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Decreto Interministeriale n. 41

Roma, 15 febbraio 1999



IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

VISTI dell'anzidetta legge in particolare :
- l'art. 4 recante disposizioni per la composizione delle commissioni d'esame ;
- l'art. 8 che abroga i commi 1 e 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 con esclusione del limite di spesa previsto dal comma 2;
- l'art. 9, comma 2, che determina uno stanziamento aggiuntivo di 33 miliardi per far fronte all'onere derivante dall'attuazione della legge 425/97;

VISTO l'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n.662 che così recita : "il comma 2 dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 va interpretato nel senso che il limite di spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato vigenti alla data di entrata in vigore della legge" ;

VISTO l'art. 9, comma 8, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante la disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), emanato a norma dell'art. 1 della legge 425/97;

VISTO il D.M. 392 del 18 settembre 1998 concernente le modalità di nomina e designazione dei componenti le commissioni degli esami di Stato in parola;

VISTA l'art. 26, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegato alla Finanziaria 199) che prevede uno stanziamento aggiuntivo di lire 15 miliardi per compensare i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari dei candidati esterni, ai sensi dell'art.2, comma 3, della legge 425/97.

VISTA legge n. 32 del 15 febbraio 1999 (in G.U. s.g. n. 44 del 23.2.99) che eleva il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi di cui all'art. 4, comma 5, della legge 10.12.1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di ulteriori 120 miliardi, a decorrere dall'anno 1999;

TENUTO CONTO che la spesa relativa alle indennità ed ai compensi - compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato - per gli esami in parola è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento



DECRETA

Art. 1 -
1. A decorrere dall'anno scolastico 1998/1999 al presidente, al membro esterno e al membro interno delle commissioni giudicatrici degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore spetta il compenso riferito all'effettivo svolgimento della funzione di cui al quadro 1) della Tabella "A" allegata al presente decreto.

2. Al personale di cui al comma 1) spetta, a titolo di rimborso spese, per i periodi in cui espleti le funzioni di componente di commissione il compenso aggiuntivo di cui al quadro 2) della anzidetta Tabella "A".

3. Per l'individuazione dei tempi di percorrenza si fa riferimento agli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci effettivamente utilizzabili per raggiungere la sede d'esame in tempo utile per l'espletamento dell'incarico. Nel caso in cui gli orari ufficiali dei mezzi di linea extra-urbani più veloci non sono identici tra l'andata e il ritorno, si conteggiano tra i due orari, ai fini della determinazione dell'entità del compenso riferito alla trasferta, i tempi più favorevoli all'interessato. Non vanno presi in considerazione i tempi impiegati per i trasbordi, per coincidenze e per eventuali ritardi, né quelli riferiti all'utilizzazione di mezzi di linea urbani.

4. Ai componenti di commissione, se provenienti o nominati nelle isole minori in sede diversa da quella di servizio o di abituale dimora raggiungibile in non più di 60 minuti, spetta il compenso fissato dal quadro 2) lettera c) della citata Tabella "A".

5. Nei casi in cui la commissione operi eventualmente su abbinamenti di classi tra comuni diversi, la quota del compenso per trasferta, rideterminata prendendo a riferimento i tempi di percorrenza intercorrenti tra la sede di servizio o di abituale dimora e la sede "aggiunta" d'esame, a attribuita in proporzione al periodo continuativo impiegato nella suddetta sede aggiunta.


Art. 2
1. I membri delle commissioni giudicatrici nominati dal capo dell'ufficio scolastico provinciale in sostituzione del personale legittimamente impedito a svolgere l'incarico conferito dal Ministero, vanno scelti con i criteri fissati dal D.M. n. 392 del 18 settembre 1998. Ai membri delle commissioni di cui al presente comma spettano i compensi di cui all'art. 1).

Art. 3
I compensi spettano in modo continuativo a decorrere dalI'effettivo svolgimento dell'incarico. In caso di interruzione dell'incarico, i compensi spettanti vengono corrisposti al componente uscente in proporzione ai giorni effettivamente dallo stesso prestati; al subentrante spettano, sempre in ragione ai giorni lavorativi prestati, i compensi di cui all'art. 1).

Art. 4
1. Al presidente e al membro esterno che eventualmente svolgano la funzione in più di due commissioni compete, per l'impegno aggiuntivo, il compenso forfettario riferito alla funzione da calcolarsi su quello previsto rispettivamente per il presidente e per il membro esterno scelto nel comune di servizio o di abituale dimora.

2. Al membro interno che svolga eventualmente la funzione su più commissioni compete, per l'impegno aggiuntivo, il compenso forfettario riferito alla funzione a lui attribuito per la prima commissione.


Art. 5
Al personale che svolga gli esami preliminari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del citato D.P.R. 323/98, previsti per i candidati esterni sulle materie o parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito spetta il compenso di cui al quadro 3) dell'acclusa Tabella "A"

Art. 6
1. I compensi forfettari previsti dal presente decreto sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento accessorio, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.

2. In base alla vigente normativa, I compensi forfettari di cui ai quadri 1) e 3) della Tabella "A" concorrono integralmente a formare la base contributiva e fiscale. Quelli di cui al quadro 2) concorrono a formare la base contributiva e fiscale quelli previsti alla lett. b) e quelli indicati alla lett. e) per la parte eccedente lire 90.000 giornaliere.

Art. 7
Ai componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nominati in Comune diverso da quello di servizio o di abituale dimora possono essere concessi anticipi fino al 50% dei compensi complessivamente spettanti.

Art. 8
La spesa dei predetti compensi, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato - è imputata nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base agli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuno degli esercizi finanziari di riferimento


Il presente decreto, dopo il visto di legge da parte degli organi di controllo, sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA