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Decreto Ministeriale n. 520

Roma, 8 novembre 1999


Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima per l'anno scolastico 1999-2000.


IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;

VISTI gli articoli 4, 5 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il Regolamento che disciplina gli esami di Stato;

VISTO l'articolo 15 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che detta disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e, in particolare, per lo svolgimento della terza prova scritta;

VISTO il proprio decreto n.357 del 18 settembre 1998, recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;

RITENUTO, sulla base dei riscontri registrati nella sessione degli esami dell'anno scolastico 1998-99, di modificare parzialmente le modalità di svolgimento della terza prova per l'anno scolastico 1999-2000;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato n.218/99 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1998 (nota n. 7434 del 4.11.1999)

ADOTTA
il seguente regolamento



Art. 1
Conferma


1. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 18 settembre 1999, n.357, citato in premessa, sono confermati per l'anno scolastico 1999-2000.

Art. 2
Gradualita' e flessibilita' della prova


1. L'art.4 del decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.357, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

"Art. 4 - ( Gradualità e flessibilità della prova) -

1. Per l'anno scolastico 1999-2000, la prova concerne una sola delle tipologie di cui all'articolo 2 del citato decreto ministeriale n.357/1998, ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere B) e C), che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.

2. La prova, che non potrà coinvolgere più di quattro discipline, può prevedere:

  1. non più di 4 argomenti per la trattazione sintetica;
  2. da 8 a 12 quesiti a risposta singola;
  3. da 20 a 30 quesiti a risposta multipla ;
  4. non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
  5. non più di 2 casi pratici e professionali;
  6. 1 progetto.


3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere B) e C) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 6 e 15.

4. Per l'anno scolastico 1999-2000, le Commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento ( in forma di documento scritto e/o iconica e/o grafica) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 del decreto n.357 del 19 settembre 1998 e contenute nei limiti di cui al precitato comma 2. A tal fine le Commissioni possono avvalersi, ai sensi dell'art.14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, dei modelli forniti dall'Osservatorio Nazionale istituito presso il CEDE".

2. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


IL MINISTRO