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DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE MEDIA NON STATALE - DIV. III

Prot. n.339

Roma, 25 gennaio 1999



Oggetto: Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate. Applicazione dell'art.7 della Legge 10 dicembre 1997, n.425 - Chiarimenti.


In relazione alle controversie cui ha dato origine la nota prot. n. 6341 del 17 settembre 1998 si forniscono, in merito all'applicazione dell'art. 7 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425, i seguenti chiarimenti che sostituiscono integralmente quelli comunicati con la predetta nota.

Gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono disciplinati dal D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'art. 7 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425.

Nei confronti deglì studenti frequentanti le predette scuole continua a trovare applicazione il disposto dell'art. 192, comma 6, del D. Lgs. n. 297/94.

I candidati esterni in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 7 della legge n. 425/97, possono sostenere l'esame dì idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate.

- per la classe immediatamente successiva a quella cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta;

- per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso, anche se di diverso ordine e tipo.

Si provvederà a far conoscere, con urgenza il contenuto della presente alle scuole statali, legalmente riconosciute, pareggiate, meramente private, operanti nel territorio di competenza.


IL DIRETTORE GENERALE
(Mario G. DUTTO)