Decreto Ministeriale del 17 febbraio 1999
Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.359, concernente le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e di designazione dei componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina i predetti esami di Stato e, in particolare, gli articoli 9 e 10;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359 concernente le modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni e i criteri e le modalità di nomina e di designazione dei componenti le commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Riscontrata l'esigenza di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato decreto ministeriale n.359 del 18 settembre 1998, al fine di ampliare le categorie degli aventi titolo alla nomina in qualità di Presidente o di Commissario e di specificare in maniera più esplicita e puntuale alcuni requisiti dei componenti le commissioni;
Ritenuto che le suddette modifiche ed integrazioni rispondano anche all'intento di rendere più agevole la costituzione delle commissioni esaminatrici nel primo anno di applicazione della nuova normativa sugli esami di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 15/99, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 febbraio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n.400/1988 (nota n.5880 U/L LP 1653 17.2.99);
Adotta
il seguente regolamento
Art. 1
Modifiche ai criteri di nomina dei Presidenti
1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.359, le lettere a) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
" a) capi di istituti statali d'istruzione secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti Nazionali e degli Educandati femminili".
" e) capi d'istituto, nonché docenti di istituti statali d'istruzione secondaria superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo, che risultino collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici".
Art. 2
Modifiche ai criteri di nomina dei membri esterni
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.359, dopo la lettera c)sono inserite le seguenti:
" d) tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni scolastici;"
" e) tra i docenti che, negli ultimi cinque anni, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, in istituti statali di istruzione secondaria superiore e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso afferenti ai programmi d'insegnamento dell'ultimo anno dei corsi della scuola secondaria superiore".
Art. 3
Modifiche ai criteri relativi alle sostituzioni
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.359, è aggiunto il seguente periodo:
"Qualora ciò non si renda possibile, il capo di istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d'istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata in commissione."
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
IL MINISTRO
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