MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 9agosto 1999, n.323.
Regolamento recante norme per l’attuazione dell’art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
d'intesa con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'articolo 34 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle leggi in materia d'istruzione approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251, e successive
modificazioni;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto l'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
espresso nell'adunanza del 13 aprile 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione normativa del 24 maggio 1999;
Ritenuto di aderire al suggerimento di cui al punto 5 del parere
del Consiglio di Stato relativamente alla previsione di stipule di
convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni
che ne facciano richiesta, con esclusione della indicazione della
data del 31 marzo entro cui le stipule medesime devono essere
sottoscritte;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome espresso nella seduta del 27
maggio 1999;
Acquisiti i pareri, previsti dal comma 7 della legge 20 gennaio
1999, n. 9, delle competenti commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica espressi rispettivamente nelle sedute del
29 giugno 1999 e del 6 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota
n. 2743 del 19 luglio 1999);
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Adempimento dell'obbligo scolastico
1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei
giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e
contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di
scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni
in prima applicazione.
2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole
elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori,
statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio
riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di
cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria
superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se,
al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere
osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.
4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di
scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale
anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.
Art. 2.
Adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni
in situazione di handicap
1. I giovani in situazione di handicap sono soggetti all'obbligo
scolastico per nove anni. E' consentito, a norma dell'articolo 110,
comma 2, del decreto legislativo n. 297/1994, il completamento
dell'obbligo di istruzione anche fino al compimento del diciottesimo
anno di età.
2. Per favorire l'integrazione degli alunni in situazione di
handicap, anche nella scuola secondaria superiore, si applicano, con
i necessari adattamenti, le disposizioni già vigenti in materia
nella scuola dell'obbligo, anche in relazione alla formazione delle
classi. La domanda di iscrizione è corredata dalla presentazione del
piano educativo individualizzato svolto e della sua ultima verifica.
3. Al termine dell'assolvimento dell'obbligo a ciascun alunno viene
rilasciata la certificazione delle conoscenze maturate, delle
capacità e delle competenze acquisite in relazione al piano
educativo individualizzato.
4. Le istituzioni scolastiche per raggiungere gli obiettivi
previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 9/1999,
programmano e realizzano, anche in collaborazione con le strutture
della formazione professionale delle regioni, mediante accordi,
l'azione formativa del primo anno della scuola secondaria superiore,
anche con interventi di didattica orientativa e di organizzazione
modulare dei curriculi, finalizzati a:
1) motivare, guidare e sostenere la prosecuzione del percorso
scolastico negli istituti della scuola secondaria di secondo grado,
nella prospettiva del conseguimento della qualifica professionale e/o
del diploma, da parte degli allievi che ne abbiano le potenzialità;
2) motivare, guidare e sostenere, in un contesto integrato,
percorsi educativi individualizzati.
5. Nel quadro delle iniziative previste dal successivo articolo 6 e
sulla base di intese tra l'amministrazione scolastica periferica e le
regioni o gli enti locali competenti, per la progettazione e la
realizzazione dei percorsi integrati istruzione-formazione di cui al
precedente comma, si attuano appositi incontri tra le scuole e i
centri di formazione professionale, coinvolti nella progettazione,
tenuto conto delle specifiche esigenze formative degli alunni in
situazione di handicap.
6. Per l'attivazione, la realizzazione e la gestione delle
iniziative, di cui al comma precedente, in favore dell'integrazione
degli allievi in situazione di handicap, sono utilizzate anche le
somme stanziate al comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 20
gennaio 1999.
Art. 3.
Iniziative nella scuola media
1. La scuola media contribuisce, nel quadro delle sue finalità
istituzionali, al perseguimento degli obiettivi indicati dalla legge
sull'elevamento dell'obbligo, potenziando le valenze orientative
delle discipline e le iniziative volte a consentire agli alunni
scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio
progetto di vita.
2. Nei tre anni della scuola media, coerentemente a quanto
richiamato nel precedente comma, la formazione orientativa si
realizza anche attraverso attività a carattere trasversale, con il
concorso di più discipline, finalizzate a promuovere capacità di
lavoro in comune e a sviluppare la conoscenza critica dei principali
temi del contesto culturale contemporaneo. In sede di programmazione
delle attività, si tiene conto delle specifiche esigenze degli
alunni la cui integrazione per ragioni culturali, sociali e
linguistiche presenta particolari difficoltà.
3. Nel terzo anno, in particolare, il consiglio di classe,
programma e realizza interventi diretti a consolidare le conoscenze
disciplinari di base e a rinforzare le capacità e le competenze, per
favorire il successo formativo e per mettere lo studente in
condizione di compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle
proprie potenzialità.
4. La programmazione curricolare, può prevedere, nell'ambito delle
possibili compensazioni tra le discipline fino ad un massimo del 15%
di ciascuna di esse, moduli che presentino le caratteristiche
essenziali degli indirizzi delle scuole secondarie superiori, anche
con il concorso dei docenti delle scuole secondarie superiori
collegate in rete con la scuola media.
5. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso i consigli di
classe, promuovono le iniziative di informazione sulle prospettive
occupazionali presenti nel territorio, a sostegno delle scelte,
relative al percorso formativo successivo, e attivano i necessari
rapporti con i genitori per un loro coinvolgimento nel processo di
orientamento. A tal fine vengono organizzati incontri annuali degli
alunni e dei loro genitori con gli organi competenti operanti sul
territorio.
Art. 4.
Formazione e orientamento nella scuola
secondaria superiore
1. L'elevamento dell'obbligo nel primo anno di scuola secondaria
superiore, che conserva l'attuale ordinamento, richiede una gestione
flessibile del curricolo da realizzare nell'ambito di quanto previsto
dal successivo articolo 8. La programmazione e la realizzazione
dell'attività didattica sono finalizzate al successo formativo, da
perseguire anche con iniziative di riorientamento verso percorsi
formativi diversi da quelli scelti, compresi quelli offerti dalla
formazione professionale.
2. Le istituzioni scolastiche, per raggiungere gli obiettivi
previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n.
9, programmano e realizzano l'azione formativa del primo anno dei
diversi indirizzi di scuola secondaria superiore con modalità
organizzative e didattiche volte a:
a) motivare tutti gli allievi, favorendone l'esercizio del senso
critico anche attraverso apposite iniziative formative sui principali
temi della cultura, della società e della scienza contemporanee;
b) verificare la coerenza tra l'indirizzo scelto e le potenzialità
e le attitudini individuali al fine di confermare e rafforzare le
scelte effettuate o di individuare possibili percorsi alternativi;
c) sostenere sul piano didattico gli allievi orientati a passare ad
altro indirizzo di scuola secondaria superiore;
d) promuovere condizioni favorevoli, anche attraverso una adeguata
personalizzazione del curricolo, al pieno sviluppo delle
potenzialità educative degli alunni la cui integrazione per ragioni
culturali, sociali e linguistiche presenta particolari difficoltà;
e) realizzare percorsi mirati per gli allievi orientati ad uscire
dal sistema scolastico.
3. Le istituzioni scolastiche, in particolare, promuovono
iniziative di:
a) accoglienza, analisi delle competenze, consolidamento delle
scelte o riorientamento, da realizzare anche attraverso il ricorso a
progetti e materiali strutturati adottati o prodotti dai docenti;
b) agevolazione del passaggio ad altri indirizzi di scuola
secondaria superiore attraverso specifiche attività didattiche, da
realizzare anche in collaborazione con le scuole destinatarie dei
passaggi;
c) predisposizione di percorsi integrati, ferma restando la
competenza delle istituzioni scolastiche in materia di certificazione
delle attività svolte, da realizzare attraverso la stipula di
convenzioni anche con enti di formazione professionale riconosciuti.
4. Al fine di realizzare le attività sopra indicate, le
istituzioni scolastiche ne programmano l'effettuazione prevedendo
inoltre, nella seconda parte dell'anno scolastico, la predisposizione
delle iniziative finalizzate al passaggio ad altro indirizzo, al
sistema della formazione professionale e allo svolgimento
dell'attività di apprendistato.
Art. 5.
Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore
1. Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo
all'altro, anche di ordine diverso, vengono progettati e realizzati -
nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria
superiore - interventi didattici integrativi che si concludono con
una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle
capacita' e delle competenze necessarie al passaggio.
2. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il
concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare
e si svolgono di norma, nel corso di studi frequentato. In
particolare sono coprogettati moduli di raccordo sulle discipline non
previste nell'indirizzo di provenienza, al fine di consentire un
efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il
consiglio di classe dello studente che chiede il passaggio individua:
a) le discipline da seguire, sulle quali sarà espressa una
valutazione in sede di scrutinio finale, con eventuale progettazione
di moduli formativi coerenti con il nuovo percorso;
b) le discipline che non sono oggetto di valutazione nello
scrutinio finale;
c) i moduli di raccordo per le discipline presenti soltanto
nell'indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono
oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale a cui partecipano,
limitatamente agli allievi coinvolti e a pieno titolo, i docenti che
hanno svolto i moduli di raccordo.
3. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola
secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio
ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo
un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli
eventuali debiti formativi da colmarsi mediante specifici interventi
realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio
sostituisce le prove integrative previste dall'articolo 192 del testo
unico n. 297 del 16 aprile 1994.
Art. 6.
Interazione fra istruzione e formazione professionale
1. Le istituzioni scolastiche, titolari dell'assolvimento
dell'obbligo e della sua certificazione - al fine di potenziare le
capacità di scelta dello studente e di consentire, a conclusione
dell'obbligo, eventuali passaggi degli studenti dal sistema di
istruzione a quello della formazione professionale - progettano e
realizzano nel corso del primo anno di istruzione secondaria
superiore, interventi formativi da svolgersi anche in convenzione con
i centri di formazione professionale riconosciuti. Gli interventi
predetti potranno svolgersi anche sulla base di eventuali intese tra
il Ministero della pubblica istruzione e le regioni che ne facciano
richiesta. Tali interventi, nel rispetto delle norme attuative
dell'autonomia, sono finalizzati ad offrire allo studente, i cui
genitori ne facciano richiesta, strumenti di conoscenza e di
orientamento tra le diverse opportunità formative, incluse quelle
del sistema della formazione professionale e sono progettati, non
oltre i primi due mesi dell'anno scolastico dai consigli di classe
interessati, d'intesa con gli operatori degli enti coinvolti e
costituiscono parte integrante del curricolo del primo anno e della
valutazione conclusiva ai fini dell'adempimento dell'obbligo e della
certificazione prevista nell'articolo 9.
2. L'amministrazione scolastica periferica d'intesa con la regione
promuove con le province appositi incontri tra le scuole e i centri
di formazione professionale, coinvolti nella progettazione, per
individuare i soggetti interessati e definire le condizioni
organizzative necessarie all'attuazione dei percorsi formativi
integrati sopra indicati e per avviare con le stesse scuole e i
centri di formazione professionale un piano coordinato territoriale
di intervento. In tale sede si terrà conto anche delle esperienze
già realizzate sulla base della collaborazione tra istituzioni
scolastiche e centri di formazione professionale. Apposite
convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i centri di formazione
professionale, stabiliscono sedi, tempi, modalità di realizzazione
degli interventi, di valutazione degli esiti nonché i conseguenti
impegni da assumere.
Art. 7.
Iniziative sperimentali tra istituzioni scolastiche
e centri di formazione professionale
1. In sede di prima applicazione, nell'ambito delle convenzioni di
cui all'articolo precedente, sono previste iniziative sperimentali di
assolvimento dell'obbligo con i centri di formazione professionale
riconosciuti, in particolare per gli alunni iscritti in tali centri.
Le iniziative da realizzare mediante idonee forme di interazione tra
istituzioni scolastiche e centri di formazione professionale
prevedono percorsi formativi che favoriscano l'acquisizione delle
conoscenze e il conseguimento degli obiettivi relativi alle capacità
e alle competenze di base, nonché quanto previsto dal comma 3,
dell'articolo 1, della legge n. 9/1999, per consentire, la
possibilità di scegliere, dopo il primo anno, il percorso di
istruzione o di formazione professionale da seguire, assicurando gli
eventuali passaggi con le modalità del precedente articolo 5.
Art. 8.
Flessibilità organizzativa e curricolare nella fase
di transizione al riconoscimento dell'autonomia
1. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado la gestione
flessibile del curricolo, necessaria per la diversificazione e la
personalizzazione degli interventi formativi, richiesta per
l'efficace attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico, può
essere realizzata attraverso una programmazione basata sulle
disposizioni contenute nel decreto del Ministro della pubblica
istruzione 29 maggio 1998, n. 251, e successive eventuali modifiche e
integrazioni, da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della
legge n. 9/1999.
2. Gli istituti di scuola secondaria superiore al fine di
realizzare le iniziative previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6 -
fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 7 - possono
realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste
dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina
e attività e' possibile entro il 15% del relativo monte orario
annuale. Negli istituti professionali di Stato possono essere
utilizzate, in tutto o in parte, in aggiunta a tale monte orario
anche le ore destinate all'area di approfondimento.
Art. 9.
Certificazione
1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20
gennaio 1999, n. 9, è rilasciata dalla scuola a ciascun allievo che,
a conclusione dell'anno scolastico, è prosciolto dall'obbligo o vi
abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva.
2. Il modello di certificazione è adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione e attesta il percorso didattico ed
educativo svolto dall'allievo, e ne indica le conoscenze, le
capacità e le competenze acquisite mediante idonei descrittori, che
devono essere riferiti ai risultati conseguiti sia nel curricolo
ordinario sia nelle attività modulari e nelle esperienze, anche
personalizzate, realizzate in sede di orientamento, riorientamento,
arricchimento e diversificazione dell'offerta educativa e formativa.
3. Per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo della
certificazione ai fini del conseguimento della qualifica professionale, il modello è adottato previo parere della Conferenza unificata Stato, regioni città e autonomie locali.
Art. 10.
Informazione e monitoraggio
1. L'Amministrazione della pubblica istruzione promuove specifiche
attività di informazione e sensibilizzazione sulle finalità e sugli
obiettivi formativi dell'elevamento dell'obbligo al fine di
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, realizzando le
condizioni affinché ogni studente possa raggiungere livelli
formativi adeguati alle proprie potenzialità ed attese e all'impegno
profuso. Effettua inoltre, nell'ambito dell'avviato monitoraggio
della sperimentazione dell'autonomia di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 29 maggio 1998, n. 251, con i finanziamenti
della legge n. 440/1997, e della legge n. 9/1999, una specifica
raccolta di dati e di esperienze, realizzate nell'ambito del Piano
dell'offerta formativa, relative all'elevazione dell'obbligo di
istruzione sia nella scuola media che nella scuola secondaria
superiore, al fine anche della individuazione di positive esperienze
sviluppate a livello nazionale e internazionale per la riduzione dei
fenomeni di dispersione e l'innalzamento dei livelli di
apprendimento, che, unitamente ai risultati del monitoraggio, vengano
portate a conoscenza di tutte le scuole in modo da potenziare
l'autonoma azione di ogni singola istituzione e dell'intero sistema
scolastico.
2. Nell'attività di monitoraggio deve essere prestata particolare
attenzione ai percorsi formativi indicati al comma 4 dell'articolo 2
per gli alunni in situazione di handicap.
3. Il Ministero della pubblica istruzione garantisce la raccolta e
lo scambio delle esperienze anche mediante l'istituzione di banche
dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche, affinché
possano tenerne conto nelle attività di programmazione.
Art. 11.
Formazione del personale della scuola
1. Nell'ambito degli annuali Piani nazionali di aggiornamento vanno
previste attività di formazione in servizio del personale della
scuola secondaria di primo e secondo grado finalizzate a sviluppare
le competenze professionali necessarie alla realizzazione delle
finalità indicate dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9, e
all'attuazione delle iniziative previste dal presente decreto.
Art. 12.
Finanziamenti
1. Le attività svolte dai docenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado relative alla realizzazione degli interventi
integrativi e dei moduli di raccordo, previsti dagli articoli 3, 4,
5, 6 e 7 sono retribuite con gli stanziamenti relativi al fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni
aggiuntive e con quelli previsti dalla legge n. 44 0/1997 per
l'ampliamento dell'offerta formativa, coerentemente con il parere
espresso dalle competenti commissioni parlamentari di cui al comma 2
dell'articolo 1 della legge medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 9 agosto 1999
Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Salvi
Visto, il Guardasigilli
Diliberto
Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 222
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali è applicato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20 gennaio
1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione).
"Art. 1 (Disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione).
1. A decorrere
dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione
è elevato da otto a dieci anni. L'istruzione obbligatoria
è gratuita. In sede di prima applicazione, fino
all'approvazione di un generale riordino del sistema
scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha
durata novennale. Mediante programmazione da definire nel
quadro del suddetto riordino, sarà introdotto l'obbligo
di istruzione e formazione fino al diciottesimo anno di
età, a conclusione del quale tutti i giovani possano
acquisire un diploma di scuola secondaria superiore o una
qualifica professionale.
2. A coloro i quali, adempiuto l'obbligo di istruzione o
prosciolti dal medesimo, non intendono proseguire gli
studi nell'istruzione secondaria superiore è garantito,
nell'ambito della programmazione dell'offerta educativa,
come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il diritto alla frequenza di iniziative formative
volte al conseguimento di una qualifica professionale,
ivi comprese quelle previste dalla legge 24 giugno 1997, n.
196.
3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui
al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia di
cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, le istituzioni scolastiche
prevedono sia iniziative formative sui principali
temi della cultura, della società e della scienza
contemporanee, volte a favorire l'esercizio del
senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento
al fine di combattere la dispersione, di garantire il
diritto all'istruzione e alla formazione, di
consentire agli alunni le scelte più confacenti alla
propria personalità e al proprio progetto di vita e di
agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno
dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola
secondaria superiore.
4. A conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo accertamento dei livelli di apprendimento, di formazione e di maturazione, è rilasciata all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal
medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il
percorso didattico ed educativo svolto e le competenze
acquisite.
5. In prima applicazione dell'elevamento
dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla
presente legge si applicano a tutti gli alunni che
nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una
classe di scuola elementare o media, con eccezione degli
alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo
già negli anni precedenti in base alla previgente normativa.
6. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad integrare in via regolamentare le norme riguardanti la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di
istruzione.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con i Ministri competenti, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, è disciplinata,
entro il 31 dicembre 1998, l'attuazione del presente
articolo, tenendo conto delle disposizioni sull'autonomia
delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti
dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica e
organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle
azioni di orientamento sia in vista del proseguimento
degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro,
con le modalità previste dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che
potranno all'uopo essere modificate e integrate. A tal
fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo
di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,
nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di
lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni
a decorrere dall'anno 2000.
9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le
disposizioni in materia di integrazione scolastica
nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire
10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000.
10. Per la realizzazione delle procedure, degli
interventi e dei progetti connessi con l'attuazione dei
commi 7 e 8, nonché per le relative attività
preparatorie, è autorizzata la spesa di lire 5.000
milioni per l'anno 1998 e di lire 3.000 milioni per
l'anno 1999.
11. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la
regione Valle d'Aosta, fino all'approvazione di un
generale riordino del sistema scolastico e formativo,
disciplinano l'elevamento dell'obbligo di istruzione
adottando, eventualmente in via amministrativa, soluzioni
coerenti con i propri ordinamenti vigenti, purché queste
assicurino l'insegnamento delle materie fondamentali
comuni degli istituti secondari superiori e siano in
armonia con le finalità di cui al comma 1, tenendo conto
di quanto previsto dal comma 20, dell'art. 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59".
Note alle premesse:
- L'art. 34 della Costituzione stabilisce che la scuola
è aperta a tutti e che l'istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessità di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, reca: "Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione,
relativo alle scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle
istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in
materia di gestione del servizio di istruzione fermi
restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del
diritto allo studio nonché gli elementi comuni
all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
gestione e programmazione definiti. dallo Stato, sono
progressivamente attribuite alle istituzioni
scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai
circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli
istituti di istruzione secondaria, della personalità
giuridica degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per
tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche
in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità
dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificità ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali
e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti
predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le
norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle
della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per
l'attribuzione della personalità giuridica e
dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma
1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli
utenti una più agevole fruizione del servizio di
istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a
particolari situazioni territoriali o ambientali sono
individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle
situazioni locali e alla tipologia dei settori di
istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le
deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse
nelle province il cui territorio è per almeno un terzo
montano, in cui le condizioni di viabilità statale e
provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una
dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al
comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti
dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di
dimensionamento della rete scolastica, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla
gestione di tutte le funzioni amministrative che per
loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni
autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di
autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di
formazione del personale, da una analisi delle realtà
territoriali, sociali ed economiche delle singole
istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti
interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri
di gradualità che valorizzino le capacità di
iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche già in possesso di personalità
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma
4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria è attribuita senza altro
vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie di
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di
donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni
scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di
istruzione artistica, delle fondazioni o altre
istituzioni aventi finalità di educazione o di
assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di
avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su
quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma
1 e le istituzioni scolastiche già dotate di
personalità e autonomia, previa realizzazione anche
per queste ultime delle operazioni di
dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia
organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi
del sistema nazionale di istruzione e degli standard di
livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla
realizzazione della flessibilità, della
diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior
utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con
il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente,
anche mediante superamento dei vincoli in materia
di unità oraria della lezione, dell'unitarietà
del gruppo classe e delle modalità di
organizzazione e impiego dei docenti, secondo
finalità di ottimizzazione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi
restando i giorni di attività didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione dell'attività
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il
rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono
essere assolti invece che in cinque giorni settimanali
anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di
insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di
metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di
insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile
pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni
iniziativa che sia espressione di libertà progettuale,
compresa l'eventuale offerta di insegnamenti
opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base
di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto,
fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna
delle discipline ed attività indicate come fondamentali
di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di
adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttività scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica,
iniziative di utilizzazione delle strutture e delle
tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di
raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di
partecipazione a programmi nazionali, regionali o
comunitari e, nell'ambito di accordi tra le
regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo
dell'educazione, la biblioteca di documentazione
pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di
cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono riformati come enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
sono altresì attribuite la personalità giuridica e
l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti
superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di
musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di
danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e
con gli adattamenti resi necessari dalle specificità
proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività
di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico
e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono
abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili,
la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
predette disposizioni regolamentari, le norme del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta
dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa,
nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle
istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi
contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato
il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo è delegato ad emanare
un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali
della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico
che tenga conto della specificità del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle
specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi
con le competenze dell'amministrazione centrale e
periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13
nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12,
comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1,
lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità
locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della libertà di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di
nuove figure professionali del personale docente, ferma
restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è
conferita la qualifica dirigenziale contestualmente
all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia
da parte delle singole istituzioni scolastiche. I
contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale
sono individuati con decreto legislativo integrativo delle
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sulla base dei seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze
degli organi collegiali scolastici, di autonomi
compiti di direzione, di coordinamento e
valorizzazione delle risorse umane, di gestione di
risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla
lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come
ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianità di servizio,
in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti
scolastici sarà disciplinato in sede di
contrattazione collettiva del comparto scuola,
articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13
la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione è realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta
ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere
dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel
presente articolo, una relazione sui risultati
conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei
limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione".
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione".
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca:
"Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251,
reca:
"Il programma nazionale di sperimentazione
dell'organizzazione scolastica", modificato dal decreto
ministeriale 19 luglio 1999, n. 179.
- Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, vedi
in nota al titolo.
- Si riporta il testo dell'art. 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 68 (Obbligo di frequenza di attività
formative).
1. Al fine di potenziare la crescita
culturale e professionale dei giovani, ferme restando le
disposizioni vigenti per quanto riguarda
l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, è progressivamente istituito, a
decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza
di attività formative fino al compimento del diciottesimo
anno di età. Tale obbligo può essere assolto in
percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola
secondaria superiore o di una qualifica professionale.
Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale
e dell'apprendistato costituiscono crediti per il
passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per
le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale
dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo
scolastico e predispongono le relative iniziative di
orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al
comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i
seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire
30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno
2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno
2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
previo parere delle competenti commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento
alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma
3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di
istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i
criteri coordinati ed integrati di riconoscimento
reciproco dei crediti formativi e della loro
certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al
comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali
può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In
attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con
proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui
al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200
miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione
nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di età, secondo le
modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997,
n. 196. Le predette risorse possono essere altresì
destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti
sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato,
dei quali sia verificata la compatibilità con le
disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge
n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2
la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad
esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in
materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni
le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate
direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo della parte seconda, titolo
secondo, capo primo del citato decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297:
"Titolo II
L'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA:
DISPOSIZIONI COMUNI
ALLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA
Capo I
Obbligo scolastico
Art. 109.
Istruzione obbligatoria
1. In attuazione dell'art. 34 della Costituzione,
l'istruzione inferiore è impartita nella scuola
elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni
ed è obbligatoria e gratuita.
2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.
3. La scuola media ha la durata di anni tre.
Art. 110.
Soggetti all'obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal
sesto al quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il
completamento della scuola dell'obbligo anche fino al
compimento del diciottesimo anno di età.
3. L'individuazione dell'alunno come persona
handicappata va effettuata con le modalità di cui
all'art. 313.
Art. 111.
Modalità di adempimento all'obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando
le scuole elementari e medie statali o le scuole non
statali abilitate al rilascio di titoli di studio
riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo
le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che
intendano provvedere privatamente o direttamente
all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne
la capacita' tecnica od economica e darne comunicazione
anno per anno alla competente autorità.
Art. 112.
Adempimento all'obbligo scolastico
1. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno
che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola
media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto
dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno
di età, dimostri di avere osservato per almeno otto
anni le norme sull'obbligo scolastico.
Art. 113.
Responsabili dell'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Rispondono dell'adempimento dell'obbligo i
genitori dell'obbligato o chiunque a qualsiasi titolo ne
faccia le veci.
Art. 114.
Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico
1. Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno,
prima della riapertura delle scuole, ai direttori
didattici l'elenco dei fanciulli che per ragioni di
età sono soggetti all'obbligo scolastico, con
l'indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l'anno scolastico, l'elenco degli
obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli
iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli
inadempienti.
3. L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta
dell'autorità scolastica, affisso nell'albo pretorio per
la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell'affissione di cui al comma 3,
il sindaco ammonisce la persona responsabile
dell'adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti
l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con
motivi di salute, o con altri impedimenti gravi,
l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li
presenti entro una settimana dall'ammonizione, il sindaco
procede ai sensi dell'art. 331 del codice di
procedura penale. Analoga procedura e' adottata in
caso di assenze ingiustificate durante il corso
dell'anno scolastico tali da costituire elusione
dell'obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla
scuola di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 22
novembre 1988, n. 516 e all'art. 4, comma 4, della legge
8 marzo 1989, n. 101".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 110, comma 2, del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"2. Agli alunni handicappati è consentito il
completamento della scuola dell'obbligo anche fino al
compimento del diciottesimo anno di età".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, della
citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:
"3. Nell'ultimo anno dell'obbligo di istruzione di cui
al comma 1, in coerenza con i principi di autonomia, di
cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, le istituzioni scolastiche
prevedono sia iniziative formative sui principali
temi della cultura, della società e della scienza
contemporanee, volte a favorire l'esercizio del
senso critico dell'alunno, sia iniziative di orientamento
al fine di combattere la dispersione, di garantire il
diritto all'istruzione e alla formazione, di
consentire agli alunni le scelte più confacenti alla
propria personalità e al proprio progetto di vita e di
agevolare, ove necessario, il passaggio dell'alunno
dall'uno all'altro degli specifici indirizzi della scuola
secondaria superiore".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, della
citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:
"9. Agli alunni portatori di handicap si applicano le
disposizioni in materia di integrazione scolastica
nella scuola dell'obbligo vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 4.104 milioni per l'anno 1999 e di lire
10.672 milioni a decorrere dall'anno 2000".
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge
20 gennaio 1999, n. 9, si veda nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 192 del citato decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"Art. 192 (Norme generali sulla carriera scolastica
degli alunni e sulle capacità di scelte scolastiche e
di iscrizione).
1. Gli alunni accedono alle classi
successive alla prima per scrutinio di promozione dalla
classe immediatamente inferiore. Per coloro che non
provengano da istituti e scuole statali, pareggiati o
legalmente riconosciuti, l'accesso alle classi successive
alla prima ha luogo per esame di idoneità.
2. Gli esami integrativi per gli alunni promossi ed i
candidati dichiarati idonei ad una classe, i quali
vogliano ottenere il passaggio ad una classe
corrispondente di istituto o scuola di diverso tipo o
di un diverso indirizzo o sezione, sono disciplinati,
anche per quanto riguarda le prove da sostenere, dai
regolamenti e dall'ordinanza che, per gli scrutini ed
esami, sono da emanarsi ai sensi dell'art. 205, comma 1.
Analogamente si provvede per gli esami integrativi dei
candidati privatisti che siano in possesso di diploma di
maturità, di abilitazione o di qualifica.
3. Subordinatamente al requisito dell'età, che non
può essere inferiore a quella di chi abbia seguito
normalmente gli studi negli istituti e scuole statali
del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il
consiglio di classe può consentire l'iscrizione di
giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche
mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove
indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei
titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi
riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione
sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla
classe cui aspirano.
4. Una stessa classe di istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi
soltanto per due anni. In casi assolutamente
eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta
del consiglio di classe, con la sola componente dei
docenti, ove particolari gravi circostanze lo
giustifichino, può consentire, con deliberazione
motivata, l'iscrizione per un terzo anno. Qualora si
tratti di alunni handicappati, il collegio dei docenti
sente, a tal fine, gli specialisti di cui all'art. 316.
5. E' consentito, subordinatamente alla decorrenza
dell'intervallo prescritto, sostenere nello stesso
anno, ma non nella stessa sessione, due diversi esami,
anche in istituti di diverso tipo. A tale effetto lo
scrutinio finale per la promozione non si considera come
sessione di esame.
6. L'alunno d'istituto o scuola statale, pareggiata o
legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di
idoneità solo per la classe immediatamente superiore a
quella successiva alla classe da lui frequentata, o agli
esami di licenza con cui si chiuda la classe
immediatamente successiva a quella da lui frequentata,
purché, nell'uno e nell'altro caso, abbia ottenuto da
questa la promozione per effetto di scrutinio finale;
egli conserva la sua qualità di alunno di istituto o
scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta.
7. Al termine di ciascun trimestre o quadrimestre ed
al termine delle lezioni il consiglio di classe delibera i
voti di profitto e di condotta degli alunni.
8. A conclusione degli studi si sostengono, a
seconda degli specifici ordinamenti, esami di qualifica di
licenza, di abilitazione o di maturità, secondo quanto
previsto dagli articoli successivi.
9. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad
ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate
personalmente dallo studente.
10. I moduli relativi alle scelte di cui al comma 9 ed
al comma 4 dell'art. 310 devono essere allegati alla
domanda di iscrizione.
11. La domanda di iscrizione a tutte le classi
della scuola secondaria superiore di studenti minori
di età contenente la specifica elencazione dei
documenti allegati relativi alle scelte di cui al comma 9
del presente articolo e al comma 4 dell'art. 310, è sottoscritta per ogni anno scolastico da uno dei genitori
o da chi esercita la potestà, nell'adempimento
della disponsabilità educativa di cui all'art. 147 del
codice civile".
Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge
20 gennaio 1999, n. 9, si veda nelle note all'art.2.
Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, della
citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:
"8. In attesa dell'emanazione dei regolamenti previsti
dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, le istituzioni scolastiche sono
autorizzate a sperimentare l'autonomia didattica ed
organizzativa, anche ai fini del potenziamento delle
azioni di orientamento sia in vista del proseguimento
degli studi, sia dell'inserimento nel mondo del lavoro,
con le modalità previste dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 251 del 29 maggio 1998, che
potranno all'uopo essere modificate ed integrate. A tal
fine è autorizzato l'incremento della dotazione del fondo
di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,
nella misura di lire 174.285 milioni per l'anno 1998, di
lire 149.823 milioni per l'anno 1999 e di lire 165 milioni
a decorrere dall'anno 2000".
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della
citata legge 20 gennaio 1999, n. 9:
"4. A conclusione del periodo di istruzione
obbligatoria, nel caso di mancato conseguimento del
diploma o della qualifica di cui al comma 1, previo
accertamento dei livelli di apprendimento, di
formazione e di maturazione, è rilasciata
all'alunno una certificazione che attesta l'adempimento
dell'obbligo di istruzione o il proscioglimento dal
medesimo e che ha valore di credito formativo, indicante il
percorso didattico ed educativo svolto e le competenze
acquisite".
Note all'art. 10:
- Il decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251,
reca: "Il programma nazionale di sperimentazione
dell'organizzazione scolastica", modificato dal decreto
ministeriale 19 luglio 1999, n. 179.
- La legge 18 dicembre 1997, n. 440, reca: "Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi".
- Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, si
veda in nota al titolo.
Nota all'art. 11:
- Per il titolo della legge 20 gennaio 1999, n. 9, si
veda in nota al titolo.
Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della
citata legge 18 dicembre 1997, n. 440:
"2. Le disponibilità di cui al comma 1 da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono ripartite, sentito il parere delle
competenti commissioni parlamentari, con decreti del
Ministro del tesoro, anche su capitoli di nuova
istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui
all'art. 2. Le eventuali disponibilità non utilizzate
nel corso dell'anno sono utilizzate nell'esercizio