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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per l'Istruzione
Decreto n. 64 del 28 luglio 2004
Art. 2 Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto
- Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento hanno titolo all'inclusione nelle seguenti fasce delle
graduatorie di circolo e d'istituto:
- Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o
classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di circolo o d'istituto, secondo le
modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento.
- Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente,
forniti, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica
abilitazione o di specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure
concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell'esame finale di Stato al termine del
corso svolto nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341.
Sono, altresì, inseriti in tale fascia coloro che hanno ottenuto il riconoscimento
professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola materna ha valore abilitante
e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola per l'infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l'indirizzo di scuola elementare ha valore
abilitante e dà titolo all'inclusione nella graduatoria di scuola elementare e nella
graduatoria di personale educativo.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado ed al
diploma di conservatorio ha valore abilitante e dà titolo all'inclusione nelle graduatorie
31/A e 32/A.
- Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso
all'insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all'insegnamento richiesto, che sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per
l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, sono i seguenti:
- Posti di insegnamento di scuola dell'infanzia (già scuola materna):
- Diploma di scuola magistrale
- Diploma di istituto magistrale
- Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):
- Diploma di istituto magistrale
- Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e modificazioni, e lauree
equiparate, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di I grado. Per la classe
di concorso di strumento musicale nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui al
successivo art. 10
- Cattedre e posti di scuola secondaria di II grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni modificazioni, e lauree
equiparate, per l'accesso a classi di concorso della scuola secondaria di II grado.
- La laurea in scienze delle attività motorie e sportive è titolo di accesso alle
graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell'equiparazione, disposta dalla legge 18 giugno 2002, n.
136 con il diploma di istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).
- Posti di personale educativo:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a facoltà
universitaria.
- Posti di sostegno:
- Si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 12.
- I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, sia ai fini dell'accesso, sia ai fini
dell'attribuzione dei punteggi previsti dalla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento,
solo se siano stati già dichiarati equipollenti al corrispondente titolo italiano, ai sensi degli
artt. 170 e 332 del T.U. della legge sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n.
1592.
- Tutti i titoli di accesso di cui al presente articolo devono essere posseduti entro la data del 31
agosto 2004.
Art. 12 Insegnamento di sostegno e nelle scuole speciali
- Gli aspiranti forniti dello specifico titolo di specializzazione, di cui all'articolo n. 325 del D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica
e tecnologica del 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, e di cui
al D.M. 20 febbraio 2002 possono chiedere i correlati insegnamenti di sostegno ad alunni portatori di
handicaps psico-fisici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole, per i quali
siano in possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni. I medesimi aspiranti, se forniti
del titolo di abilitazione o di studio valido per l'insegnamento delle discipline impartite nelle
istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, possono chiedere l'inclusione nelle
corrispondenti graduatorie speciali.
Le domande per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado possono essere
presentate, con riferimento all'area disciplinare per cui si ha titolo, secondo le disposizioni di cui al
successivo comma 4, anche in scuole in cui non si è inclusi in normali graduatorie di
insegnamento.
- Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola elementare, in ciascun circolo didattico o istituto
comprensivo, sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Regolamento.
- Per tutti gli insegnamenti della scuola media, in ciascuna istituzione è predisposto un unico
elenco di sostegno, articolato in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del
Regolamento; in detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di
fascia in cui figura in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale
graduatoria.
In relazione alla specificità di valutazione dei titoli del personale aspirante a supplenze per la
classe di concorso 77/A - Strumento musicale nella scuola media, di cui al precedente art. 9, ed al fine
di renderne il punteggio omogeneo a quello degli altri aspiranti, il predetto personale, che figuri in
graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, viene incluso negli elenchi del sostegno,
previa apposita valutazione dei rispettivi titoli posseduti in base a quanto previsto dalla tabella
annessa, come allegato A, al Regolamento.
- Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado, in ciascuna istituzione sono predisposti
elenchi di sostegno, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del
Regolamento, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25
maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di
fascia in cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferita al
medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
- Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi di sostegno con
l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni
portatori del corrispondente handicap.
- Gli insegnamenti di sostegno sono attribuiti, in ciascuna scuola, ad aspiranti in possesso del titolo
di accesso per l'ordine scolastico cui appartiene la scuola medesima; in caso di esaurimento dell'elenco
di sostegno relativo alla scuola materna viene utilizzato l'elenco di sostegno relativo alla scuola
elementare.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, in caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare
relativamente all'area disciplinare interessata, la scuola può utilizzare, in modo combinato, gli
altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari, prima di ricorrere all'utilizzazione di
elenchi di altre scuole viciniori.
IL MINISTRO f.to Letizia Moratti |
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