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Decreto Ministeriale n. 450

Roma, 10 novembre 1998


Decreto ministeriale concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 10 dicembre 1997 n. 425 avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

VISTO il Regolamento applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323;

VISTO in particolare l'art. 13 del menzionato Regolamento, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato;

CONSIDERATO che dette certificazioni, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 13, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea, devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonché le conoscenze, le competenze e le capacità anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame;

VISTO l'art. 12 del sopra indicato Regolamento avente ad oggetto i crediti formativi;

VALUTATA infine l'opportunità di recepire ed applicare anche con riferimento alla materia delle certificazioni l'indicazione di gradualità con la quale il legislatore ha inteso caratterizzare l'introduzione delle innovazioni previste dalla legge 10 dicembre 1997 n. 425;

DECRETA

Art. 1

1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del DPR 23 luglio 1998 n. 323 attestano:

  1. l'indirizzo e la durata del corso di studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata;
  2. la votazione complessiva assegnata, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;
  3. le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.

Art. 2

1. Gli elementi di cui all'art. 1, lettera a, del presente decreto, nonché, per i candidati interni, quelli relativi al credito scolastico e ai crediti formativi, sono forniti dall'Istituto sede di esami.


Art. 3

1. I modelli del diploma e delle certificazioni integrative del diploma sono conformi rispettivamente agli allegati A e B, facenti parte integrante del presente provvedimento.

2. I modelli delle certificazioni integrative del diploma hanno carattere sperimentale e si intendono adottati limitatamente agli anni scolastici 1998-99 e 1999-2000.


Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.


IL MINISTRO