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DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 2002
Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
DECRETA
Art. 1 1: Nell'ambito delle attività didattiche aggiuntive di cui all'art. 4, comma 8, del D.M. 26 maggio 1998 di cui alle premesse, le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, anche in convenzione con le Direzioni scolastiche regionali, possono organizzare specifiche attività formative attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap riservate a docenti abilitati attraverso vari canali e sprovvisti del titolo specifico. Le attività comprendono almeno 800 ore e si svolgono nel rispetto dei criteri generali di cui all'allegato A. Al termine dei relativi corsi il personale docente delle istituzioni scolastiche consegue l'abilitazione all'attività didattica di sostegno ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. 2: Il numero di posti riservati per l'accesso ai corsi di cui al comma 1 è definito annualmente dal MIUR sulla base delle esigenze espresse dalle Direzioni scolastiche regionali e sulla base dell'offerta potenziale comunicata dalle Università. Nell'accesso hanno priorità i docenti già utilizzati sul sostegno per un periodo di almeno un anno scolastico. 3: Gli Atenei possono ricorrere a convenzioni con Enti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, Legge 104/92, per affidamenti di singole attività formative in misura comunque complessivamente non superiore al 20% delle attività previste. 4: I criteri generali di cui all'allegato A costituiscono altresì, in quanto applicabili, linee di indirizzo per le attività aggiuntive che le scuole di specializzazione svolgono per gli altri iscritti alle scuole stesse. Art. 2 Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno efficacia a decorrere dall'a.a. 2002/2003 e fino all'a.a. 2005/2006 e comunque non oltre il riordinamento dei corsi di studio universitari per la formazione del personale docente delle istituzioni scolastiche. Roma, 20 febbraio 2002 IL MINISTRO |
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