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Circolare Ministeriale n. 24

Prot. n. 1286/B/1/A

Roma, 1 febbraio 1999


Oggetto: Chiarimenti e integrazioni alla C.M. n. 462 del 25/11/1998.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e integrazioni alla Circolare ministeriale n. 462 su aspetti e profili significativi dell'esame di stato, legati in particolare alle operazioni di formazione e di abbinamento delle commissioni:

1) - Fermo restando il prioritario, rigoroso rispetto delle procedure di cui ai punti A - B - C - D - pag. 7 della citata Circolare, qualora per difficoltà obiettive (ad esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non si rendesse possibile accedere ad una delle soluzioni individuate nei punti sopra menzionati, si potrà procedere all'abbinamento tra due classi con indirizzi di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali dello stesso ordine scolastico, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l'abbinamento sarà consentito anche nel caso in cui le materie o classi di concorso coincidenti siano una sola.
La fase in questione potrà precedere quella dell'abbinamento tra classi - commissioni operanti in province diverse.
Ovviamente la soluzione ultima praticabile (e solo per gli istituti statali) rimane sempre quella della costituzione di una commissione a se stante, con la componente esterna nominata unicamente in funzione di tale commissione (pag. 8 - 2° cpv. della C.M. n. 462).

2) - E' appena il caso di precisare che il criterio di cui al punto 1) si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni di istituti non statali a classi/commissioni di istituti statali, nonchè in presenza di classi articolate.

3) - Lo stesso criterio vale al fine dell'abbinamento di due classi/commissioni con indirizzi diversi per i quali è stato designato un diverso numero di commissari esterni (2/3; 3/4; 2/4), nonchè in presenza di classi articolate.

4) - Negli istituti che attuano sperimentazioni di solo ordinamento, i candidati esterni che trovino possibilità di assegnazione solo a classi sperimentali devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari. In quest'ultimo caso si seguono i criteri fissati per le classi articolate per quanto riguarda i commissari sia esterni che interni.
Nelle situazioni sopra descritte il commissario o i commissari esterni non in comune operano, in sede di esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati, in modo che risulti rispettata la pariteticità nella composizione delle commissioni.

5) - L'indicazione di cui alla lettera e) pag. 9 della ripetuta C.M. n. 462 secondo la quale per le classi in cui vi siano gruppi di studenti che seguono materie diverse, i commissari interni vanno designati in modo che ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni, vale anche per i gruppi di studenti che seguono la medesima lingua straniera ma con programmi diversi e per le classi nelle quali l'educazione fisica viene insegnata per squadre.
Con l'occasione si precisa che quanto disposto nel paragrafo "personale obbligato alla presentazione della scheda" è da intendersi come non vincolante per i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale e per i docenti in semiesonero sindacale, i quali, pertanto, hanno la facoltà e non l'obbligo di presentare la scheda per la partecipazione agli esami. I medesimi, viceversa, possono essere designati a svolgere la funzione di commissari interni.

IL MINISTRO