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 IFTS

Legge 17 maggio 1999, n. 144

(Omissis)

Art. 69
(Istruzione e formazione tecnica superiore)


1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria supe-riore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della Pubblica Istruzione, del la-voro e della previdenza sociale e dell'uni-versità e della ricerca scientifica e tecno-logica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di ac-cesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei di-versi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi for-mativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma del-l'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della Pubblica Istruzione, del lavoro e della pre-videnza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Confe-renza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito co-mitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'arti-colo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi dì cui al presente ar-ticolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo an-che altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la re-gione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certifica-zione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.

(Omissis)


( Pubblicata sulla G.U. n. 118 del 22 maggio 1999, Supplemento Ordinario n. 99)



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