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Prot. n. 1877/b/1/a

Roma, 22 Febbraio 2000

Oggetto: Esami di Stato. Formazione delle commissioni. Precisazioni e chiarimenti. Anno scolastico 1999-2000

In relazione a quesiti pervenuti in ordine alla partecipazione degli insegnanti tecnico pratici alle commissioni degli esami di Stato, si conferma quanto indicato nella circolare ministeriale n.277 del 19.11.1999, paragrafo "personale obbligato alla presentazione della scheda".

Infatti, mentre nel decorso anno era stabilito che l'obbligo di presentazione della scheda sussisteva solo in relazione alle classi di concorso che comportavano insegnamento con relativa attribuzione di voto, nel corrente anno, a seguito della entrata in vigore della legge 3.5.1999, n.124, che ha disposto, all'art.5, che gli insegnanti tecnico pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe, l'obbligo di cui sopra deve intendersi riferito anche ai predetti docenti tecnico pratici con insegnamento in compresenza, alle condizioni e nei limiti indicati dalla cennata circolare n.277. Pertanto, i medesimi docenti concorrono alla nomina nelle commissioni quali commissari esterni, secondo i criteri definiti dalla circolare n.277 e possono, in alternativa, essere designati commissari interni dai consigli di classe.

Si precisa, inoltre, che la citata disposizione della circolare n.277/1999 va applicata anche ai docenti titolari dell'insegnamento di conversazione in lingua straniera, in quanto tale insegnamento rientra nella tabella C allegata al D.M. n.334 del 24.11.1994.

Per contro, la medesima disposizione non può estendersi, per il corrente anno scolastico, al personale appartenente al profilo professionale di insegnante tecnico pratico o di assistente di cattedra dell'ordinamento degli enti locali, passato alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'art.8 della citata legge n.124/1999, in quanto il trasferimento è intervenuto ad anno scolastico ormai inoltrato e sulla base di modalità e procedure ancora in corso di definizione, in conformità di quanto previsto dal quarto comma del citato art.8.

Con l'occasione si ribadisce, come già comunicato nel decorso anno scolastico con c.d.s.n.01440 del 23.2.99, che i docenti di sostegno non hanno titolo alla presentazione della scheda di partecipazione alle commissioni perché non insegnano una materia specifica. I docenti di sostegno hanno la facoltà di produrre la scheda stessa nel caso in cui abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno negli ultimi cinque, e siano in possesso di abilitazione all'insegnamento di materie comprese nelle classi di concorso di cui all'allegato 4 della citata circolare n.277.

IL DIRETTORE GENERALE
Pasquale Capo