a formare la base contributiva fiscale.
A. 2) = INDENNITA' DI TRASFERTA (DIARIE)
Le indennità di trasferta (diarie) dovute esclusivamente ai componenti di commissione diverse da quelle della ex maturità non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini previdenziali e fiscali, in quanto la loro misura è inferiore al limite di esenzione giornaliero di £. 90.000 fissato dall'art. 3, comma 5, del D.L.vo 314/97.
A. 3) = COMPENSI PER ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECOINDARIA DI SECONDO GRADO (EX MATURITA')
Il compenso corrisposto al personale impegnato negli esami preliminari dei candidati privatisti (CAPO V, lett. "A") deve essere assoggettato per intero alle ritenute previdenziali ed erariali, in quanto è considerato reddito
Anche i compensi forfettari riferiti alla funzione spettanti ai componenti le commissioni d'esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore debbono essere assoggettati per intero alle ritenute previdenziali e fiscali.
Le somme attribuibili a titolo di "quota compensi forfettari per trasferte" (CAPO V°- lett. B2) concorrono a formare il reddito imponibile ai fini previdenziali e dell'I.R.PE.F nel seguente modo:
1. esenzione del compenso di L. 300.000 corrisposto al personale nominato in commissione con funzione di membro interno, in quanto sono da considerare rimborso di spese di trasporto;
2. assoggettabilità per intero alla normativa fiscale del compenso di £. 450.000 corrisposto al presidente esterno e al membro esterno nominati in commissione nell'ambito del proprio comune, ma fuori del proprio distretto. L'assoggettabilità scaturisce dal fatto che detto compenso è da considerare assimilabile alla indennità per trasferta nell'ambito del territorio comunale (art. 48 del TUIR);
3. esenzione per intero del compenso di L. 1.000.000 corrisposto ai componenti di commissione nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo non superiore a 60 minuti, in quanto la base imponibile è inferiore alle 90 mila giornaliere;
4. esenzione per intero del compenso di 1.600.000 corrisposto ai componenti nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo compreso fra 61 e 100 minuti, in quanto la base imponibile è inferiore alle 90 mila giornaliere;
5. assoggettabilità alla normativa fiscale per la parte eccedente le 90.000 giornaliere del compenso di L. 4.000.000 corrisposto ai componenti nominati in sede d'esame diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in un tempo superiore a 100 minuti.
Ai fini della determinazione della parte eccedente la quota giornaliera si deve rapportare il compenso forfettario spettante (4.000.000) alla durata delle operazioni d'esame risultante dal calendario dei lavori della commissione. Si riportano, comunque, nel prospetto che segue, le voci di reddito sulle quali calcolare le varie ritenute previdenziali ed erariali.
ESAMI DISTATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI SCUOLA SUPERIORE (EX MATURITA')
|
BASE IMPONIBILE |
IRAP |
INPDAP Fondo cr. |
IRPEF |
1) |
|
Personale con contratto a tempo indeterminato: |
|
|
|
|
a) |
Compenso per esami preliminari candidati esterni (Capo V, lett.A |
100% |
100% |
100% |
|
b) |
Compenso riferito alla funzione (Capo V, lett. B1) |
100% |
100% |
100% |
|
c) |
Quote compenso per trasferta al membro interno (Capo V, lett.B2, aa) |
esente |
esente |
esente |
|
d) |
Quota compenso per trasferta presidente e membro esterno nell'ambito proprio comune, ma fuori distretto (Capo V, lett.B2, bb) |
100% |
100% |
100% |
|
e) |
Quota compenso per trasferta per percorrenza fino a 60 minuti (Capo V, lett.B2, cc) |
esente |
esente |
esente |
|
f) |
Quota compenso per trasferta per percorrenza tra 61 e 100 minuti (Capo V, lett.B2, dd) |
esente |
esente |
esente |
|
g) |
Quote compenso per trasferta per percorrenza oltre 100 minuti (Capo V, lett.B2, cc) |
oltre 90.000 giorn. |
oltre 90.000 giorn. |
oltre 90.000 giorn. |
|
2) |
|
Personale con contratto a tempo determinato: |
|
|
|
|
a) |
Compenso per esami preliminari (Capo V, lett.A) |
100% |
esente (1) |
100% |
|
b) |
Compenso riferito alla funzione (Capo V, lett. B1) |
100% |
esente (1) |
100% |
|
c) |
Quote compenso per trasferta al membro interno (Capo V, lett.B2, aa) |
esente |
esente |
esente |
|
d) |
Quota compenso per trasferta presidente e membro esterno nell'ambito proprio comune, ma fuori distretto (Capo V, lett.B2, bb) |
100% |
esente (1) |
100% |
|
e) |
Quota compenso per trasferta per percorrenza fino a 60 minuti (Capo V, lett.B2, cc) |
esente |
esente (1) |
esente |
|
f) |
Quota compenso per trasferta per percorrenza tra 61 e 100 minuti (Capo V, lett.B2, dd) |
esente |
esente (1) |
esente |
|
g) |
Quote compenso per trasferta per percorrenza oltre 100 minuti (Capo V, lett.B2, ee) |
oltre 90.000 giorn. |
esente (1) |
oltre 90.000 giorn. |
(1) La ritenuta INPDAP e Fondo credito si applica solo sulla parte dei compensi accessori, corrisposti al personale con contratto a tempo determinato eccedente la quota di maggiorazione del 18%prevista dall'art. 15 della legge 724/94 |
ALTRI TIPI DI ESAMI
|
BASE IMPONIBILE |
|
IRAP |
INPDAP Fondo cr. |
IRPEF |
1) |
|
Personale con contratto a tempo indeterminato: |
|
|
a) |
Compensi e indennità esami |
100% |
100% |
100% |
|
b) |
Indennità di 1/5 sistitutivo del trattamento di missione |
100% |
100% |
100% |
2) |
|
Personale con contratto a tempo determinato: |
|
|
a) |
Compensi e indennità esami |
100% |
esente (1) |
100% |
|
b) |
Indennità di 1/5 sistitutivo del trattamento di missione |
100% |
esente (1) |
100% |
3) |
|
Indennità di trasferta (Diarie): |
|
|
a) |
Personale dipendente dall'Amm.ne: |
|
|
|
|
|
1) con contratto a tempo indeterminato (già di ruolo) |
oltre 90.000 |
oltre 90.000 |
oltre 90.000 |
|
|
2) con contratto a tempo determinato (già non di ruolo) |
oltre 90.000 |
oltre 90.000 |
oltre 90.000 |
|
b) |
Personale estraneo all'Amm.ne dello Stato |
oltre 90.000 |
oltre 90.000 |
oltre 90.000 |
(1) La ritenuta INPDAP e Fondo credito si applica solo sulla parte dei compensi accessori, corrisposti al personale con contratto a tempo determinato eccedente la quota di maggiorazione del 18%prevista dall'art. 15 della legge 724/94 |
B) CALCOLO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
B.1) - Ritenute previdenziali INPDAP e Fondo credito
Come detto precedentemente, sui compensi e indennità da includere nella base imponibile corrisposti al personale dirigenziale scolastico (presidenti di commissione) e docente (quest'ultimo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) impegnato nelle commissioni d'esame delle scuole di ogni ordine e grado, vanno operate le ritenute per il contributo pensioni INPDAP e Fondo credito a carico del dipendente nella misura, rispettivamente dell'8,75% e dello 0,35%.
Si rammenta che il versamento dei contributi, calcolati sui compensi e indennità d'esami dovuti all'INPDAP per fondo pensioni e per Fondo credito sia per la parte a carico del dipendente che per quella a carico dello Stato, verrà effettuato dagli Uffici centrali del Ministero. L'ammontare delle ritenute INPDAP e Fondo credito non deve, pertanto essere preso in considerazione ai fini della determinazione del fabbisogno da segnalare ai Provveditore agli studi.
Le istituzioni scolastiche si limitano, pertanto, alla quantificazione dei netti spettanti, applicando sui compensi lordi anche le ritenute INPDAP e Fondo credito a carico del dipendente.
Per quanto riguarda i professori universitari impegnati nelle commissioni d'esame di maturità o negli esami dei corsi integrativi (istituti magistrali e licei artistici) si precisa che sui compensi corrisposti non vanno operate le ritenute INPDAP e Fondo credito, in quanto trattasi di compensi dovuti per attività non direttamente connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente. Resta confermata l'assoggettabilità dei compensi in parola alle ritenute IRAP e IRPEF.
B.2) - Ritenuta I.R.A.P.
Si rammenta che a decorrere dall'1/1/98, per effetto dell'istituzione dell'IRAP, sono stati aboliti i contributi per il Servizio sanitario nazionale. Pertanto, a decorrere dalla predetta data nei confronti del personale in attività di servizio, va applicata la ritenuta IRAP a carico dello Stato nelle misure in precedenza previste per il contributo S.S.N. (9,60% per imponibile fino a 40 milioni; 3,80% per imponibile compreso fra 40 e 150 milioni).
Le modalità di calcolo e di versamento delle ritenute per IRAP e per l'addizionale IRPEF da versare a cura delle istituzioni scolastiche ed artistiche, sono riportate nella C.M. n. 491 del 23.12.1998.
Si ritiene utile rammentare che se l'ammontare dell'imposta IRAP, dovuta a ciascuna Regione, sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo del versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo (C.M. Tesoro n. 6 del 26/1/98).
B.3) Contributi INPS ( solo DS.)
Sui compensi corrisposti al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato impegnato nelle commissioni d'esame vanno applicate le sotto indicate misure di contributi INPS a carico dello Stato
|
T.B.C. |
D.S. |
ENAOLI |
1= |
Personale docente con contratto a tempo determinato con rapporto di lavoro per un periodo non inferiore ad un anno |
no |
1,61% |
no |
2= |
Personale docente con contratto a tempo determinato assunto per un periodo inferiore ad un anno |
no |
1,61% |
no |
Si rammenta che a norma dell'art., comma 1, lettere b) e c) della legge 23.12.1998, n. 448 (collegato alla finanziaria 1999) a decorrere dal 1 gennaio 1999, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge stessa, sono stati soppressi i contributi dovuti all'INPS per le assicurazioni sociali con la tubercolosi (TBC) e per l'ENAOLI. Pertanto a decorrere dall'1.1.1999 è cessato per le istituzioni scolastiche l'obbligo del versamento all'INPS di detti contributi a favore del personale assunto a tempo determinato.
Per quanto riguarda le modalità di versamento dell'anzidetto contributo INPS si rinvia alle indicazioni fornite con la C.M. n. 438 del 30 ottobre 1998.
C) CALCOLO DELLE RITENUTE FISCALI E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF
Dall'importo netto delle ritenute previdenziali operate sui compensi ed indennità corrisposte va detratta l'imposta sul reddito (I.R.PE.F.), secondo l'aliquota fissata per i nuovi scaglioni di reddito in vigore dal 1.1.1998 (D.L.vo 446/97, art. 46), prevista sullo stipendio del percipiente all'atto del pagamento dei compensi spettanti.
Inoltre è prevista, a carico del dipendente, un'addizionale regionale IRPEF, fissata su tutto il territorio nazionale allo 0,50% per gli anni 1998 e 1999, da operare in sede di conguaglio (D.L.vo 446/97, art. 50).
Detta addizionale dovrà essere calcolata in occasione del conguaglio fiscale da parte dell'ufficio tenuto al rilascio della certificazione unica (CUD).
D) - COMUNICAZIONI AI FINI DEL CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO E FISCALE
Le istruzioni in ordine alla comunicazione da effettuarsi alle DD.PP.TT. ai fini del conguaglio contributivo e fiscale sui compensi corrisposti al personale impegnato nelle commissioni d'esame e delle ritenute operate sui compensi stessi, saranno impartite con apposite annuali circolari da emanarsi, a cura della Direzione generale del Personale di questo Ministero, stante la connessione con le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni principale e accessorie per il personale scolastico
E) - CERTIFICAZIONE UNICA DIPENDENTI (CUD)
In virtù delle innovazioni introdotte dal D.L.vo 314/97 (art. 7), il sostituto di imposta sede d'esame, (nella fattispecie l'istituzione scolastica) è tenuto a rilasciare un unico certificato, valido sia fini fiscali che a quelli previdenziali, nonché ai fini dei contributi dovuti all'INPS.
Al termine delle operazioni d'esame viene rilasciata, da parte delle istituzioni scolastiche statali, pareggiate e legalmente riconosciute, al personale impegnato nelle commissioni d'esame costituite in scuole diverse da quella presso la quale lo stesso presta servizio durante l'anno scolastico, un esemplare di modello CUD, nel quale viene attestato il compenso percepito, l'imponibile preso a base per il calcolo del contributo a carico della scuola e i contributi previdenziali che hanno concorso alla formazione del reddito imponibile; un secondo esemplare del modello CUD sarà inviato, a cura della scuola sede d'esame, all'istituzione scolastica ove l'interessato presta servizio.
F) - PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO (COMPRESI I PENSIONATI STATALI) O ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Sui compensi corrisposti al personale estraneo all'Amministrazione dello Stato e ai pensionati impegnati nelle commissioni di esami non vanno operate le ritenute previdenziali INPDAP e Fondo credito.
Di contro gli stessi compensi, da assoggettare a ritenuta di acconto IRPEF del 20%, siccome originano da esercizio di pubbliche funzioni, costituiscono anche presupposto per l'applicazione dell'IRAP, in base all'art. 2 del D.L.vo 446/97.
Sulle tabelle di liquidazione delle indennità e dei compensi, detto personale deve dichiarare di essere "estraneo all'Amministrazione dello Stato o alle Pubbliche Amministrazioni".
CAPO IX RISORSE FINANZIARIE - LIQUIDAZIONE SPETTANZE AI COMPONENTI LE COMMISSIONI - CONCESSIONE DI ANTICIPI
I fondi occorrenti per il pagamento delle spettanze ai componenti le commissioni vengono accreditati da questo Ministero, imputandoli ai relativi centri di responsabilità, ai competenti Provveditori agli studi, che li assegnano, a seconda delle necessità, alle istituzioni scolastiche interessate con appositi ordinativi.
I fondi occorrenti per i fini di cui sopra agli istituti comprensivi e alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore funzionanti con sezioni aggregate di diverso ordine e tipo verranno accreditati con imputazione al centro di responsabilità ministeriale al quale appartiene il grado o l'ordine della scuola "madre".
Le istituzioni scolastiche comunicheranno i dati concernenti i reali fabbisogni per il pagamento dei compensi e delle indennità d'esame ai Provveditori agli studi, i quali, dopo le opportune verifiche, richiederanno le provviste finanziarie ai rispettivi Uffici centrali del Ministero, entro il 30 giugno 1999, utilizzando l'unito modello riportato nell'ALLEGATO "A".
Atteso che al versamento dei contributi INPDAP e Fondo credito, sia carico dello Stato che a carico del dipendente, provvederà direttamente l'Amministrazione centrale, la quantificazione dell'ammontare dei finanziamenti da richiedere sarà determinata prendendo in considerazione le somme sotto indicate, da specificare peraltro nella richiesta di finanziamento:
a) Indennità e compensi netti spettanti
b) Ritenuta IRAP a carico dello Stato
c) Ritenute IRPEF
Per gli Istituti di istruzione artistica non dotati di personalità giuridica (Conservatori di musica, Accademia belle arti e licei artistici) i fondi verranno accreditati dal Ministero direttamente a favore dei funzionari delegati, i quali richiederanno i fondi occorrenti direttamente a questo Ministero - Ispettorato per l'Istruzione Artistica.
Per le scuole medie annesse ai Conservatori di musica e agli Istituti d'arte, dotate di autonomia amministrativa, i competenti Provveditori agli studi assegneranno le somme necessarie ai bilanci delle predette scuole medie, con imputazione della spesa al cap. 2005.
Le istituzioni scolastiche imputano ai pertinenti capitoli dei propri bilanci le assegnazioni di fondi e le spese comprensive degli oneri a carico dello Stato.
Alla liquidazione dei compensi provvedono le istituzioni scolastiche statali presso le quali si svolgono gli esami.
I compensi spettanti ai componenti le commissioni d'esame operanti presso le scuole e gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti vengono liquidati dalla istituzione scolastica di analogo tipo di istruzione con sede più vicina alle predette scuole o istituti, designata dal Provveditore agli Studi.
Le spettanze dovute ai componenti le commissioni operanti presso i licei artistici legalmente riconosciuti sono liquidate dal competente Provveditore agli Studi.
Nel caso in cui agli istituti statali siano stati aggregati istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i compensi e le indennità spettanti ai componenti le commissioni vengono liquidati dall'istituzione scolastica statale per l'intero periodo degli esami.
Il dirigente scolastico, unitamente al componente della giunta esecutiva ed al responsabile amministrativo della scuola, è tenuto a firmare i titoli e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa.
Qualora il capo di istituto o il membro della giunta si trovino fuori sede per servizio, sono esonerati dal rientro in sede nel caso in cui nell'Istituto sia presente il loro legittimo sostituto.
ANTICIPAZIONE . TERMINE PER IL PAGAMENTO
Ai componenti le commissioni d'esame di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nominati in commissione in Comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi, a richiesta degli interessati, fino al 50% dei compensi forfettari lordi complessivamente spettanti.
Al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie verifiche sulla corretta utilizzazione delle somme assegnate, le istituzioni scolastiche provvedono a corrispondere agli aventi diritto, all'inizio delle operazioni d'esame, un primo acconto pari alla metà degli anticipi determinati come sopra.
Nel corso della seconda metà del periodo di durata delle operazioni d'esame, verrà corrisposta la somma residuale degli acconti.
Le indennità spettanti a saldo sono corrisposte al termine delle operazioni di esame e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'art.3 della legge 417/1978.
Ai componenti di commissioni diverse da quelle degli ex esami di maturità con diritto al trattamento di missione possono essere concessi, a richiesta degli interessati, anticipi pari al 75% del trattamento complessivo di missione spettante, ai sensi dell'art.5, comma 8, del D.P.R.23 agosto 1988, n.395. Il rimborso delle spese di viaggio a saldo sono corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'art.3 della legge 417/1978.
Fermo restando quanto precede, le istituzioni scolastiche, ove abbiano disponibilità di fondi, possono corrispondere ulteriori acconti entro il limite delle somme dovute con certezza ai componenti di commissione. Nessun anticipo compete ai componenti le commissioni nominati nel comune di servizio o di abituale dimora.
I Provveditori agli Studi sono pregati di riprodurre la presente, completa di allegati, e di trasmetterla con la massima sollecitudine ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, artistiche ed educative della propria circoscrizione territoriale.
IL MINISTRO f.to BERLINGUER
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