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Coordinamento per gli esami di Stato

Decreto Ministeriale del 20 Novembre 2000

Regolamento recante le modalità di svolgimento della 1ª e della 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2000-2001.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n.425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e, in particolare, l'articolo 3;
VISTI gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 e, in particolare, l'articolo 205, comma 1;
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA l'esigenza di individuare le tipologie relative alla prima prova, al fine di mettere in condizione le scuole di poter gestire, secondo le scansioni dell'anno scolastico 2000-2001, le attività di programmazione coerenti con i diversi modelli di scrittura;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, n. 161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 9 ottobre 2000;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art.17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.9745 U/L L.P.1653 del 2 Novembre 2000).

EMANA
il seguente regolamento

Art. 1
Prima prova scritta

1. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.

2. Il candidato deve realizzare, a propria scelta, uno dei seguenti tipi di elaborati proposti dal Ministero della pubblica istruzione:

a) analisi e commento, anche arricchito da note personali, di un testo letterario o non letterario, in prosa o in poesia, corredato da indicazioni che orientino nella comprensione, nella interpretazione di insieme del passo e nella sua contestualizzazione;
b) sviluppo di un argomento scelto dal candidato tra quelli proposti all'interno di grandi ambiti di riferimento storico-politico, socio-economico, artistico-letterario, tecnico-scientifico. L'argomento può essere svolto in una forma scelta dal candidato tra i modelli di scrittura del saggio breve e dell'articolo di giornale;
c) sviluppo di un argomento di carattere storico, coerente con i programmi svolti nell'ultimo anno di corso;
d) trattazione di un tema su un argomento di ordine generale, attinto al corrente dibattito culturale, per il quale possono essere fornite indicazioni di svolgimento.
3. Nella produzione dell'elaborato il candidato deve dimostrare: a) correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
b) possesso di adeguate conoscenze relative sia all'argomento scelto che al quadro di riferimento generale in cui esso si inserisce;
c) attitudini allo sviluppo critico delle questioni proposte e alla costruzione di un discorso organico e coerente, che sia anche espressione di personali convincimenti.

4. Nello svolgimento della prova di cui al comma 2 lettera a), il candidato deve dimostrare di essere in possesso di conoscenze e competenze idonee alla individuazione della natura del testo e delle sue strutture formali.

Art. 2
Seconda prova scritta

1. La seconda prova scritta, che può essere anche grafica o scrittografica, ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze specifiche del corso di studi frequentato dal candidato ed ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il medesimo corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente o le disposizioni relative alla sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere tra più proposte. La suddetta materia è individuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, entro la prima decade del mese di aprile.

Art. 3
Predisposizione dei testi per le prime due prove scritte nel caso di mancato arrivo dei testi ministeriali

1. Qualora nel giorno stabilito per la prima prova scritta non siano pervenuti alla sede d'esame i testi relativi, il Presidente della Commissione ne informa il competente Ufficio scolastico o il Ministero della pubblica istruzione, al fine del tempestivo invio dei testi medesimi, con gli accorgimenti necessari ad assicurarne la segretezza.
2. Ove, a causa di particolari difficoltà o disguidi, non sia stato possibile acquisire i testi ministeriali entro due ore dall'ora prevista per l'inizio delle prove, la Commissione provvede immediatamente alla formulazione dei testi occorrenti.
3. Il commissario o i commissari aventi specifica competenza nella disciplina cui i testi mancanti si riferiscono predispongono sollecitamente più proposte tra cui la Commissione sceglie quella definitiva.
4. I testi autonomamente predisposti dalla Commissione e acquisiti agli atti sono inviati in copia al Ministero della pubblica istruzione.
5. Qualora non siano pervenuti neanche i testi della seconda prova scritta, la Commissione procede con le modalità di cui ai precedenti commi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 novembre 2000

IL MINISTRO
Tullio De Mauro