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Direttiva Ministeriale n.252 Il Ministro della Pubblica Istruzione VISTA la L. 18.12.97, n. 440, concernente la "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"; VISTO il D.M. 29.5.98, n. 251, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l'autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione; VISTO l'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; TENUTO conto che l'art. 4 della citata L. 440/97 fissa la dotazione del fondo in lire 100 miliardi per l'anno 1997 ed in lire 400 miliardi per l'anno 1998; CONSIDERATO che le disponibilità finanziarie non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per il disposto dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, della medesima L. 440/97; PRESO atto che i tempi di approvazione della legge non hanno consentito di utilizzare per l'anno 1997 alcuna somma, per cui sono disponibili, per l'anno 1998, lire 500 miliardi da destinare agli interventi indicati dalla legge; CONSIDERATO che l'art. 2 della L. 440/97 prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari; b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e la valutazione degli interventi; RITENUTO opportuno procedere alla ripartizione del fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi; VISTO il parere espresso dalla VII Commissione Permanente del Senato della Repubblica, in data 14.5.98; VISTO il parere formulato dalla VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati, in data 14.5.48; RITENUTO di recepire le condizioni e le osservazioni formulate dalle predette Commissioni Parlamentari sullo schema di direttiva sottoposta al parere delle medesime; EMANA la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1998, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi". 1. Interventi prioritari Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:
2. Specificazione degli interventi
3. Progetti connessi all'attuazione del primo paragrafo del punto 2 I progetti riferiti all'attivazione delle iniziative sperimentali autorizzate in via transitoria dal D.M. 251 del 29.5.98, predisposti dalle istituzioni scolastiche, dovranno indicare le iniziative da porre in essere, la quantificazione degli oneri finanziari necessari per la compiuta realizzazione degli stessi, ivi compresa la eventuale remunerazione per l'attività progettuale. I progetti saranno inviati al competente Provveditorato agli Studi per il relativo finanziamento. 4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli interventi
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, alla dimensione delle stesse ed alla complessità dei progetti.
I finanziamenti destinati ai progetti connessi con l'autonomia scolastica formeranno oggetto di specifico capitolo di bilancio da istituire nei competenti centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione.
5. Modalità della gestione delle somme * l'importo di lire 218 miliardi, di cui alla lettera aa), sarà assegnato per lire 198,7 miliardi alle istituzioni scolastiche e per lire 19,3 miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale; * l'importo di lire 98 miliardi, di cui alla lettera bb), sarà assegnato per lire 38 miliardi agli uffici dell'Amministrazione centrale e per lire 60 miliardi alle istituzioni scolastiche, di cui lire 21,332 miliardi finalizzati all'aggiornamento connesso all'introduzione delle nuove tecnologie; * l'importo di lire 23 miliardi, di cui alla lettera cc), sarà assegnato per lire 20 miliardi alle istituzioni scolastiche e per lire 3 miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale; * gli imponi di lire 40 miliardi e lire 100 miliardi, rispettivamente, di cui alle lettere dd) ed ee), saranno assegnati alle istituzioni scolastiche; * l'importo di lire 21 miliardi, di cui alla lettera ff), sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale e periferica.
Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche saranno disposte dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base di specifica assegnazione a loro favore. 6. Attività di supporto e assistenza per la realizzazione degli interventi Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la realizzazione dell'autonomia, saranno attivate idonee forme di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli Ispettori Tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo all'autonomia", costituiti presso ciascun Provveditorato agli studi ai sensi del D.M. 29.5.98, n. 251, degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.) e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell'art. 15 della L. 7.8.90, n. 241. 7. Monitoraggio e valutazione degli interventi All'attività di monitoraggio ed alla valutazione degli interventi realizzati in attuazione della legge n. 440/97, si provvederà mediante i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i provveditorati ai sensi del D.M. n. 251 del 29.5.98, gli IRRSAE, il CEDE, nonché mediante gli Ispettori tecnici. Indietro |
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