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Ministero degli Affari Esteri

Roma, 12 gennaio 2001

Disposizioni annuali per le nomine a presidente o commissario d'esame presso le scuole secondarie italiane funzionanti all'estero. Anno scolastico 2000/01
PREMESSA

Il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro delle competenze che gli sono attribuite dagli artt. 625 e sgg. del D. L.vo n. 297/94, è tenuto ad assicurare lo svolgimento degli esami presso le scuole italiane secondarie all'estero. Per gli studenti che superino le prove è previsto il rilascio di un titolo di studio italiano (Diploma di Licenza media, o Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio).

All'estero gli esami costituiscono peraltro una particolare occasione di confronto per gli studenti. Questi ultimi, infatti, pur avendo concluso un percorso di studi di tipo italiano, in realtà si formano in contesti educativi, ambientali e culturali di volta in volta assai diversi, di cui è opportuno che le Commissioni, pur nell'autonomia dei processi di valutazione, tengano conto. La conduzione degli esami all'estero, che costituiscono per l'Amministrazione un'importante occasione per una più diretta conoscenza della realtà del nostro sistema educativo fuori del territorio nazionale, richiede quindi esperienze e professionalità specifiche (più in particolare, per gli esami finali di Stato si rinvia all'art. 9, cc. 4 - 5, del D.I. n. 2508 del 7 gennaio 1999).

Occorre infine ben precisare che le sedi disponibili per le nomine sono in numero estremamente ridotto (come risulta dai quadri 1.1 e 2.1) in rapporto a quello delle sedi operanti in territorio nazionale, e che pertanto possono essere ammesse a presentare domanda le categorie di personale aventi maggiori titoli giuridici.


1. ESAMI CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO SECONDARI DI SECONDO GRADO
1.1. Sedi
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi Scuole legalmente riconosciute: Belo Horizonte, Bogotà, Caracas, Buenos Aires, Casa-blanca, Colonia, Il Cairo, Lima, Losanna, Lugano, New York, San Paolo, San Gallo, Tunisi, Zurigo

N.B. L'elenco delle sedi è suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto a eventuali situazioni particolari che potrebbero verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires e Lima osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).
1.2. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente e ordini di nomina (legge n. 425/97 art. 4, c., 2 C.M. della P.I. n. 272 dell'11 dicembre 2000, in particolare all. 7)

DIRIGENTI SCOLASTICI
a) Capo di istituto statale di istruzione secondaria superiore in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L. vo n. 297/94;
b) Capo di istituto statale di istruzione secondaria superiore in servizio in Italia, anche per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94, dirigente scolastico di convitto nazionale o educandato femminile, purché con almeno 5 anni di anzianità nell'attuale ruolo di appartenenza e purché abbia svolto almeno 3 volte le funzioni di Presidente di Commissioni di esame già di maturità o di esame finale di Stato;
c) Capo di istituto di scuola media statale in servizio all'estero in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, ovvero titolare di materia appartenente a classe di concorso che, per effetto del D. M. 10-8-1998 n. 354, sulla costituzione di àmbiti disciplinari, sia stata aggregata a classe di concorso relativa a insegnamenti di scuola secondaria superiore;
d) Capo di istituto di scuola media statale in servizio in Italia, anche per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94, con competenze disciplinari identiche a quelle previste per lo stato giuridico di cui alla lettera b), purché con almeno 5 anni di anzianità nell'attuale ruolo di appartenenza e purché abbia svolto almeno 3 volte le funzioni di Presidente di Commissione di esame già di maturità o di esame finale di Stato.

PROFESSORI UNIVERSITARI
di I e II fascia confermati, e purché abbiano svolto almeno 3 volte le funzioni di Presidente di Commissione negli esami già di maturità o finali di Stato.

Nota Bene. Il personale scolastico di cui alla lettera a) è obbligato a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvi eventuali impedimenti legittimi. Il criterio di assoluta priorità riservato a tale personale è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in funzione di una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine di norma saranno disposte con criterio di possibile viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza, e di massima evitando movimenti tra calendario boreale e australe e viceversa. Nel caso eccezionale in cui non fosse possibile coprire i posti disponibili con il personale di cui al punto 1.2, potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di Capi di Istituzioni scolastiche secondarie di II grado collocati a riposo da non più di 5 anni.
1.3. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di commissario e ordini di nomina (Legge n. 425/97 art. 4, c. 2, e C.M. della P. I. n. 272 dell'11 dicembre 2000, in particolare all. 8)
a) Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto statale di istruzione secondaria superiore, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94;
b) Docente con contratto a tempo determinato in servizio nelle scuole italiane all'estero, purché nominato su posto disponibile per l'intero anno scolastico;
c) Docente nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio nelle scuole metropolitane, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza che insegni in classi terminali; ovvero Docente nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado in servizio presso il Ministero degli Affari Esteri per le finalità di cui all' art. 626 del D. L.vo n. 297/94, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza, e a condizione che abbiano svolto per almeno 3 volte le funzioni di commissario negli esami già di maturità o finali di Stato.

Nota Bene. Il personale di cui alla lettera a) è obbligato a rendersi disponibile per le nomine, fatti salvo eventuali impedimenti legittimi. Il criterio di assoluta priorità riservato a tale personale è assunto non solo in rapporto alla specificità delle funzioni da assicurare, ma anche in rapporto a una esigenza di contenimento della spesa. Pertanto le relative nomine di norma saranno disposte con criterio di possibile viciniorità tra la sede di servizio estero e quella di assegnazione, fatte salve esigenze di rotazione e alternanza, e di massima evitando movimenti tra calendario boreale e australe e viceversa. Si cercherà anche, per quanto possibile, di garantire all'interno delle commissione la presenza di almeno un commissario esterno in servizio all'estero. Nel caso eccezionale in cui non fosse possibile coprire i posti disponibili con il personale di cui al punto 1.3, potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di Docenti di Istituzioni scolastiche secondarie di II grado collocati a riposo da non più di 5 anni.
Considerate le discipline affidate ai membri esterni per l'anno scolastico 2000-01, come rese noto dal Ministro della Pubblica Istruzione in data 6 dicembre 2000, considerate inoltre le tipologie e articolazioni dei curricula effettivamente funzionanti nelle scuole italiane all'estero, per il personale docente saranno ammesse esclusivamente le domande relative alle discipline e/o ai raggruppamenti disciplinari di cui all'allegato A.

1.4. Designazione dei membri interni
I membri interni saranno designati dalle scuole italiane all'estero con gli stessi criteri stabiliti per le scuole metropolitane con C.M. del Ministero della Pubblica Istruzione n. 272 dell'11 dicembre 2000 (consultabile al sito www.istruzione.it ), tenuto altresì conto, ai fini delle sostituzioni, di quanto prescritto dall'art. 10 del D.I. n. 2508 del 7 gennaio 1999.

1.5. Adempimenti dei Capi di istituto nelle scuole italiane all'estero e obblighi del personale in servizio all'estero
I Capi d'istituto operanti nelle scuole italiane all'estero provvederanno a garantire tempestivamente la designazione dei membri interni, entro la data, rispettivamente, del 31 marzo 2001 per il calendario boreale e del 31 ottobre 2001 per il calendario australe, e secondo i criteri di cui agli artt. 8 e 9 del D. I. n. 115/2508 del 7 gennaio 1999. I nominativi saranno tempestivamente comunicati alle Rappresentanze e per il loro tramite al Ministero degli Affari Esteri, D. G. P. C. C., Uff. IV. I docenti in servizio all'estero che non siano stati nominati né commissari interni né commissari esterni sono tenuti a restare in servizio sino alla data del 5 luglio 2001 in calendario boreale e sino alla data del 7 dicembre 2001 in calendario australe. In ogni caso il Capo d'istituto si adopererà per assicurare, tra i docenti in servizio, la presenza a scuola, sino al termine delle operazioni d'esame, di almeno un insegnante non raggiunto da alcuna nomina per ogni corso funzionante, al fine di garantire la possibilità di sostituzioni anche ad operazioni d'esame avviate.

2. ESAMI DI LICENZA MEDIA

2.1. Sedi
Scuole statali: Addis Abeba, Asmara, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi Scuole legalmente riconosciute: Alessandria d'Egitto, Basilea, Belo Horizonte, Bogotà, Bucarest, Buenos Aires, Caracas, Casablanca, Colonia (Stommeln), Ertan (Cina), Gedda, Hattian, Il Cairo, Lagos, La Valletta, Losanna, Lima, Lugano Sorengo, Montevideo, Mosca, Nairobi, New York, Olivos, Port Harcourt, San Gallo, San Paolo, Teheran, Tirana, Tripoli, Tunisi, Villa Adelina, Zugeberg, Zurigo.

Nota Bene. L'elenco delle sedi è comunque suscettibile di lievi modifiche, in rapporto al numero dei candidati, o in rapporto ad eventuali situazioni particolari che possono verificarsi in alcuni Paesi. Le sedi di Buenos Aires, Lima, Montevideo, Olivos, e Villa Adelina osservano il calendario australe (esami nel mese di dicembre).

2.2. Personale avente titolo a presentare la domanda in qualità di presidente (D. P. R. 362/66, art. 7)
a) Capi di istituto di scuola media statale, in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94;
b) Personale di ruolo della scuola in servizio all'estero ai sensi dell'art. 639 del D. L.vo n. 297/94, e secondo l'ordine indicato dal D. P. R. n. 362/66, art. 7;
c) Capi di istituto di scuola media statale, in servizio in Italia, anche per le finalità di cui all'art. 626 del D. L.vo n. 297/94, con almeno 5 anni di servizio nel ruolo di appartenenza e purché abbia svolto almeno 3 volte le funzioni di Presidente di licenza media.

Nota Bene. Ai Presidenti di licenza media sono affidati anche gli incarichi di commissario governativo presso le scuole legalmente riconosciute. Nel caso eccezionale in cui si individuassero sedi presso le quali fosse necessario nominare, per le operazioni di scrutinio, un commissario governativo - e dove tuttavia contestualmente non si dovessero tenere per un qualunque motivo gli esami di licenza media - , i commissari governativi, la cui missione è a carico degli Enti gestori, saranno individuati con il criterio della massima viciniorità possibile alla sede. Per il personale del Contingente di cui all'art. 639 del D. L.vo n. 297/94 è fatto obbligo di rendersi disponibile per tale incarico. Nel caso eccezionale in cui non fosse possibile coprire i posti disponibili con il personale di cui al punto 2.2, potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di disponibilità prodotte a questo Ministero da parte di Capi di Istituzioni scolastiche secondarie di I grado collocati a riposo da non più di 5 anni.

3. ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI PER CHI ASPIRI A FAR PARTE DI COMMISSIONI GIUDICATRICI D'ESAMI ALL'ESTERO

a) non aver subíto condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
b) non aver subíto provvedimenti disciplinari né averne in corso;
c) essere muniti, all'atto della nomina, di documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione;
d) non trovarsi, all'atto della nomina, in posizione di qualsiasi tipo di congedo o assenza.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti appartenenti alle categorie aventi titolo alla nomina ai sensi della presente circolare, e che siano in possesso dei requisiti prescritti, debbono presentare domanda al Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Ufficio IV
Piazzale della Farnesina
00194 Roma
La domanda andrà redatta esclusivamente compilando il modello allegato (all. B). La stessa domanda, una volta sottoscritta dall'interessato, dovrà altresì essere timbrata e firmata dal competente superiore gerarchico per rilascio di nulla-osta.
La domanda del personale in servizio all'estero dovrà essere trasmessa a questo Ministero per il tramite della competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare entro e non oltre il 20 febbraio 2001. Ai fini dell'accertamento del termine farà esclusiva fede la data acquisita al protocollo della stessa Rappresentanza Diplomatica o Consolare.
La domanda del personale in servizio in Italia dovrà essere spedita a cura dell'interessato, e a mezzo raccomandata ordinaria, entro e non oltre il 20 febbraio 2001. Ai fini dell'accertamento del termine farà esclusiva fede il timbro postale della raccomandata in oggetto.
Il termine del 20 febbraio 2001 è perentorio anche per gli aspiranti che intendano esprimere preferenze per sedi con esami in calendario australe.

5. ESCLUSIONI

Non possono produrre domanda coloro che abbiano ricevuto nomina dal Ministero degli Affari Esteri per esami presso le scuole italiane all'estero negli ultimi due anni scolastici (1998-99 e 1999-2000) precedenti l'anno scolastico in corso (2000-01).
Non potranno essere prese in considerazione domande di personale appartenente a categorie diverse da quelle su elencate.
Le domande prive del prescritto nulla-osta, o inviate oltre la data su indicata, ovvero contenenti dati personali incompleti o illeggibili, non saranno prese in considerazione.
Non saranno nominati coloro che, in caso di indisponibilità delle sedi richieste, non abbiano esplicitamente dichiarato nella domanda la disponibilità per qualsiasi altra sede.
I Presidenti e Commissari negli esami finali di Stato e Presidenti negli esami di Licenza media non potranno essere nominati in commissioni operanti nella stessa scuola dove prestino servizio o dove abbiano prestato servizio, in commissione di esame, nei due anni precedenti l'anno in corso.

6. TITOLI VALUTABILI
(DA INDICARSI NEL CURRICULUM ESCLUSIVAMENTE SECONDO IL MODELLO PREDISPOSTO: ALL. C2 )

La valutazione dei titoli sarà effettuata con i criteri oggettivi di cui all' all. C1.
Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda e nel curriculum sono rese ai sensi delle Leggi nn. 15/68 e 127/97 sotto la personale responsabilità del dichiarante. Il Ministero degli Affari Esteri si riserva in ogni momento la facoltà di controllarne la veridicità.
Il curriculum contenente le dichiarazioni riguardanti il possesso dei titoli, oltre ad essere redatto sul modulo allegato, deve essere corredato dai dati necessari per gli opportuni riscontri (ad esempio: concorso bandito con D.M. n. … del …; ovvero seconda laurea in … conseguita il … presso l'Università degli studi di …; ecc.). I titoli indicati invece in modo generico non potranno in nessun caso essere oggetto di valutazione. Non sono ammesse integrazioni di titoli successivamente all'avvenuta presentazione della domanda.
Il personale che, contrariamente a quanto abbia indicato nella domanda, al momento della nomina si trovi sprovvisto di documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione decadrà dal diritto ad essere nominato e potrà essere immediatamente sostituito con altro aspirante.

7. ACCETTAZIONE E NOMINA

La nomina è conferita telegraficamente dal Ministero degli Affari Esteri - D.G.P.C.C. Uff. IV. L'accettazione, incondizionata, deve essere comunicata telegraficamente non oltre quattro giorni lavorativi (sabato incluso) dalla ricezione e anticipata urgentemente per le vie brevi (fax: 06-3691-2799; oppure posta elettronica: d.g.p.c.4@esteri.it).
Al personale nominato sarà chiesto di citare, all'atto dell'accettazione, gli estremi del documento valido per l'espatrio verso il Paese di destinazione. La mancata accettazione dovrà essere motivata e comunicata nel modo di cui sopra per consentire a questo Ministero l'immediata sostituzione dei rinunciatari. La documentazione che giustifichi la rinuncia dovrà essere tempestivamente inviata. Rinunce non comunicate o non motivate comporteranno inammissibilità della stessa domanda per i successivi due anni. Eventuali rinunce in calendario boreale, quantunque giustificate, non daranno diritto a "recuperi" sul calendario australe del medesimo anno scolastico.
L'accettazione o la rinuncia con la relativa motivazione dovranno essere comunicate anche all'Autorità scolastica che ha concesso il nulla-osta.
Il personale nominato dall'Italia, e che abbia accettato la nomina, sarà invitato presso questo Ministero prima della partenza, dove potrà ricevere, oltre al biglietto di viaggio e agli anticipi delle spese di missione, tutte le informazioni e le istruzioni operative più opportune.
Il rendiconto della missione effettuata dovrà essere presentato, ovvero inviato a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento, all'Ufficio IV della D.G.P.C.C. (tel. 06-3691-4135) di questo Ministero entro trenta giorni dalla conclusione della missione stessa.

Il Direttore Generale
Per la Promozione e la Cooperazione Culturale
Firmato FACCO BONETTI