IV Protocollo d'intesa
Tra IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (di seguito denominato MIUR) E LA CONFINDUSTRIA


VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, recante l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
VISTO il D. L.vo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;
VISTO il DPR del 1° dicembre 1999, n.477, recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
VISTO il DPR 6 novembre 2000, n.347, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

premesso che:
- il MIUR è da più tempo impegnato in un ampio e complessivo progetto di innovazione del sistema educativo per poter sostenere, in maniera adeguata, il ruolo di centralità assunto dall'istruzione e dalla formazione, a livello europeo, nei processi di crescita e modernizzazione delle società civili evolute. Questo impegno assegna priorità ai bisogni, agli interessi, alle aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie e, nel contempo, tende a valorizzare la funzione docente, quale importante fattore di sviluppo del Paese. A tale fine il MIUR intende promuovere e sostenere, nel rispetto dei principi costituzionali dell'autonomia scolastica ed universitaria e della libertà della ricerca e dell'insegnamento, un piano strategico per favorire un raccordo sempre più stretto e proficuo tra le scuole e le università, statali e non statali, con il sistema produttivo del Paese. Le linee caratterizzanti del piano mirano ad accrescere e valorizzare il patrimonio culturale, scientifico e tecnologico, le competenze professionali delle persone lungo tutto l'arco della vita. Gli obiettivi operativi sono finalizzati a rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione richiesto dagli standard europei, nel rispetto delle tradizioni e delle nostre radici culturali; a formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base, nonché di competenze professionali idonee ad accedere al mondo del lavoro. A tal fine si potranno realizzare i talenti e si potrà dare l'opportunità ad accedere nel mondo del lavoro a tutti, soprattutto nelle aree deboli del Paese per prevenire e recuperare la dispersione, gli abbandoni dei percorsi di istruzione e formazione, gli insuccessi, i disagi della condizione giovanile;

- la CONFINDUSTRIA, consapevole della importanza della formazione per lo sviluppo del Paese e la competitività delle imprese, intende contribuire allo sviluppo del sistema scolastico e di quello universitario soprattutto in termini di potenziamento dell'autonomia delle singole istituzioni, di riduzione del tasso di dispersione, di promozione e sostegno degli interventi di orientamento, di un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del tessuto economico-produttivo del Paese, anche attraverso il rafforzamento del diritto all'istruzione e alla formazione permanente;

- il MIUR e Confindustria sono impegnati nell'attuazione delle strategie dell'UE, finalizzate a creare lo spazio europeo per l'apprendimento permanente (lifelong learning) e a sviluppare il relativo piano di intervento da applicare entro il 2010;

- i precedenti protocolli d'intesa tra MPI e Confindustria (rispettivamente del 18 luglio 1990, del 19 aprile 1994 e del 16 marzo 1998) e tra MURST e Confindustria (siglato nel 1990 e rinnovato una prima volta nel 1994 ed una seconda il 4 aprile 2001) vanno attualizzati mediante la stesura di un unico protocollo, che tenga conto dei mutati assetti istituzionali in materia di istruzione, formazione e lavoro nonché della rilevanza dei processi di riforma degli ordinamenti scolastici e universitari e della riorganizzazione del complessivo sistema educativo secondo i principi del federalismo solidale;

- sono da considerare richiamati e confermati, nel presente documento, i principi ispiratori esplicitati nel preambolo dei citati protocolli d'intesa;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1


Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Confindustria -di seguito denominati parti- si impegnano a promuovere, sostenere e sviluppare iniziative di consultazione permanente sui problemi relativi al miglioramento dei livelli qualitativi del sistema di istruzione e formazione allo scopo di mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti consapevoli del loro progetto di vita e di sviluppo.
A tal fine le parti, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, ricercano e sperimentano, d'intesa, modelli che favoriscano il loro raccordo permanente con l'obiettivo di potenziare l'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e di sviluppo della scuola e dell'università, nella dimensione nazionale, locale ed europea. Le parti si impegnano a coinvolgere le rispettive strutture centrali e periferiche.

Art. 2


Nell'ambito delle finalità di collaborazione di cui all'art. 1, le parti concordano di dare priorità alle seguenti tematiche ed aree di intervento:

  • la qualità del servizio scolastico;
  • le azioni di supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
  • l'orientamento scolastico, pre e post-universitario;
  • l'innovazione del sistema scolastico ed universitario, con particolare riguardo agli ordinamenti del settore scientifico e tecnico;
  • l'educazione permanente degli adulti, ed in particolare la formazione continua e ricorrente dei lavoratori;
  • l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
  • l'alternanza scuola-lavoro;
  • la formazione del personale della scuola;
  • la formazione dei dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica;
  • la collaborazione tra scuole, università e imprese, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
  • lo sviluppo delle nuove tecnologie educative a distanza;
  • la valorizzazione delle scuole paritarie e delle Università non statali legalmente riconosciute;
  • la partecipazione ai programmi comunitari.

Particolare cura va riservata alla programmazione, progettazione e definizione di azioni comuni fra il sistema dell'Istruzione e quello della produzione e del lavoro con specifico riguardo ai distretti industriali, i patti territoriali e i contratti d'area. Le parti convengono, altresì, che ulteriori temi di confronto possono essere individuati nel corso del periodo di vigenza del protocollo, senza che ciò comporti la necessità di modificarlo.

Art. 3


Nella predisposizione e nella realizzazione dei comuni programmi e degli interventi si farà ricorso, ove previsto, allo strumento della concertazione istituzionale con le Regioni e gli Enti Locali. Il programma annuale degli interventi, articolato per settori di attività, tiene conto dei programmi elaborati dagli Uffici scolastici regionali, d'intesa con i livelli regionali e territoriali della Confindustria nonché delle linee di indirizzo definite in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione.

Art. 4


Le parti, nella convinzione che il Progetto Qualità ha avuto un'importanza strategica rilevante nell'acquisizione, da parte delle scuole, di una cultura progettuale, professionale e organizzativa capace di garantire il miglioramento continuo del servizio e i risultati di apprendimento da parte degli studenti, convengono sull'esigenza che tale Progetto vada adeguatamente sostenuto e potenziato.
L'ampio processo di riordino del sistema scolastico e amministrativo nelle sue articolazioni centrali e periferiche richiede, tuttavia, l'adozione di interventi mirati di adeguamento di alcuni profili del Progetto stesso al fine di dar vita ad un modello più agile e flessibile, che sia pienamente compatibile e coerente con i nuovi ambiti istituzionali e di competenze spettanti all'Amministrazione centrale, agli Uffici scolastici regionali e al sistema scolastico e formativo. In questa nuova ottica, i Poli, attualmente in funzione, diventeranno laboratori di studio, ricerca e monitoraggio in funzione di compiti di volta in volta individuati dalle parti e dal Comitato tecnico nazionale.

Art. 5


Le attività di orientamento, di stage e di tirocinio sono ritenute essenziali per la realizzazione degli obiettivi citati in premessa. Per quel che concerne l'orientamento, le parti convengono sull'esigenza di operare, in raccordo con i soggetti istituzionalmente competenti, per l'avvio e lo sviluppo di iniziative prioritariamente dirette a:
a) censire i percorsi di istruzione e formazione a livello territoriale, anche in relazione ai fabbisogni del mondo produttivo;
b) rendere disponibili i risultati delle indagini sulle esigenze di professionalità delle imprese nei territori di riferimento, per mettere a disposizione dei giovani strumenti di orientamento e di verifica delle motivazioni;
c) favorire azioni di integrazione tra Scuola, Università, Formazione professionale ed imprese;
d) delineare e sperimentare un sistema di crediti formativi personali da spendere negli itinerari scolastici e formativi nonché di transizione tra scuola e mondo della produzione e del lavoro.
Con riferimento al tema dell'"Orientamento pre e post-universitario" , le parti si impegnano a realizzare ed attivare programmi e iniziative preordinati a:
- rendere disponibili i risultati delle indagini sui fabbisogni formativi delle imprese, anche settoriali;
- raccogliere analoghi dati a livello europeo ed internazionale;
- mettere a punto strumenti di rilevazione permanente delle modifiche delle professioni e dell'evoluzione delle competenze, rendendo disponibili i dati raccolti;
- mettere a disposizione dei giovani strumenti informativi di orientamento e di analisi delle motivazioni.

Art. 6


Con riferimento all'alternanza studio-lavoro, le parti convengono di svolgere, nel rispetto dell'autonomia scolastica e universitaria, azioni di sostegno alle convenzioni tra scuole, centri professionali, università e imprese, favorendo iniziative sperimentali in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione dei percorsi formativi progettati, attuati e valutati dalle istituzioni scolastiche e formative in collaborazione con le imprese, che consentano ai giovani d'acquisire le conoscenze di base e competenze spendibili nel mercato del lavoro.

Art. 7


Gli interventi in materia di formazione del personale scolastico, di cui all'articolo 2, sono diretti a realizzare, nel rispetto degli orientamenti contenuti nel piano nazionale di aggiornamento, un costante scambio di esperienze con il sistema produttivo. Sono, inoltre, favorite occasioni di conoscenza dell'azienda anche attraverso stage riservati al personale scolastico e attività di ricerca destinate al personale universitario. Specifici programmi sono predisposti anche per i dirigenti della scuola e dell'Amministrazione. Gli operatori aziendali possono essere, a loro volta, attivamente coinvolti nelle sperimentazioni attuate. Il MIUR si impegna a riconoscere ai destinatari delle esperienze maturate nell'ambito dell'intesa facilitazioni e incentivi.

Art. 8


In relazione alla "Collaborazione tra scuole, università e imprese con particolare riferimento al Mezzogiorno" le parti si impegnano nello studio di strumenti e di iniziative volte a promuovere e sviluppare rapporti di collaborazione, anche permanenti e istituzionalizzati, tra scuole, università, imprese e relative associazioni. Le parti convengono che le collaborazioni nelle molteplici forme già ampiamente sperimentate, anche attraverso le procedure previste dall'art. 11, comma 4, del DM 504/94, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e dei singoli Atenei, costituiscono strumenti di significativo rilievo soprattutto ai fini della definizione di corsi di studio anche innovativi, in grado di soddisfare le peculiari esigenze del mondo del lavoro.
In tale contesto, si conviene sulla necessità di attivare azioni per valorizzare poli formativi di eccellenza sia a livello scolastico che universitario, anche attraverso il coinvolgimento di partner europei, a sostegno dello sviluppo territoriale e della qualificazione tecnico-professionale dei giovani di 15/ 18 anni, nonché della specializzazione tecnica superiore.

Art. 9


Le parti consapevoli che "Lo sviluppo delle nuove tecnologie educative e a distanza" rappresenta un importante strumento dell'innovazione didattica in grado di migliorare i processi di apprendimento, si impegnano ad elevare la produttività del sistema perché raggiunga livelli corrispondenti a quelli degli altri paesi dell'Unione europea (Ue). In tale ottica le parti promuoveranno lo studio e lo sviluppo di iniziative preordinate a favorire la sperimentazione delle nuove tecnologie educative e a distanza.

Art. 10


La Confindustria si impegna a rendere noto, sia a livello nazionale che territoriale, i fabbisogni formativi delle imprese, anche al fine di consentire di programmare un'offerta formativa che tenga conto di tali esigenze. Il Ministero darà adeguate informazioni e linee di indirizzo per favorire l'incontro tra domanda e offerta formativa.

Art. 11


Le parti consapevoli, come indicato dai più recenti orientamenti dell'Ue, che la "Formazione continua e ricorrente", nell'attuale contesto di innovazioni tecnologiche e di globalizzazione delle economie, assume valore strategico sia sul piano dell'affermazione del diritto allo studio, sia su quello dell'aggiornamento professionale, convengono sulla necessità di promuovere iniziative di studio e ricerca per l'adozione di adeguati modelli di intervento di carattere sperimentale, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

Art. 12


Le parti, consapevoli che "le Università non statali legalmente riconosciute" sono portatrici di esperienze organizzative e formative meritevoli di considerazione, si impegnano a promuovere ogni utile iniziativa a supporto della valorizzazione di tali esperienze. Le parti si impegnano, altresì, a studiare e formulare proposte intese a valorizzare le peculiarità delle citate Università soprattutto con riferimento alle materie recepite nel presente Protocollo e che assumono rilevanza nell'ambito dell'Istruzione superiore.

Art. 13


Le parti si impegnano, altresì, a studiare iniziative atte a sostenere l'inserimento e l'integrazione nella scuola dei soggetti più deboli, soprattutto degli studenti stranieri e adulti extracomunitari, per facilitarne l'inclusione sociale attraverso percorsi scolastici e formativi personalizzati e aperti al fare, all'agire e alle esigenze del mercato del lavoro.

Art. 14


Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia di istruzione e università, sono costituiti, con decreto del Ministro:
1. un comitato di coordinamento composto, per il MIUR, dal Ministro o da un suo delegato, dal Capo di Gabinetto, dai Capi dipartimento, dal Consigliere del Ministro per le relazioni tra il sistema dell'istruzione e il mondo produttivo e delle forze sociali, e, per la Confindustria, dal delegato del Presidente per Education, dal Direttore del nucleo Formazione e Scuola e dai Dirigenti responsabili dei Settori Scuola e Università; 2. il Comitato Tecnico per la Scuola, formato da 8 rappresentanti della Confindustria e 8 del MIUR;
3. il Comitato Tecnico per l'Università, formato da 6 rappresentanti della Confindustria e 6 del MIUR;
4. la Segreteria Tecnica è formata da due componenti, uno del MIUR e uno di Confindustria, e si servirà degli uffici dei Capi dipartimento;
5. il comitato di coordinamento potrà istituire dei tavoli di confronto, costituiti da entrambe le rappresentanze, per approfondire e progettare le strategie politiche del Ministro.
I Comitati sono presieduti dal Sottosegretario delegato o, in sua assenza, dal Capo dipartimento.
I Comitati possono operare congiuntamente ovvero tramite gruppi di lavoro o tavoli di confronto costituiti da entrambe le rappresentanze.
Per la trattazione dei vari argomenti all'ordine del giorno, potranno essere chiamati a partecipare, di volta in volta, esperti anche stranieri.
I Comitati approvano, in relazione a specifiche tematiche, il piano annuale delle attività.
Il consuntivo delle attività realizzate viene illustrato in periodiche conferenze di servizio.
La presente intesa ha la validità di quattro anni a decorrere dalla data di stipula.

Roma, 24 luglio 2002



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca
                Il Delegato di Confindustria
per l'Education
Letizia Moratti                  Silvio Fortuna