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III Protocollo d'intesa
tra Ministero della Pubblica Istruzione e Confindustria
Tra il Ministero della pubblica istruzione e la Confindustria, alla luce dei risultati conseguiti dall'attività 1990-1997 e al fine di contribuire all'affermazione di un più efficace ruolo dell'istruzione e della formazione nel processo di sviluppo del paese, attraverso il raccordo tra sistema scolastico e sistema produttivo, anche alla luce del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996 e dell'autonomia scolastica, si conviene quanto segue:
Art.1
Il ministero della pubblica istruzione e Confindustria continuano ad attivare modalità di consultazione permanente sui problemi relativi al miglioramento dei livelli qualitativi di formazione, in relazione alle esigenze del mondo del lavoro onde creare condizioni più idonee a consentire ai giovani di divenire protagonisti del processo di apprendimento e autori di progetti rivolti a soddisfare i loro bisogni di formazione.
A tal fine le istituzioni scolastiche e le imprese, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, ricercano e possono sperimentare d'intesa modelli che favoriscano il loro raccordo permanente con l'obiettivo di potenziare l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo della scuola nei vari contesti territoriali. Il ministero della pubblica istruzione e la Confindustria impegnano in proposito le strutture centrali e periferiche.
Art. 2
Le istituzioni scolastiche, le imprese e le associazioni che le rappresentano concordano e sviluppano iniziative di collaborazione per il raggiungimento delle finalità, di cui al presente articolo, nell'ambito delle seguenti aree individuate come prioritarie:
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l'orientamento;
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l'innovazione permanente dei curricula formativi, con particolare riferimento all'area tecnica e professionale;
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la formazione post diploma e post qualifica;
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la formazione continua, anche attraverso l'integrazione dei sistemi formativi;
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la formazione in servizio del personale scolastico;
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la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica in funzione di una cultura della qualità;
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le tecnologie didattiche;
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i modelli organizzativi della scuola;
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la qualità del servizio scolastico;
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l'apprendistato.
Nell'ambito della specificità delle aree sopra indicate è dato particolare rilievo alle tematiche concernenti il rapporto scuola-impresa nonché alla dimensione europea dell'istruzione e della formazione.
Art. 3
Per ciascuno dei punti sopra indicati sono promosse intese anche con gli enti locali per realizzare occasioni formative in un'ottica di sistema integrato.
Le attività di orientamento e di stage sono ritenute essenziali alla realizzazione di tali impegni.
Art. 4
In ordine all'orientamento, le parti convengono sull'esigenza di operare, in raccordo con i soggetti istituzionalmente competenti, per l'avvio e lo sviluppo di iniziative prioritariamente dirette a:
censire i percorsi scolastico-formativi locali;
conoscere le potenzialità in termini di offerte di lavoro nel territorio di riferimento, allo scopo di:
mettere a disposizione dei giovani strumenti di orientamento e di verifica delle motivazioni;
favorire azioni di integrazione tra scuola e formazione professionale;
studiare la possibilità di delineare un sistema di crediti formativi personali da spendere nell'itinerario di transizione tra scuola e lavoro.
Art. 5
La collaborazione per l'innovazione dei curricula formativi e per la realizzazione, in armonia con i piani regionali di sviluppo, di corsi post diploma e post qualifica ha la finalità di migliorare le competenze, la creatività, la versatilità dei giovani per svilupparne la tendenza all'autoformazione continua, in modo da agevolare il loro ingresso e la loro permanenza nel sistema produttivo, sostenendo quelle forme di integrazione tra scuola e formazione professionale richiamate nel patto per il lavoro, per il settore post obbligo, post diploma e apprendistato. Si propone, quindi, l'avvio di alcune sperimentazioni a livello locale che potranno riguardare le modalità per favorire una migliore integrazione tra scuola e impresa, valorizzando il ruolo della formazione professionale, ed essere sostenute nei seguenti ambiti:
- modalità di trasferimento al sistema formativo dei risultati delle indagini sui fabbisogni formativi;
- condizioni per la diffusione dello stage, anche attraverso forme di incentivazione per le imprese, specie per quelle di minori dimensioni;
- tipologie di integrazione tra scuola e formazione professionale a partire dai risultati conseguiti dalle esperienze di eccellenza;
- tipologie di integrazione tra scuola e imprese per i contratti di apprendistato e i Cfl.
Art. 6
Gli interventi in materia di formazione del personale scolastico, di cui al precedente articolo 2, sono diretti a realizzare, nel rispetto degli orientamenti contenuti nel piano nazionale di aggiornamento, anche un costante scambio di esperienze con il sistema produttivo.
Sono inoltre favorite occasioni di conoscenza dell'azienda anche attraverso la ricerca e periodi di permanenza degli insegnanti nella stessa. Gli operatori aziendali possono essere a loro volta attivamente coinvolti nelle sperimentazione attuate.
Nell'ambito degli interventi, di cui al presente articolo, sulla base delle proposte formulate dal Comitato di cui all'art. 9 e recepite annualmente nel piano nazionale di aggiornamento, possono essere previste la produzione e la diffusione di pacchetti formativi, preventivamente validati dal ministero della pubblica istruzione mediante apposite commissioni tecniche, con specifico riguardo alle seguenti aree tematiche approfondite nella fase di realizzazione della precedente intesa:
- il sapere minimo su sviluppo e ambiente;
- il sapere minimo sull'Europa;
- formazione dei presidi;
- sportello orientamento;
- comunicazione e didattica;
- qualità nella scuola;
- stage formativo;
- imprenditorialità giovanile.
Il ministero della pubblica istruzione si impegna a riconoscere alle occasioni realizzate nell'ambito dell'intesa facilitazioni e incentivi per i sopraccitati destinatari, secondo modalità da concordare con le organizzazioni sindacali più rappresentative del personale scolastico.
Art. 7
Per lo sviluppo delle tecnologie didattiche, la collaborazione continua a favorire la ricerca, la produzione e l'impiego di strumentazioni e metodologie innovative di cui tener conto nelle attività di progettazione didattica in modo da coinvolgere sulla relativa problematica anche i ricercatori e le aziende produttrici.
Le parti si impegnano a favorire occasioni di confronto tra istituzioni scolastiche e imprese, per contribuire, nel rispetto della sua specificità, al miglioramento organizzativo della scuola.
Art. 8
Il ministero della pubblica istruzione e la Confindustria si impegnano altresì a studiare iniziative atte a favorire l'inserimento nella scuola di studenti stranieri.
Art. 9
Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi, previsti dalla presente intesa, si conferma l'attività del comitato tecnico-organizzativo paritetico, composto da rappresentanti del ministero della pubblica istruzione e della Confindustria e da eventuali organismi a essa collegati.
Del comitato sono chiamati a far parte, per il ministero della pubblica istruzione, rappresentanti delle strutture centrali e/o periferiche in modo da assicurare la necessaria presenza delle componenti tecnica e amministrativa. Tale comitato, che può eventualmente avvalersi di esperti, predispone un piano di iniziative da sottoporre all'approvazione delle parti che sottoscrivono la presente intesa.
Al termine del triennio 1997-2000 il bilancio dell'attività realizzata viene illustrato in apposita conferenza di servizio.
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